Quest’anno sarà caratterizzato dall’ultima fase dell’introduzione del processo tributario telematico in tutta Italia; il percorso, iniziato a fine 2015 con l’attivazione dei servizi informatici delle commissioni provinciali e regionali di Toscana e Umbria, si concluderà infatti il 15 luglio ’17 con l’avvio dei medesimi servizi nelle Marche e in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, così arrivando a coprire l’intero territorio nazionale. Da questa data, in tutta Italia sarà possibile usufruire dei servizi informatici messi a disposizione dalla giustizia tributaria, ossia, non solo mera consultazione dello stato dei procedimenti – funzionalità che in gran parte delle regioni italiane era già stata attivata con il c.d. “telecontenzioso” – ma anche notificazione via PEC, deposito telematico degli atti, nonché – non certo ultimo – consultazione avanzata del fascicolo telematico, con facoltà di leggere e scaricare tutti gli atti del procedimento. Ad oggi ci si trova a metà del processo di attivazione e alla vigilia della partenza del processo tributario in regioni nevralgiche quali Lazio e Lombardia, sicché è possibile tentare una prima analisi critica dell’ennesima modalità scelta dal legislatore per celebrare un processo in via telematica.
Al pari è stata senz’altro positiva la scelta di automatizzare completamente i controlli finalizzati alla validazione del deposito; nel PTT, infatti, tutte le verifiche sull’ammissibilità dei formati di atti e documenti, sulla validità dei certificati di firma digitale utilizzati e su tutti gli altri requisiti necessari al buon fine del deposito vengono eseguiti in via automatica, senza intervento da parte dell’operatore di segreteria, al momento dell’upload. In tal modo il professionista, completata la procedura di deposito, potrà essere certo non solo di aver caricato i necessari allegati documentali sulla piattaforma processuale ma anche dell’esito di tale deposito.
A fronte di tali luci, però, il processo in questione presenta alcune ombre che si auspica possano essere corrette velocemente dai tecnici sistemisti e dal legislatore tributario. Innanzitutto pare eccessivamente penalizzante il limite posto alle dimensioni di ogni singolo documento, attualmente previsto in appena 5 MB, che può rivelarsi problematico in presenza di documenti (quali ad esempio perizie, elaborati tecnici e registri contabili) che possono avere peso notevolmente superiore.
In tali casi le regole tecniche impongono che il documento venga suddiviso in più file, con evidente difficoltà sia per l’operatore depositante in fase di suddivisione del file, sia di lettura per il collegio giudicante. Non sono inoltre da sottovalutare le inevitabili lungaggini nelle operazioni di deposito per il professionista.
Stupisce poi la previsione dell’obbligo di firma digitale di ogni singolo file trasmesso all’amministrazione finanziaria, compresi i documenti non formati dal depositante, che certamente non giova ad alcuna esigenza pratica, neppure ai fini della conservazione dei documenti stessi non potendo, evidentemente, il professionista garantire l’autenticità di documenti da lui non creati. Si tratta invero di procedura che crea eccessive lungaggini nelle operazioni di deposito e che sarebbe auspicabile fosse profondamente rivista con la limitazione dell’obbligo di firma digitale per i soli atti provenienti dalla parte o dal professionista; anche perché, tra l’altro, siffatta procedura porta a conseguenze palesemente errate in termini di diritto, come – ad esempio – l’obbligo di firmare documenti già firmati digitalmente dal soggetto che li ha generati, come – a mero titolo esemplificativo – le ricevute di consegna della posta elettronica certificata.
A proposito di tale ultima tipologia di documenti informatici, è certamente urgente che i formati .eml o .msg vengano inseriti nel novero di quelli contemplati dalle specifiche tecniche o dal manuale di gestione documentale dell’infrastruttura informatica, poiché, ad oggi, tale mancata previsione, comporta che documenti fondamentali per la valutazione della tempestività di una notificazione effettuata a mezzo PEC, quali appunto le ricevute di accettazione e consegna della notificazione del ricorso introduttivo, non è garantito possano essere successivamente reperiti e consultati all’interno del fascicolo telematico della procedura e di conseguenza archiviati secondo i canoni prescritti per la conservazione dei documenti digitali.
L’inserimento di tale tipologia di documenti informatici (file .eml o .msg) non comporterà lo scarto del deposito effettuato dal professionista, ma ciò non può comunque essere di sollievo a fronte dei notevoli pregiudizi sopra evidenziati. In conclusione si può affermare che le soluzioni scelte dal ministero delle finanze presentano indubbie luci e soluzioni interessanti, anche e soprattutto a livello potenziale di sviluppi evolutivi, ma prestano tutt’ora il fianco ad alcune ombre, cui peraltro si potrebbe porre rimedio in breve tempo e senza eccessivo sforzo normativo e/o sistemico.