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Ravvedimento operoso: come funziona e calcolo nel 2022

Mettersi in regola con il fisco in cambio di sanzioni ridotte: la normativa sul ravvedimento operoso, quali modelli usare nella compilazione, come e dove effettuare i versamenti, esempi per evitare gli errori più comuni

Pubblicato il 11 Lug 2022

Josephine Condemi

Giornalista

digital tax - ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto del diritto tributario che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale nel in caso di mancato o insufficiente pagamento delle tasse.

In particolare, in cambio del “ravvedimento”, ovvero del riconoscimento della propria posizione di morosità e della volontà di porvi rimedio spontaneamente, è possibile usufruire di agevolazioni e sanzioni ridotte.

Introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n.472 del 1997, il ravvedimento operoso è stato modificato dal DL 193/2016, che ha ampliato i vantaggi di mettersi in regola con il fisco.

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In cosa consiste il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è la regolarizzazione di errori, omissioni e versamenti carenti attraverso il pagamento spontaneo:

  • dell’imposta dovuta,
  • degli interessi dovuti,
  • della sanzione in misura ridotta.

Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale annuo e in modo proporzionale al periodo di tempo che intercorre tra il giorno del versamento stabilito e quello in cui viene realmente effettuato: più si tarda a pagare, più gli interessi aumentano.

Il ravvedimento operoso vale per tutti i contribuenti. Dopo il 2015, è possibile usufruirne anche nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata o siano già iniziate ispezioni e accertamenti. Fino alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento, c’è tempo per il ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso: quanto si riducono le sanzioni con normativa vigente

In caso di mancato pagamento, se il versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza, la sanzione da pagare attraverso ravvedimento operoso è pari a 1/10 di quella ordinaria.

Se i versamenti di regolarizzazione vengono effettuati entro 15 giorni, la sanzione è pari a 1/15.

Se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dall’omissione o dall’errore, la sanzione diventa 1/9 del minimo.

Se invece il ravvedimento avviene entro un anno dall’omissione/errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è di 1/8 del minimo.

Se la rettifica avviene entro due anni dall’omissione/errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo rispetto alla violazione, la sanzione è di 1/7 del minimo.

Dopo due anni dall’omissione/errore o oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, la sanzione è di 1/6 del minimo.

Dopo la constatazione della violazione, la sanzione è pari a 1/5 del minimo. Fanno eccezione i casi di mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

Se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni, la sanzione prevista per l’omissione della presentazione è pari a 1/10 del minimo. Stesso ammontare se la dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto è presentata entro trenta giorni.

Ravvedimento operoso: quali modelli usare

  • Per imposta su redditi, correlate imposte sostitutive, Iva, Irap e imposta sugli intrattenimenti: modello F24
  • Per imposta di registro e tributi indiretti: modello F23
  • Per tributi, sanzioni e interessi su contratti di locazione e affitto: modello F24 Elide
  • Per ipoteche, imposte di bollo, sanzioni su servizi di aggiornamento dei registri immobiliari, rilascio di certificati e copie: modello F24 Elide

Sia i titolari che i non titolari di partita Iva sono tenuti a pagare tributi, contributi e premi attraverso il modello F24 detto “unificato” che permette di saldare in un’unica soluzione e compensa il versamento con eventuali crediti.

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Come e dove effettuare i versamenti

I non possessori di partita Iva possono presentare il modello F24 in forma telematica o cartacea ad ufficio postale, bancario o qualsiasi sportello degli agenti della riscossione e possono versare anche in contanti.

Il versamento può essere effettuato in:

  • banca con assegni bancari e circolari o con carta Pagobancomat;
  • uffici di agenti della riscossione con assegni bancari e circolari o vaglia cambiari;
  • uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, carta Postamat.

I possessori di partita Iva hanno obbligo di pagamento telematico e possono effettuare i versamenti:

  • in modo diretto, cioè tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 Web e F24 online) o tramite servizi di Internet Banking di intermediari nella riscossione (Poste Italiane, banche, agenti della riscossione) convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;
  • in modo indiretto, cioè tramite intermediari (associazioni di categoria, Caf o altri) abilitati a Entratel, il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate. Tutti devono essere convenzionati con l’Agenzia (servizio F24 cumulativo), usare il servizio “F24 addebito unico” o avvalersi dei servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Si può procedere ai pagamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia solo se:

  • si è utenti abilitati a Entratel o Fisconline
  • si possiede un conto corrente presso Poste Italiane o presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate
  • il saldo del modello F24 è superiore a zero.

Il versamento risulta valido solo se, alla data di esecuzione, il conto su cui è addebitato il saldo da pagare risulta contemporaneamente:

  • aperto,
  • con disponibilità finanziarie adeguate a coprire l’intero saldo dovuto
  • intestato alla persona indicata come tale nel modello inviato.

Come calcolare e pagare il ravvedimento operoso senza errori

Gli errori più frequenti nella compilazione dei versamenti riguardano:

  • codice tributo
  • periodo di riferimento
  • codice fiscale.

Un altro errore frequente è l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.

In questo caso, è prevista dalla legge una sanzione di 100 euro, o di 50 euro per ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi. Per sanare questa violazione si può procedere al ravvedimento presentando il modello F24 omesso e versando una somma ridotta dell’ammontare della sanzione, cioè:

  • di 1/9 di 50 euro (pari a 5,56 euro) se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall’omissione;
  • di 1/9 di 100 euro (pari a 11,11 euro) se è presentato entro novanta giorni dall’omissione;
  • di 1/8 di 100 euro (pari a 12,50 euro) se presentato entro un anno dall’omissione;
  • di 1/7 di 100 euro (pari a 14,29 euro) se l’F24 a saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione;
  • di 1/6 di 100 euro (pari a 16,67 euro) se presentato superati i due anni dall’omissione;
  • 1/5 di 100 euro (pari a 20 euro) se il ravvedimento avviene dopo contestazione con processo verbale della violazione.

Se la compensazione effettuata con un modello F24 a saldo zero dovesse risultare errata, è possibile presentare un nuovo modello F24 e chiedere l’annullamento di quello errato all’Agenzia delle Entrate.

Come presentare il modello F24

Il modello F24 è suddiviso in sezioni. Va compilata la sezione:

  • “Erario” per versamenti Irpef, Ires, Iva, ritenute e tasse erariali;
  • “Regioni” per Irap e addizionale regionale;
  • “Imu e altri tributi locali” per il versamento delle imposte comunali.

Ogni sezione consta di vari campi, i principali da compilare sono quelli relativi a:

  • Contribuente, con indicazione di codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale di chi presenta il modello (se il pagamento è effettuato da un erede/genitore/tutore/curatore, si devono riportare anche i dati identificativi del contribuente per cui è effettuato il pagamento);
  • Coobbligato, se previsto, col suo codice identificativo;
  • Codici tributo, con specifica della tipologia di imposta da pagare;
  • Anno/periodo di riferimento a cui si riferisce l’imposta da pagare, da esplicitare in formato a 4 cifre;
  • Regioni, in cui, per le sole imposte regionali, va indicato codice tributo, anno di riferimento e codice della regione per cui si effettua il versamento;
  • Imu e altri locali, in cui, per le sole imposte comunali, va segnalato codice tributo, anno di riferimento, codice catastale del Comune per cui si effettua il versamento.

Ravvedimento operoso: esempio per capire meglio

Il contribuente deve compilare il ravvedimento operoso e indicare codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale.

Il codice fiscale del coobbligato/erede/genitore/tutore o curatore fallimentare che procede al pagamento per conto del contribuente deve essere riportato insieme al “codice identificativo” corrispondente nella tabella “codici identificativi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (es. erede codice 07, genitore/tutore codice 02).

Gli errori nella compilazione possono essere causa di richiesta di pagamento di importi già versati. Occorre quindi indicare con attenzione nelle apposite colonne:

  • codici tributo o le causali tributo ovvero perché si sta pagando,
  • anno (espresso in quattro cifre) a cui si riferisce il versamento.

Se il versamento è periodico, alla voce “rateazione/regione/provincia/mese rif” è da indicare il mese di riferimento (es. se la ritenuta si riferisce al mese di novembre, andrà scritto: 0011)

Nei casi in cui il periodo d’imposta non coincida con l’anno solare, si barrerà l’apposita casella e alla voce “anno di riferimento” si indicherà il primo dei due anni solari interessati.

Nel modello F24, gli importi devono essere trascritti indicando le prime due cifre decimali anche se si tratta di cifra tonda (es. 70,00). Se ci sono più cifre decimali, si procede all’arrotondamento:

  • per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5
  • per difetto se la terza cifra è inferiore a 5
  • eliminando i decimali se, in caso di conversione da lire a euro, si produce un risultato con decimali (la conversione di sanzioni penali o amministrative espresse in lire è regolata dai commi secondo e terzo dell’articolo 51 D.Lgs 213/98)

Gli importi di saldo o acconto possono:

  • essere versati in unica soluzione indicando il codice 0101 nelle colonne “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione “Erario” e “rateazione/mese rif.” delle sezioni “Regioni” e “Imu e altri tributi locali”
  • essere rateizzati in rate mensili di pari importo (fatta eccezione per le somme riferite ai mesi di novembre e dicembre).

In caso di rateazione:

  • la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo o dell’acconto;
  • il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre e per ogni rata il contribuente deve indicare nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” e in quella “rateazione/mese rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate accordate (es., per la seconda di sei rate, scriverà 0206);
  • la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi dovuti (es. si può versare un acconto dell’IRPEF ma pagare in unica soluzione l’IRAP);
  • gli interessi si pagano in misura forfettaria, secondo la formula C x i x t / 36.000, in cui “C” è l’importo rateizzato, “i” l’interesse e “t” il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda;
  • se il contribuente si avvale anche della compensazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale pari a zero per usare il credito da compensare e recante l’indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell’importo a debito versato; il secondo per indicare l’importo della prima rata da versare del debito residuo (dalla seconda si versano anche gli interessi dovuti), indicando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate.

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