Esperto risponde

Regimi semplificati, ecco come gestire le fatture a cavallo tra due anni

Tutte le regole che i contribuenti con regimi semplificati devono considerare per il trattamento delle fatture di acquisto di fine anno ricevute l’anno successivo

Pubblicato il 30 Gen 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

DOMANDA

Avendo ricevuto una fattura riepilogativa per tutti gli acquisti effettuati il mese di dicembre 2019 il 31 dicembre 2019, e avendola trasmessa lo stesso giorno ma è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate il 2 gennaio 2020, il commercialista mi dice che non può registrare detta fattura nel 2019, perciò la detrazione Iva e naturalmente la spesa nel 2019. Questo perché, avendo la contabilità non in partita doppia ma semplificata, questa fattura riguarderebbe il 2020. È possibile? Ciò comporterebbe un aumento del reddito, dell’Iva da pagare e non rispecchierebbe il totale dei miei acquisti, andando a variare anche il 2020 con acquisti non di competenza per quell’anno, ma di competenza del 2019.

Elsa Fustinoni

RIPOSTA

Il regime c.d. semplificato per le imprese minori non è ispirato al principio di competenza, ma a criteri di cassa, oppure “della  registrazione”. Per rendere più comprensibile l’analisi, scindo i diversi profili impositivi che riguardano il quesito posto.

Ai fini delle imposte dirette

L’articolo 18, commi da 1 a 3, del DPR 600/1973, prevede che i soggetti che non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro (se impresa avente per oggetto prestazioni di servizi), ovvero di 700.000 euro (se impresa avente per oggetto altre attività), sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili e devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti e, in diverso registro, le spese sostenute, e con riferimento alla data di incasso o pagamento (articolo 18 DPR 600/1973).

Il successivo comma 4 prevede che i registi tenuti ai fini dell’IVA, “sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Questo regime viene chiamato semplificato per cassa. Il comma 5 del citato articolo 18 prevede che “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta”.

Questo regime semplificato, detto della “registrazione”, opera una presunzione, come scritto chiaramente nella norma, “che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Ai fini Iva

L’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é  in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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