DOMANDA
La tenuta, conservazione ed esibizione di registri e libri contabili in forma cartacea conserva la sua validità rispetto alla tenuta in forma elettronica anche se le fatture sono conservate telematicamente?
Carmine Scialdone
RISPOSTA
I libri e i registri contabili possono essere formati e tenuti in maniera analogica (articolo 2215 C.C.) o con strumenti informatici (art. 2215-bis C.C.), a scelta dell’imprenditore. La circostanza che la fattura elettronica, essendo un documento informatico, debba essere conservata a norma del C.A.D. in formato digitale, non estende l’obbligo alle altre scritture e documenti analogici. La regola generale è che il documento analogico può essere conservato in formato digitale, il viceversa non è possibile.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome