La scadenza

Lipe e bozze registri, slitta la precompilata Iva: i motivi e le conseguenze

L’avvio sperimentale dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) sarà rinviato a luglio. Slitta anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Ecco perché e le conseguenze

Pubblicato il 29 Mar 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

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Slitta a partire dalle operazioni IVA effettuate dal primo luglio 2021 anziché dal primo gennaio 2021 l’avvio sperimentale della “precompilata Iva“, iniziativa che porterà alla predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) da parte dell’Agenzia delle entrate.

Analogamente, la messa a disposizione della bozza della dichiarazione annuale IVA viene differita a partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2022 e non più dal 2021: queste le due misure, contenute all’articolo 1, comma 10 del decreto-legge “sostegni” n. 41 del 22 marzo 2021, con cui sono state modificate le disposizioni in tema di semplificazioni amministrative e contabili, dettate all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Trasmissione delle operazioni IVA, cosa cambia

Nel disciplinare le regole in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, è stata introdotta infatti la possibilità di fare venire meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite per quei soggetti passivi di imposta che convalidino, se le informazioni proposte sono complete, o integrano nel dettaglio i dati esposti nelle bozze dei registri IVA e delle Lipe predisposte dall’Agenzia delle entrate la quale, a tal fine, si avvale per espressa previsione normativa dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con i corrispettivi telematici, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e con ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

Dichiarazione IVA precompilata 2021, che cos’è e come funziona

Sebbene nella relazione illustrativa al decreto sostegni, il differimento risulti motivato con le difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, appare assolutamente decisivo o comunque correlato al rinvio stesso la necessità per i sistemi informatici dell’Agenzia di disporre di dati più completi e puntuali, non tanto e non solo per ridurre le percentuali di errori o di difformità rispetto a quanto risulta dalla contabilità del contribuente, quanto soprattutto per assicurare un più elevato livello di automazione e elaborazione delle informazioni funzionali alla predisposizione puntuale delle bozze precompilate.

Gli obiettivi dell’Agenzia delle Entrate

A tale riguardo, nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, tenutasi lo scorso 4 marzo 2021 presso il Senato della Repubblica, avente ad oggetto proprio i progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica del settore fiscale, era stato rilevato come le Entrate siano focalizzate su un’attività di valorizzazione del patrimonio informativo attraverso l’utilizzo di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative connesse all’analisi avanzata dei dati, valorizzando la tempestiva disponibilità delle informazioni di interesse, la facilità di utilizzo e la flessibilità nella definizione delle modalità di analisi e nella selezione delle sorgenti dati oltre alla interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni.

Tra i progetti più innovativi, attraverso i quali l’Agenzia punta a ottenere maggiori benefici incrementali in termini di raggiungimento dei propri obiettivi, è stato richiamata anche la digitalizzazione dei processi rilevanti ai fini IVA, evidenziando come i flussi dei dati che pervengono all’Agenzia, mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (la cui trasmissione è ormai obbligatoria dal primo gennaio 2021), consentano di valorizzare il patrimonio informativo on solo per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, ma anche per offrire servizi ad alto valore aggiunto, volti, nel tempo, a semplificare e ridurre gli adempimenti fiscali quali, appunto, la predisposizione in via sperimentale delle bozze dei registri IVA, che il contribuente, anche tramite il suo intermediario, potrà verificare ed eventualmente integrare; delle bozze delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, con relativo servizio di elaborazione del modello F24 e pagamento online e, infine della bozza della dichiarazione annuale IVA.

Gli obblighi per gli operatori

Anche su queste ragioni si basa quindi lo slittamento dei tempi di avvio della fase sperimentale considerando, da un lato, che solamente dal prossimo primo aprile 2021 gli operatori saranno obbligati ad avere completato l’adeguamento del tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, con utilizzo esclusivo della versione 7.0., il che garantisce un maggiore dettaglio delle informazioni memorizzate e trasmesse tenuto conto dei dati relativi agli importi non riscossi al netto dei valori di resi ed annulli, alle modalità di pagamento, alla suddivisione dei corrispettivi per aliquota IVA e per Natura oltre all’eventuale applicazione del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi.

L’impatto dell’abrogazione dell’esterometro

Altro elemento che giustifica lo slittamento delle precompilate non può non essere individuato nell’abrogazione dell’esterometro: a partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2022 in avanti, gli operatori dovranno comunicare i dati dei cicli di fatturazione attivi e passivi con l’estero comunicandoli non più, come accade oggi con cadenza trimestrale di invio, ma con una frequenza legata per le operazioni attive al termine massimo di 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione ovvero entro il quindici del mese successivo in caso di fatturazione differita, e per quelle passive al massimo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

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