L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 13 settembre scorso[1], ha reso noto che sono disponibili, mediante accesso alla pagina di Fatture & Corrispettivi, le funzionalità che consentono l’estrazione dei registri IVA per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 127/2015, intitolato “Semplificazioni Amministrative e contabili”.
Il servizio riguarda i contribuenti che adottano il regime IVA trimestrale[2], e ne sono esclusi coloro che operano in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini Iva, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il servizio riconosce automaticamente, in base alle informazioni in possesso della anagrafe tributaria, se il soggetto passivo rientra o meno nella categoria dei potenziali fruitori; tuttavia qualora il soggetto passivo Iva non sia stato individuato come potenziale fruitore ma ha le caratteristiche per farne parte, può segnalare tale circostanza e ottenere quindi l’abilitazione all’accesso.
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Le nuove funzionalità consentiranno l’esonero dalla tenuta dei registri IVA mediante un meccanismo di “convalida” dei dati, previe le opportune modifiche, permetteranno dal mese di ottobre 2021 la predisposizione della bozza della Liquidazione Periodica dell’IVA – LI.PE. e, per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2022, anche la precompilazione della dichiarazione annuale IVA, che sarà quindi visibile dall’anno 2023, con la possibilità di generazione e trasmissione del modello F24.
Si tratta di novità che vanno certamente accolte con favore. Ma dovremmo tutti essere consapevoli che ciò che è stato fatto è davvero molto poco rispetto a ciò che la tecnologia e la diffusione dei dati potrebbe consentire: sono la legge e l’economia che impongono le “semplificazioni”, rispetto alle quali siamo in costante e colpevole ritardo.
Come fruire del servizio
La procedura che consente la estrazione dei registri IVA è molto semplice ed intuitiva, oltre che rapida. Dopo l’accesso da parte dell’utente o dell’intermediario con credenziali al portale “Fatture & Corrispettivi”, e dopo le avvertenze di rito, accedendo alla sezione
si può precedere o al completamento del profilo del contribuente, ovvero alla richiesta di estrazione dei registri.
Il “Profilo Soggetto IVA”
– offre al contribuente inizialmente escluso dal servizio e che possiede i presupposti la possibilità di indicare il suo diritto a fruirne;
– consente la indicazione della percentuale di detraibilità soggettiva da applicare agli acquisti, che ordinariamente è il 100%, e che nel caso di pro-rata verrà assunto – salvo modifica del contribuente – nella misura rilevata dalle dichiarazioni e dai dati presenti nella anagrafe tributaria.
Al primo accesso viene proposto l’upload dei registri IVA acquisti e vendite, che avranno la seguente struttura analogica (sostanzialmente identica, a parte la intestazione, per gli acquisti e per le vendite):
Una volta generati e prelevati i registri – operazione che sono riuscito a completare quasi in tempo reale – è possibile accedere alle singole registrazioni per modificarle:
Una volta ultimate le variazioni (che includono anche la possibilità di inserire nuovi documenti) i registri IVA possono essere convalidati e memorizzati dall’Agenzia, e ciò produce l’immediato esonero del contribuente dalla loro tenuta.
Il servizio permette la estrazione dei dati in formato pdf, xml o csv per consentire anche l’importazione negli applicativi gestionali.
Da metà ottobre 2021 il sito si arricchirà con la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021, sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito.
La precompilazione di registri e dichiarativi non è un “regalo”
L’iniziativa era stata annunciata da tempo, infatti l’articolo 4 è stato più volte oggetto di modifiche che, a partire dall’anno 2017, hanno più volte disposto il rinvio delle disposizioni ivi contenute. Il progetto del legislatore rappresenta senza dubbio un implicito riconoscimento di come l’obbligo della fatturazione elettronica abbia segnato un punto di svolta decisivo nel trattamento dei dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia non possiamo non riconoscere come la sua concreta applicazione abbia reso ancor più eclatanti le disfunzioni e le contraddizioni del nostro impianto normativo relativo agli obblighi dei contribuenti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, che in barba alla buona volontà dimostrata dal legislatore[3], registrano spesso difficoltà tecniche attuative e anche forti ritardi nella emanazione dei provvedimenti regolamentari[4].
Probabilmente il legislatore dell’epoca aveva immaginato che informatizzando e strutturando il processo di fatturazione elettronica, il database così generato potesse sostituire tutti gli obblighi formali e dichiarativi, ma al momento della attuazione dei provvedimenti ci si è resi conto che le dichiarazioni e le comunicazioni contengono una serie di dati ed informazioni che non sono riportati nelle fatture. Non solo. Attualmente non tutte le fatture transitano dal sistema di interscambio[5] e anche per quelle che vi transitano la detrazione dell’iva è soggetta a regole spesso note solo a chi riceve la fattura.
Per poter quindi ottenere un quadro completo delle informazioni è necessario l’intervento del contribuente, ed il modo con cui realizzare questa integrazione rappresenta il punto decisivo della questione, che determinerebbe il vero salto di qualità verso la informatizzazione dei processi. Sotto questo profilo, i servizi attivati per i contribuenti trimestrali potrebbe rappresentare un ottimo banco di prova per le semplificazioni che dovrebbero essere estese a tutti i contribuenti di dimensioni maggiori. Va infatti tenuto nella necessaria considerazione che l’intervento del contribuente è indispensabile per integrare i dati ulteriori oggi necessari/richiesti, e da ciò si potrebbe prendere spunto per codificare in maniera strutturata il formato di questi dati aggiuntivi in modo che siano considerati una “appendice” della fattura elettronica, da predisporre a cura del contribuente in sede di annotazione delle fatture e da trasmettere periodicamente al sistema di interscambio. Pensare di estendere il servizio anche ai contribuenti di maggiori dimensioni – oltre a non essere nella mente del legislatore – sarebbe controproducente, perché i soggetti di grandi dimensioni hanno esigenze che vanno ben oltre la mera rilevazione ai fini IVA.
Le modifiche apportate e le conseguenze
L’Agenzia delle Entrate, nel tentativo di acquisire i dati assenti nel tracciato della fattura elettronica ma necessari ai fini dichiarativi, ha avviato un processo di modifica del tracciato record avvenuto con la versione 1.6 nell’anno 2020, con l’ampliamento – tra l’altro – dei codici relativi al “Tipo Documento” e al campo “Natura”.
Queste modifiche tuttavia non sono state salutate con entusiasmo dagli operatori economici, che temono – a mio avviso a ragione – che una eccessiva complicazione del tracciato della fattura elettronica possa compromettere la razionalizzazione e la velocità dei processi che devono comunque rappresentare una condizione ineludibile, anche alla luce della probabile estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti di dimensioni marginali.
Considerando che i dati da integrare non sono per nulla semplici e intuitivi per i non addetti ai lavori, appare necessaria una rivisitazione degli obblighi e degli obiettivi, per renderli coerenti e compatibili col recente passato, caratterizzato dalla (forse eccessiva) semplificazione dei processi di emissione delle fatture. Certo è che non possiamo generare colli di bottiglia che non giovano alle esigenze di praticità del sistema. Anche perché il sistema potrebbe trovarsi in presenza di una infinità varietà di “non conformità”, con rischio di sanzioni per i contribuenti e di inefficienza del sistema. Per esempio, l’avere codificato come Tipo Documento il TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni, certamente contribuisce a fornire elementi utili per la dichiarazione IVA e per la determinazione del volume d’affari[6] ma richiede accorgimenti ed attenzioni da parte degli utenti che prima non erano richiesti. La situazione si complica ulteriormente quando si passa in ambito extra nazionale ai regimi di inversione contabile, di autofatturazione.
Occorre quindi fare una scelta di campo e prendere prima che sia troppo tardi una decisione: “stressare” la fattura elettronica dotandola di tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini dichiarativi (e a questo punto mi domanderei se non fosse utile anche iniziare a parlare di competenza temporale delle operazioni e, più in generale, di informazioni utili ai fini delle imposte dirette e contabili) oppure rinviare queste informazioni ad una integrazione successiva, che potrebbe avvenire per esempio al momento della registrazione contabile, in modo da poter mantenere una “doppia fase” nel trattamento dei dati: una prima limitata alle informazioni essenziali potrebbe essere mantenuta dai contribuenti al momento di emissione della fattura, e la seconda potrebbe essere gestita al momento alla contabilizzazione delle operazioni. Ciò che dovrebbe fare la differenza rispetto al passato dovrebbe essere la modalità di integrazione, che non potrebbe che essere del tutto analoga a quella della fattura elettronica, generando quindi dei dati strutturati idonei a contenere tutte le informazioni utili al fisco ma anche alle aziende, da trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate.
Le reazioni dei destinatari delle agevolazioni
Sotto questo profilo i registri IVA precompilati potrebbero sembrare un ritorno al passato, ma una visione ottimistica del servizio mi porta a ritenere che quello che il software produce sotto forma di “registro” altro non è che un database.
La strutturazione preventiva dei dati, sia delle fatture elettroniche che integrativi, avrebbe il pregio di evitare la spasmodica ricerca a cui siamo purtroppo avvezzi allorché i modelli di dichiarazione richiedono inusitatamente dati ed informazioni non inseriti nelle fatture o nella contabilità, per cui, finalmente, vigerebbe la regola aurea secondo cui non possono essere richiesti dati “all’indietro”, ossia la cui produzione comporti indagini che i contribuenti non possono svolgere se non a costo di riprendere i dati già elaborati e sottoporli ad ulteriori analisi.
Diciamo anche che non tutti i destinatari delle agevolazioni le hanno salutate con entusiasmo. Ho letto alcuni post nei social che imputano alla semplificazione portata dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 127/2015 un progressivo danneggiamento delle attività dei professionisti che si occupano di tenuta delle contabilità. Al riguardo io avrei da porre almeno due eccezioni, la prima di metodo e la seconda di merito.
Innanzitutto c’è da considerare che la norma (articolo 4) risale a più di cinque anni fa; dolersi oggi di una previsione così vecchia non fa che evidenziare un cronico difetto della categoria dei Dottori Commercialisti che “vede” il problema solo quando ci sbatte il muso contro.
Ma ciò che mi sembra assolutamente criticabile è il solo pensare che la “occupazione” di una categoria possa avvenire a scapito della economia. Dovremmo essere noi Professionisti a cercare di suggerire soluzioni che sollevino le imprese da adempimenti superflui, invece spesso assumiamo atteggiamenti di “protezione” corporativa che certamente intaccano la nostra credibilità ed immagine.
Conclusioni
Ma vi è una considerazione che dovrebbe sovrastare tutte le altre. Quelle che vengono chiamate “semplificazioni” altro non sono se l’adempimento – spesso tardivo e parziale – di uno specifico obbligo di Legge e, in particolare, del comma 4 dell’articolo 6 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che così recita: “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”.
Se riflettessimo meglio sulla portata di questa norma, ci renderemmo conto che la maggior parte degli adempimenti posti a carico dei contribuenti sono ridondanti, e che dovremmo essere noi Dottori Commercialisti a chiederne a gran voce la soppressione, piuttosto che la riviviscenza, spesso dettata anche da ragioni populistiche che possono sortire solo l’effetto di allontanarci sempre più dalle esigenze delle imprese e dal mercato.
Note
- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788598/057_Com.+st.+Precompilata+Iva+al+via+13.09.2021/20ee97db-0c88-b543-d00d-a256ebba7325 ↑
- L’Agenzia delle Entrate ha stimato che la platea dei soggetti beneficiari sia di circa 2 milioni di contribuenti ↑
- Che aveva gettato il cuore oltre l’ostacolo con la previsione contenuta al comma 3-ter dell’articolo 1 del citato decreto legislativo 127/2015, prevedendo l’esonero dalla tenuta dei registri IVA per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica ↑
- A distanza di parecchi anni siamo ancora in attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015, che attribuisca pieno valore, anche ai fini della conservazione, alle fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio e che sancisca quindi l’esonero di adempimenti a carico dei contribuenti. ↑
- La limitazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per certe categorie di soggetti di minori dimensioni è apparsa da subito una inutile concessione, è giunto il momento di chiudere il cerchio e standardizzare gli obblighi con la estensione generalizzata a tutti i contribuenti. ↑
- Infatti nel rigo VE40 della dichiarazione annuale il volume d’affari viene rettificato in negativo sottraendo le predette cessioni. ↑