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Registro unico del Terzo settore: ecco a cosa serve e come funziona

In arrivo il Runts – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che includerà gli enti non commerciali che hanno diritto ad accedere alle agevolazioni previste. Vediamo in cosa consiste e come iscriversi

Pubblicato il 26 Ott 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

5 per mille

Un nuovo registro che includerà tutti gli enti del terzo settore legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici specificamente previsti dalla normativa: è il Runts – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al quale si è dato avvio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 106 del 15 settembre 2020. Si tratta di un’importante tappa per il completamento della riforma degli enti non commerciali, viene data infatti attuazione all’articolo 53 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il Decreto è composto da 40 articoli e tre allegati tecnici A, B e C. Formulazione e struttura tendono a disciplinare tutti gli aspetti legati all’istituzione e all’aggiornamento dei dati del Registro sulla base di procedure telematiche e conservazione digitale della documentazione.

La normativa

Dalla lettura del testo si evince il grande sforzo compiuto per la sistematizzazione delle procedure telematiche che risultano in parte differenziate a seconda della tipologia dell’Ente del Terzo settore e dal fatto che esso possieda (o meno) al momento dell’iscrizione al Runts il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione o della Prefettura a seconda dell’estensione territoriale dell’attività dell’Ente con una calendarizzazione sistematica degli adempimenti previsti per iscrizione/aggiornamento/cancellazione dell’ente al Registro. La gestione informatica del Runts è stata affidata ad Infocamere, la società telematica delle Camere di Commercio, attraverso una convenzione firmata nel marzo del 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, proprio in forza dell’esperienza modello del Registro delle Imprese creato in modalità telematica sin dalla sua nascita avvenuta nel 1995.

Il 10 settembre, con l’intesa sul Runts sancita in Conferenza Stato-Regioni, Paolo Ghezzi, Direttore Generale di Infocamere aveva affermato che “entro 180 giorni vi sarà il primo rilascio dell’infrastruttura tecnica. L’operatività, stante l’accordo intervenuto tra Regioni e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrebbe avvenire entro il primo semestre 2021. Secondo chi scrive, anche se pare evidente l’obiettivo di fare del Runts per gli enti del Terzo Settore l’equivalente del Registro Imprese per le società, occorre considerare i differenti presupposti di partenza tra le due categorie in termini di struttura, organizzazione, propensione alla digitalizzazione e informatizzazione che rischiano di far dilatare le tempistiche previste per la messa a disposizione dei terzi delle prime raccolte di dati aggiornati e completi sulle realtà del Terzo Settore.

I rapporti con gli uffici

Con la pubblicazione del Decreto, è stata emanata un’articolata disciplina in relazione ai seguenti aspetti:

  • procedure per l’iscrizione e la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • modalità di deposito degli atti da comunicare;
  • regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il RUNTS per gli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Imprese.

Viene chiarito che il Runts è gestito dall’Ufficio Statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro, ciascuna Regione e Provincia Autonoma. L’individuazione dell’Ufficio del Runts competente è effettuata in via ordinaria su base territoriale tranne che per gli enti iscritti nella sezione “Reti associative” che fanno diretto riferimento all’Ufficio Statale. Considerato che il Runts viene gestito esclusivamente con modalità telematiche, tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli enti dovranno consentire:

  • l’identificazione legale del mittente
  • il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.

Di grande interesse è la previsione dell’articolo 6, comma 3, del Decreto 106 il quale prevede “… per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che nel testo attualmente in vigore comprende “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”, gli Enti del Terzo Settore si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalità, un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il Runts.

Effetti dell’iscrizione al RUNTS

Il Decreto 106 specifica all’articolo 7 che l’iscrizione al Runts ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

Per le Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore l’iscrizione al Runts può avere anche effetto costitutivo della personalità giuridica nei casi previsti dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

L’iscrizione

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 46 del Codice Civile il Runts si compone di sette sezioni:

  1. Organizzazioni di Volontariato
  2. Associazioni di Promozione sociale
  3. Enti filantropici
  4. Imprese sociali
  5. Reti Associative
  6. Società di mutuo soccorso
  7. Altri enti del Terzo Settore

In seguito all’avvenuta iscrizione in una delle sezioni, l’ETS è tenuto ad aggiornare le informazioni comunicate al momento dell’iscrizione e a depositare:

  • Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono tenuti alla comunicazione delle modifiche del regolamento);
  • Il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi, il bilancio sociale ove previsto (gli enti religiosi civilmente riconosciuti depositano gli atti di cui alla presente lettera con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale);
  • Le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione (gli enti religiosi civilmente riconosciuti comunicano eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato);
  • I provvedimenti delle Autorità Giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • La comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente;
  • Altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento, ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
  • L’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

Soggetti tenuti agli aggiornamenti e depositi

Aggiornamenti e depositi possono essere effettuati in via telematica, attraverso il portale del Runts, dai seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000:

  • Il rappresentante legale dell’ETS o, in alternativa, il rappresentante legale della rete associativa alla quale l’ETS aderisce;
  • Uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali.
  • Un professionista iscritto nella sezione A (Commercialisti) dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, limitatamente al deposito degli atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.

Il popolamento iniziale del Runts

L’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne verrà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i 90 giorni successivi a tale termine, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi ad APS e ODV unitamente a copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto (se disponibili).

Entro i successivi 180 giorni ciascun Ufficio regionale o provinciale verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza. In caso la documentazione risulti carente o mancante l’Ufficio provvede a richiederla all’ente mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (o all’indirizzo email conosciuto). Il procedimento di iscrizione è sospeso per non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dei riferimenti dell’ente sul portale del Runts. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti comporta la mancata iscrizione, che viene comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente e sul portale del Runts in un’apposita lista degli enti non iscritti.

Spetta all’Agenzia delle Entrate comunicare al Runts i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus. L’elenco di tali enti viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate con comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco e fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’articolo 101, comma 10, D. Lgs. 117/2017, ciascun ente iscritto nell’elenco presenta all’Ufficio del RUNTS competente per territorio, apposita domanda di iscrizione indicando altresì la sezione nella quale intende essere iscritto allegando:

  • Copia dell’atto costitutivo
  • Copia dello Statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore
  • Copia degli ultimi due bilanci

Qualora l’ente richieda l’iscrizione nella sezione delle imprese sociali la richiesta di iscrizione viene presentata all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

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