Il Ministero della Transizione Ecologica – MiTE ha notificato a fine settembre alla Commissione Europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva UE 2015/1535, lo schema di regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo Registro elettronico nazionale – Rentri: il periodo utile per la presentazione di osservazioni sulle regole tecniche scadrà il prossimo 30 dicembre, decorsi i quali il Ministero potrà adottare il provvedimento che istituisce tale registro in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Si tratta di una disciplina regolamentare finalizzata a definire un nuovo paradigma in tema di tracciabilità caratterizzato dalla coesistenza e coniugazione di adempimenti ad oggi vigenti in modalità cartacea con nuove disposizioni in versione digitale degli stessi. L’obiettivo è quello di rendere funzionale la trasmissione e l’acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo ed alla gestione dei rifiuti tracciandoli con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici.
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Gli obiettivi
Alla maggiore fruibilità e semplificazione dei dati, si accompagnerà la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici per le imprese, perseguendo allo stesso tempo la realizzazione di un più efficace strumento di contrasto alla criminalità organizzata operante nell’ambito dello smaltimento rifiuti. La misura si inserisce, come anticipato, nella Strategia Nazionale per l’economia circolare e nel correlato Piano Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR), entrambi predisposti e pubblicati lo scorso 24 giugno 2022 dal MiTE in attuazione delle riforme previste dal PNRR entro il primo semestre dell’anno.
Cos’è Rentri
Il Registro sarà digitale e consentirà una tracciabilità dei rifiuti avvalendosi integralmente di documentazione digitale. Il Rentri sarà gestito direttamente dal MiTE con integrazione, attraverso una loro gestione digitalizzata, di Registro di carico/scarico, Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.
La normativa di riferimento è dettata dall’articolo 188-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente: ciò che lo schema di regolamento attuativo ha inteso perseguire consiste nella realizzazione di un disegno di governance complessiva della gestione dei dati circa la tracciabilità dei rifiuti a livello nazionale.
Cosa contiene il registro
Il Rentri si articola, infatti, in una sezione Anagrafica, contenente i dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle attività correlate alla gestione dei rifiuti, nonché in una sezione Tracciabilità, con i dati relativi agli adempimenti realizzati. Il Registro sarà integrato inoltre con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Come funziona il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori ad oggi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dovranno trasmetterne i relativi dati secondo le modalità che saranno stabilite con appositi decreti direttoriali. La trasmissione dei dati andrà realizzata con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di annotazione. Allo stesso modo andranno trasmessi, per i soggetti obbligati, i dati dei formulati di identificazione dei rifiuti pericolosi. In quest’ottica, viene introdotto l’obbligo di installare sui mezzi di trasporto appositi sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come iscriversi al Rentri
Quanto alle tempistiche di iscrizione al Rentri, correlata alla data di entrata in vigore del relativo regolamento, andrà da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 30 mesi a seconda delle dimensioni operative – o meglio del numero dei dipendenti impiegati – dei soggetti produttori di rifiuti speciali.