Dopo un biennio di negoziati e di intese, l’11 marzo 2025 l’Ecofin ha dato l’ok definitivo al pacchetto Vida – VAT in the Digital Age che contiene misure che permetteranno alle norme IVA di adattarsi all’era digitale, con l’obiettivo di adeguare gli obblighi IVA allo scenario dell’economia digitale e ridurre le registrazioni multiple all’interno della UE. In particolare, il ViDA ristabilirà la libera e leale concorrenza, permettendo all’IVA di affrontare in modo adeguato le sfide derivanti dall’aumento del commercio online. Questo avrà un impatto anche sulle piattaforme per gli affitti brevi turistici e il trasporto di persone.
Indice degli argomenti
Cosa cambia con la riforma Vida per le piattaforme
Saranno ridefinite le regole di gioco tra le piattaforme digitali ed i fornitori tradizionali nei settori dell’affitto di alloggi a breve termine e del trasporto passeggeri (Platform Economy) e verrà semplificato l’adempimento degli obblighi fiscali nelle operazioni cross border con l’estensione dell’uso dello sportello unico (Single VAT Registration).
Contestualmente, per limitare il fenomeno delle frodi IVA transnazionali, è previsto il superamento del sistema di monitoraggio delle operazioni B2B intracomunitarie, il c.d. VIES, introducendo la fatturazione elettronica standard europea Digital reporting and e-invoicing.
L’accordo riguarda tre atti – una proposta di direttiva, modificativa della Direttiva n. 2006/112/CE e due proposte di regolamento che modificano, rispettivamente, il Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE e il Regolamento n. 2010/904/UE – che apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA. Il percorso di adozione, iniziato l’8 dicembre 2022, si completerà con l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del pacchetto Vida, composto da una direttiva e da due regolamenti.
Economia delle piattaforme e riforma ViDA
Nel progetto di direttiva che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE, si evidenzia come l’economia delle piattaforme abbia messo in luce alcune difficoltà per l’applicazione delle norme in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda:
- la determinazione della soggettività passiva del prestatore del servizio;
- la parità di condizioni tra le piccole e medie imprese (PMI) ed altri operatori economici.
Ciò ha comportato una distorsione ingiustificata della concorrenza tra le prestazioni effettuate tramite piattaforme online che sfuggono all’imposizione dell’IVA e le prestazioni effettuate nell’economia tradizionale soggette all’IVA.
La distorsione è avvertita maggiormente nei due principali settori dell’economia delle piattaforme alla base del commercio elettronico di servizi, ovvero nei settori:
- della locazione di alloggi a breve termine;
- del trasporto di passeggeri su strada.
Alla base di tale distorsione vi è tendenzialmente il fatto che singoli fornitori (i.e. un conducente o una persona che affitta il proprio appartamento) o piccole imprese, non essendo tenuti a registrarsi ai fini dell’IVA di solito ignorano i propri obblighi oppure non sono a conoscenza delle norme relative agli adempimenti fiscali vigenti in altri Stati membri. Il che determina la mancata riscossione di importanti importi IVA e in alcuni casi in fenomeni di concorrenza sleale tra i servizi tradizionali di locazione di alloggi e di trasporto e quelli resi da soggetti che operano per il tramite di piattaforme digitali.
Riforma ViDA, la responsabilità degli operatori delle piattaforme
Da qui la necessità di estendere l’operatività del fornitore presunto ai citati servizi se veicolati dai marketplace, nell’ipotesi in cui i prestatori effettivi ed indiretti non debbano applicare l’IVA, ad esempio nel caso di persone private (non soggetti passivi) o soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale per le piccole imprese.
In base alle nuove norme, gli operatori dell’economia delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA, laddove non lo facciano i loro prestatori di servizi (secondo il cosiddetto modello del “prestatore presunto”). La piattaforma riscuote l’IVA direttamente dal cliente e la versa alle autorità fiscali.
In aggiunta, al fine di garantire un livello minimo di coerenza tra i diversi sistemi IVA nazionali per quanto riguarda il trattamento della prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine, questo viene considerato come servizio avente una funzione analoga a quella del settore alberghiero nei casi in cui sia di durata ininterrotta per un massimo di 30 notti e destinato alla stessa persona.
Tuttavia, per adattarsi alle diverse specificità nazionali del settore, i singoli Paesi possono subordinare i servizi di locazione di alloggi a breve termine al soddisfacimento di determinati criteri, condizioni e limitazioni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
Armonizzazione della definizione di servizio di facilitazione reso dalle piattaforme a privati Gli Stati membri hanno fornito una differente interpretazione del luogo di prestazione del servizio di facilitazione reso dalle piattaforme a persone che non sono soggetti passivi. Viene, pertanto, modificato l’art. 46-bis della Direttiva 2006/112/CE, prevedendo che il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a privati, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sia individuato in quello in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della disciplina IVA. |
Al fine di preservare la neutralità IVA, le piattaforme non devono essere considerate un “prestatore presunto” e, pertanto, non sono tenute ad addebitare l’IVA nei casi in cui i prestatori indiretti forniscono un numero di identificazione ai fini dell’IVA e dichiarano che addebiteranno l’IVA altrimenti applicata dal prestatore presunto. La piattaforma raccoglie l’IVA direttamente dal cliente e la rimette alle autorità fiscali.
Ricordiamo che in Italia negli ultimi mesi la normativa sugli affitti brevi turistici è stata modificata con l’introduzione tra gli altri adempimenti dell’obbligo del codice CIN.
La roadmap
Si segnala, infine, che il Consiglio UE ha inoltre concordato un breve periodo di transizione per l’applicazione delle norme sui fornitori presunti. L’ECOFIN ha concordato che queste nuove norme entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2030, o su base volontaria dal 1° luglio 2028.