La riforma ViDA – “IVA nell’era digitale” è fondamentale per aggiornare le norme IVA al passo con l’economia digitale. La riforma rappresenta una revisione significativa del sistema dell’IVA, finalizzata principalmente a modernizzare le norme sull’IVA alla luce della rapida digitalizzazione e dell’aumento del commercio transfrontaliero. Approvata dal Consiglio Ecofin il 5 novembre 2024, la riforma mira ad affrontare i problemi legati alle frodi IVA, a semplificare la conformità e ad adattare le norme IVA all’evoluzione dell’economia digitale.
Riforma Vida: di cosa si tratta
La riforma IVA nell’era digitale (ViDA) è un’iniziativa ambiziosa progettata dalla Commissione europea per modernizzare il sistema IVA dell’UE e affrontare le complessità e le inefficienze emerse a causa della digitalizzazione. Introdotto nel dicembre 2022, ViDA si concentra su tre pilastri principali[1], ognuno dei quali mira a migliorare il quadro dell’IVA per migliorare la conformità, facilitare il commercio transfrontaliero e affrontare le frodi IVA.
Digital Reporting and E-Invoicing (Rendicontazione e fatturazione digitale)
Questo pilastro introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le transazioni transfrontaliere business-to-business (B2B) all’interno dell’UE, con l’obiettivo di standardizzare la fatturazione tra gli Stati membri. Il sistema implementa anche requisiti di rendicontazione digitale quasi in tempo reale, consentendo alle autorità fiscali di monitorare più da vicino le transazioni e di combattere efficacemente le frodi IVA. Le imprese dovranno aggiornare la loro infrastruttura digitale per soddisfare questi standard di rendicontazione in tempo reale, che rappresentano un cambiamento significativo rispetto alla presentazione periodica dell’IVA.
Platform Economy
Le nuove norme sui cd “fornitori presunti” [2] renderanno le piattaforme online che facilitano gli affitti a breve termine e il trasporto di passeggeri responsabili della riscossione dell’IVA per conto dei fornitori di servizi che non sono già registrati ai fini IVA. Questa misura si rivolge alle piattaforme online che forniscono servizi come l’affitto di case vacanza e il ride-sharing, dove la riscossione dell’IVA è stata storicamente difficile. Inizialmente, questo pilastro ha incontrato resistenza, in particolare da parte dell’Estonia, che si è opposta al modello del fornitore presunto a causa delle preoccupazioni per il suo impatto sui piccoli fornitori di servizi locali. Tuttavia, il modello è stato ora concordato, segnando un passo significativo nell’affrontare la conformità all’IVA nell’ambito dell’economia delle piattaforme.
Single VAT Registration (Fatturazione elettronica e registrazione unica dell’IVA)
Questo pilastro si concentra sulla semplificazione della registrazione IVA attraverso l’ampliamento del sistema One-Stop Shop (OSS) [3], che già consente alle imprese di registrarsi per l’IVA una sola volta e di presentare la domanda per più Stati membri dell’UE. Le nuove riforme includono un regime speciale per i trasferimenti di beni propri e un meccanismo obbligatorio di inversione contabile per ridurre gli oneri amministrativi e contenere le frodi. Riducendo la necessità per le imprese di mantenere più registrazioni IVA, questo cambiamento dovrebbe semplificare la conformità, soprattutto per le aziende che operano in diversi mercati dell’UE.
Il primo e il terzo pilastro – rendicontazione digitale e fatturazione elettronica e registrazione unica dell’IVA – sono stati concordati nel maggio 2024, a seguito di un compromesso preparato dalla presidenza belga del Consiglio dell’UE. Tuttavia, l’adozione del secondo pilastro, incentrato sulla Platform Economy, ha inizialmente subito ritardi a causa dell’opposizione dell’Estonia. Questo rinvio ha portato a una revisione delle tempistiche di attuazione, estendendole in modo significativo rispetto alla finestra originaria del 2024-2028. La piena attuazione della ViDA è ora prevista tra il 2025 e il 2035. Per le imprese, in particolare per quelle che operano a livello transfrontaliero all’interno dell’UE o che gestiscono piattaforme online, questa tempistica graduale fornisce ulteriore tempo per adattare i sistemi di fatturazione, reporting e conformità ai nuovi requisiti. Tuttavia, l’ampia portata della ViDA significa che le aziende dovrebbero iniziare a prepararsi per tempo per garantire una transizione senza intoppi quando queste misure entreranno in vigore.
Digital reporting and E-invoicing, cosa prevede
L’obbligo di fatturazione elettronica e i requisiti di rendicontazione digitale stabiliti dalla riforma ViDA segnano una svolta per la conformità all’IVA in tutta l’UE, con implicazioni significative per tutte le imprese coinvolte nelle transazioni transfrontaliere dell’UE. A partire dal 1° luglio 2030, le nuove norme uniformeranno la fatturazione elettronica per le vendite transfrontaliere business-to-business (B2B) in tutti gli Stati membri dell’UE, stabilendo un quadro comune di conformità con scadenze specifiche e obblighi di comunicazione.
Sebbene la fatturazione elettronica obbligatoria per le transazioni transfrontaliere all’interno dell’UE entrerà in vigore il primo luglio 2030, la riforma ViDA prevede misure a breve termine che incoraggiano gli Stati membri dell’UE a passare più rapidamente alla fatturazione elettronica per le transazioni nazionali. Queste misure a breve termine segnalano l’impegno dell’UE verso la rendicontazione digitale dell’IVA e la fatturazione elettronica, non solo per le transazioni transfrontaliere ma come standard per tutte le transazioni relative all’IVA all’interno del mercato unico.
L’adozione tempestiva a livello nazionale dovrebbe semplificare il passaggio a un sistema di adempimenti IVA completamente digitale entro il 2030, riducendo le lacune in materia di IVA, migliorando l’efficienza e creando un’economia digitale più armonizzata in tutta l’UE. Il pacchetto di riforma dell‘IVA nell’era digitale (ViDA) mira a stabilire un sistema standardizzato di fatturazione elettronica e di rendicontazione digitale per il commercio intra-UE. Tuttavia, per venire incontro agli Stati membri dell’UE che già dispongono di propri sistemi di rendicontazione elettronica – o che sono in procinto di implementarli entro il primo gennaio 2024– il ViDA consente a questi Paesi di continuare a utilizzare i loro sistemi attuali. Questo compromesso risponde agli interessi nazionali, ma introduce complessità per le imprese che operano in più Paesi dell’UE.
IVA per i facilitatori di affitti a breve termine e trasporto su strada
Il secondo pilastro della riforma ViDA introduce modifiche sostanziali alle norme sull’IVA per le piattaforme e i marketplace che facilitano l’affitto di alloggi a breve termine e il trasporto di passeggeri su strada. A partire dal 1° luglio 2028 (o al più tardi dal 1° gennaio 2030), queste piattaforme assumeranno il ruolo di “fornitore presunto” ai fini dell’IVA. Questo nuovo requisito mira a catturare l’IVA da transazioni in cui l’IVA potrebbe altrimenti non essere riscossa, ad esempio quando i servizi sono forniti da individui o piccoli operatori che sono tipicamente esenti dall’IVA o non sono tenuti a registrarsi.
Le piattaforme che facilitano gli affitti a breve termine (30 notti o meno) e il trasporto di passeggeri su strada saranno classificate come “fornitore presunto” e quindi responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA su queste transazioni. Questa regola si applica a tutte le piattaforme, indipendentemente dalla loro ubicazione, il che significa che anche le piattaforme con sede al di fuori dell’UE saranno soggette all’obbligo di versare l’IVA se facilitano questi tipi di servizi all’interno dell’UE. La regola del fornitore presunto rappresenta un cambiamento significativo nelle responsabilità in materia di IVA, ponendo le piattaforme al centro della conformità all’IVA per servizi specifici. Si prevede che queste modifiche aumenteranno la conformità all’IVA in tutta l’UE, ridurranno la dispersione dell’IVA e uniformeranno le condizioni di concorrenza tra le imprese registrate e i fornitori non registrati.
Le riforme della ViDA mirano a semplificare la riscossione dell’IVA per i servizi facilitati dalle piattaforme, come l’affitto di alloggi a breve termine e il trasporto di passeggeri su strada, ma consentono anche agli Stati membri una certa flessibilità nell’attuazione. Questa flessibilità può potenzialmente creare requisiti IVA incoerenti in tutta l’UE, il che potrebbe portare a un panorama di conformità più frammentato per le piattaforme che operano in più Paesi, in particolare per quelle con sede al di fuori dell’UE.
La riforma della ViDA fornisce la necessaria chiarezza sul trattamento IVA dei servizi di facilitazione delle piattaforme. In particolare, la ViDA chiarisce che i servizi di agevolazione forniti dalle piattaforme ai privati (nel contesto dell’affitto di alloggi a breve termine o del trasporto su strada) saranno trattati come servizi di intermediazione, con l’IVA dovuta nel Paese in cui avviene la transazione (cioè, il luogo in cui si trova la proprietà in affitto o il servizio di trasporto). Ciò garantisce la coerenza delle modalità di applicazione dell’IVA nei vari Stati membri dell’UE, riducendo la potenziale confusione per le piattaforme che operano in più Paesi. In base alle attuali norme sull’IVA, le piattaforme si trovano di fronte a un’ambiguità su come classificare i loro servizi a pagamento come servizi digitali o servizi di intermediazione[4].
Gli impatti per i consumatori
Questa distinzione ha un impatto significativo sugli obblighi IVA per le transazioni tra imprese e consumatori (B2C), poiché l’IVA può essere dovuta in giurisdizioni diverse a seconda della classificazione. Se una piattaforma classifica le proprie tariffe come servizi digitali, l’IVA deve essere riscossa nel luogo in cui si trova il cliente. Per le transazioni B2C, ciò significa che la piattaforma deve determinare e applicare l’aliquota IVA in base al Paese del cliente.
Questa classificazione è in linea con le norme dell’UE sul luogo di fornitura dei servizi digitali, che stabiliscono che l’IVA per i servizi digitali forniti ai consumatori all’interno dell’UE è dovuta nel Paese del cliente, garantendo che l’imposta rifletta le aliquote locali e che le entrate vadano allo Stato membro dell’UE appropriato. Se le commissioni della piattaforma sono invece classificate come servizi di intermediazione (il che significa che la piattaforma facilita la transazione di locazione sottostante), l’IVA è invece dovuta nel Paese in cui si trova l’immobile in affitto. Questo approccio considera il compenso della piattaforma come un servizio direttamente collegato all’ubicazione dell’immobile fisico e quindi l’IVA viene riscossa all’aliquota locale dell’ubicazione dell’immobile nell’UE, non dell’ubicazione del cliente.
Lo sportello unico (OSS)
Nell’ambito delle riforme della ViDA, il sistema dello Sportello unico (OSS) sarà ampliato per semplificare ulteriormente gli adempimenti IVA per le imprese transfrontaliere, in particolare per quelle che vendono beni B2C all’interno dell’UE. Gli schemi OSS esistenti –OSS per l’Unione Europea, OSS per i Paesi non appartenenti all’Unione Europea e Import One Stop Shop (IOSS)– sono stati concepiti per semplificare la dichiarazione dell’IVA per diversi tipi di transazioni che coinvolgono i privati all’interno dell’UE.
Le riforme della ViDA introducono nuovi scenari e una copertura più ampia per gli OSS, offrendo maggiore flessibilità e opportunità alle imprese. In base alle riforme della ViDA, lo Sportello unico dell’Unione (OSS) si espanderà per semplificare gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni a privati (B2C) all’interno dell’UE. Queste modifiche sono volte a ridurre gli oneri amministrativi e a consentire alle imprese di dichiarare l’IVA per le vendite multiple in tutti i Paesi dell’UE attraverso un’unica dichiarazione IVA. Le vendite interne saranno ora coperte dall’OSS dell’Unione, consentendo alle imprese di dichiarare le vendite all’interno di un singolo Paese dell’UE attraverso l’OSS.
Ad esempio, se un’azienda statunitense vende beni da un magazzino in Germania a un privato tedesco, questa vendita potrà ora essere dichiarata attraverso l’OSS dell’Unione, anche se si tratta di una vendita nazionale. Ciò elimina la necessità per l’azienda statunitense di registrarsi ai fini dell’IVA in Germania, a condizione che la vendita sia segnalata attraverso il sistema OSS. Nell’ambito della riforma della ViDA, l’OSS non comunitario subirà un piccolo aggiustamento, ma non sarà ampliato in modo significativo. Il cambiamento principale consiste nel fatto che, a partire da gennaio 2027, le imprese extra-UE potranno dichiarare i servizi imponibili nell’UE attraverso l’OSS non unionale, indipendentemente dal fatto che il destinatario del servizio abbia sede nell’UE. Questo cambiamento semplificherà gli adempimenti IVA per le imprese extra-UE che forniscono servizi a clienti dell’UE, consentendo loro di gestire tutte le dichiarazioni IVA dell’UE attraverso un unico sistema, anziché registrarsi per l’IVA in ogni singolo Stato membro dell’UE.
Il meccanismo del reverse charge
Il meccanismo dell’inversione contabile[5] è uno strumento dell’IVA concepito per spostare la responsabilità dell’IVA dal fornitore all’acquirente nelle transazioni business-to-business (B2B). Con questo sistema, l’IVA sulla transazione viene addebitata all’acquirente anziché al venditore, il che può essere particolarmente utile nel commercio transfrontaliero per semplificare la conformità all’IVA ed evitare che il fornitore debba registrarsi per l’IVA nel Paese dell’acquirente. Il meccanismo dell’inversione contabile è obbligatorio per la maggior parte dei servizi B2B intra-UE. Ciò significa che quando un’azienda di un Paese dell’UE vende servizi a un’azienda di un altro Paese dell’UE, l’obbligo di versare l’IVA si trasferisce generalmente all’acquirente del Paese di destinazione.
Ciò semplifica la contabilità IVA transfrontaliera per i fornitori, in quanto non devono occuparsi degli obblighi di registrazione e archiviazione IVA in ogni Stato membro in cui hanno sede i loro clienti. Tuttavia, il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile a tutti i servizi nelle transazioni B2B intra-UE. Ci sono alcuni servizi ai quali gli Stati membri possono scegliere di non applicare l’inversione contabile e spesso si tratta di servizi per i quali può essere difficile o inappropriato trasferire la responsabilità dell’IVA all’acquirente. Nell’ambito delle riforme della ViDA, il meccanismo dell’inversione contabile è destinato ad espandersi in modo significativo, con l’obiettivo di snellire i processi IVA e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese impegnate in transazioni transfrontaliere all’interno dell’UE. In particolare, le riforme estenderanno l’inversione contabile a tutte le prestazioni di servizi B2B fornite da fornitori che non sono stabiliti o registrati nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA[6], a condizione che il cliente abbia la partita IVA nel Paese di destinazione.
Conclusioni
La riforma ViDA (IVA nell’era digitale) è stata introdotta per affrontare le sfide critiche del sistema IVA dell’UE, originariamente concepito per un’economia più tradizionale e pre-digitale. La rapida espansione dell’economia digitale, insieme alla crescita del commercio transfrontaliero e all’emergere di nuovi modelli di business, ha messo a nudo le debolezze del quadro IVA esistente. Queste lacune hanno permesso la proliferazione delle frodi IVA, soprattutto in settori come le piattaforme online, il commercio elettronico e i servizi transfrontalieri, rendendo necessario un aggiornamento delle norme IVA per allinearle meglio al moderno panorama digitale.
La crescita dei mercati online e del commercio transfrontaliero ha aperto nuove opportunità per le frodi IVA. Uno dei problemi principali è stato lo sfruttamento delle esenzioni IVA, in particolare nel commercio elettronico e nei servizi digitali, dove i truffatori potevano sfruttare le diverse aliquote IVA e le lacune giurisdizionali nella riscossione dell’IVA, spesso coinvolgendo aziende con sede al di fuori dell’UE ma che vendevano a consumatori dell’UE. Schemi di frode come la frode della società fittizia e la frode carosello (in cui le merci vengono vendute oltre confine senza pagare l’IVA) erano sempre più difficili da individuare e da affrontare all’interno del quadro obsoleto.
Le imprese che vendono beni o servizi in più Stati membri dell’UE devono far fronte a complessi requisiti di conformità all’IVA. Ogni Paese ha le proprie regole, aliquote e soglie di registrazione in materia di IVA, il che rende difficile per le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, orientarsi nel sistema IVA multi giurisdizionale. Il sistema attuale comportava anche oneri amministrativi, in quanto le imprese dovevano spesso registrarsi ai fini dell’IVA in ogni Stato membro dell’UE con cui commerciavano, creando costi significativi e complessità per il commercio transfrontaliero. L’emergere di piattaforme online che facilitano servizi come gli affitti a breve termine e il trasporto di passeggeri ha creato nuove sfide per la riscossione dell’IVA. Molte di queste piattaforme non erano direttamente soggette all’IVA, il che spesso significava che i fornitori sottostanti (ad esempio, i privati che affittavano proprietà o offrivano passaggi) non addebitavano o rimettevano l’IVA, con conseguenti perdite significative di IVA.
La regola del fornitore presunto
La riforma della ViDA mira a colmare questa lacuna introducendo la regola del fornitore presunto, che rende le piattaforme online responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA nei casi in cui l’effettivo fornitore del servizio potrebbe altrimenti evitare gli obblighi in materia di IVA (ad esempio, privati o piccole imprese non registrate ai fini dell’IVA).
Gli obiettivi
Le riforme mirano a rendere la riscossione dell’IVA più efficiente ed equa, assicurando che le imprese siano tassate correttamente nei Paesi in cui si trovano i loro clienti e che l’evasione o la frode fiscale siano ridotte al minimo. Ciò include migliori meccanismi di applicazione e norme aggiornate che si adattano all’era digitale. Semplificando e standardizzando la rendicontazione dell’IVA in tutta l’UE, la ViDA mira a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese coinvolte nel commercio transfrontaliero.
Ciò include l’introduzione dello Sportello Unico (OSS) e l’ampliamento del suo ambito di applicazione, consentendo alle imprese di gestire l’IVA per più Paesi attraverso un’unica registrazione, anziché mantenere più registrazioni IVA in ogni Paese. Uno degli obiettivi principali della ViDA è quello di ridurre le frodi IVA, che sono dilagate nell’economia digitale. Ampliando la rendicontazione digitale e la fatturazione elettronica e richiedendo alle piattaforme di riscuotere l’IVA in determinate circostanze, le riforme mirano a colmare le lacune che i truffatori hanno utilizzato per evadere le tasse.
La riforma della ViDA è una risposta necessaria alla rapida crescita dell’economia digitale e alle sfide che essa ha posto al tradizionale sistema IVA dell’UE. Affrontando le lacune che hanno permesso alle frodi IVA di prosperare e semplificando la conformità all’IVA per il commercio transfrontaliero, la ViDA è progettata per portare il sistema IVA nel 21° secolo. Questa riforma non mira solo a rendere la riscossione dell’IVA più efficiente ed equa, ma anche a promuovere un ambiente fiscale più coerente e trasparente per le imprese che operano in tutta l’UE. Per le imprese non comunitarie che non operano direttamente nell’UE, l’impatto della ViDA (IVA nell’era digitale) può inizialmente sembrare limitato.
Tuttavia, poiché il sistema dell’IVA dell’UE è sottoposto a una significativa modernizzazione, le imprese extra-UE impegnate nel commercio dell’UE, in particolare quelle che operano nell’economia digitale delle piattaforme, dovranno affrontare nuovi importanti obblighi di conformità. Questi cambiamenti mirano a modernizzare la rendicontazione dell’IVA, a migliorare la riscossione delle imposte e a semplificare il processo di conformità, ma richiederanno adeguamenti sostanziali per le imprese impegnate nel commercio transfrontaliero con l’UE. A partire dal primo luglio 2030, tutte le imprese con partita IVA che effettuano vendite transfrontaliere B2B all’interno dell’UE dovranno emettere fatture elettroniche strutturate e comunicarle digitalmente alle autorità fiscali competenti.
Cosa cambia per le imprese extra UE
Per le imprese extra-UE coinvolte negli scambi commerciali con l’UE, ciò significa che dovranno aggiornare i loro sistemi di fatturazione e rendicontazione per garantire la conformità a questi requisiti, anche se non hanno una presenza fisica nell’UE. Il passaggio alla fatturazione elettronica obbligatoria e alla rendicontazione quasi in tempo reale richiederà alle imprese extra-UE di integrare sistemi conformi a questi processi digitali[7].
Ciò potrebbe comportare aggiornamenti del software e formazione per garantire che le fatture siano emesse nel formato corretto e comunicate tempestivamente alle autorità fiscali. Sebbene la ViDA non influisca drasticamente sulle imprese extra-UE che non operano nell’UE, il suo impatto su quelle coinvolte nel commercio transfrontaliero e nell’economia digitale delle piattaforme sarà significativo. La fatturazione elettronica, le responsabilità in materia di IVA delle piattaforme e l’ampliamento degli OSS richiederanno alle aziende di adeguare i propri sistemi di fatturazione e IVA. Inoltre, l’approccio della ViDA alla modernizzazione dell’IVA potrebbe influenzare i sistemi fiscali di tutto il mondo, rendendo sempre più importante per le imprese extra-UE prepararsi a queste riforme globali dell’IVA.
Note
[1] Il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo su un pacchetto legislativo sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) nell’era digitale. Il pacchetto è composto da tre proposte che mirano a contrastare le frodi sull’IVA, a sostenere le imprese e a promuovere la digitalizzazione. Disponibile al seguente link.
[2] In base alle nuove norme, gli operatori dell’economia delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e dell’invio dell’IVA nei casi in cui i loro fornitori di servizi non paghino direttamente l’IVA (secondo il cosiddetto modello del “fornitore presunto”). La piattaforma raccoglierà l’IVA direttamente dal cliente e la trasmetterà alle autorità fiscali.
[3] Lo Sportello unico (OSS) è un sistema istituito dall’Unione europea per semplificare il processo di adempimento dell’IVA per le imprese che vendono beni o servizi online a clienti negli Stati membri dell’UE.
[4] L’8 dicembre 2022, la Commissione europea ha proposto una serie di misure per modernizzare il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE. Le nuove misure introdurranno una maggiore parità di condizioni tra i servizi di alloggio a breve termine online e quelli tradizionali.
[5] Il meccanismo dell’inversione contabile è una regola dell’IVA che sposta la responsabilità del pagamento dell’IVA dal fornitore al cliente. Si applica a determinate situazioni in cui il fornitore non è stabilito nel Paese in cui l’IVA è dovuta, o in cui la transazione è soggetta a frode o evasione.
[6] Il soggetto tenuto a versare all’Erario l’IVA dovuta su una transazione è solitamente il fornitore, ma può anche essere l’acquirente. Nel caso dell’acquirente, non sono solo i soggetti passivi (imprese) a dover pagare l’imposta (come nel caso di una cessione in reverse-charge o di un acquisto intracomunitario), ma a volte anche una persona giuridica non soggetto passivo.
[7] A.Lanotte, TNI, “Toward a Digital Supply Chain and a Digital Taxation” (Gennaio, 2023).