Il chiarimento

Sanzioni scontrino elettronico, quanto si paga se si hanno più punti cassa

L’Agenzia delle entrate durante Telefisco 2021 ha chiarito, in risposta al quesito di un esercente, che il rilascio del documento commerciale al cliente e la corretta liquidazione dell’imposta sono requisiti funzionali all’eventuale irrogazione unicamente della sanzione fissa da cento euro

Pubblicato il 03 Feb 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

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La memorizzazione elettronica dei dati delle vendite è ammessa anche utilizzando in via eccezionale strumenti e processi tecnologici alternativi rispetto al Server RT: un aspetto di assoluto interesse e rilievo per gli esercenti che operano con più punti cassa per negozio, avvalendosi al riguardo dei Server RT in luogo dei singoli Registratori Telematici. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate in una risposta resa nel corso della manifestazione annuale Telefisco 2021, affrontando il caso specifico rappresentato da un esercente.

Dall’analisi del nuovo regime sanzionatorio legato allo scontrino elettronico, che prevede una sanzione fissa da cento euro per ogni invio e una proporzionale al 90% dell’imposta non memorizzata, emerge che la mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi comunque certificati fiscalmente, attraverso il rilascio del documento commerciale al cliente, e la puntuale e corretta liquidazione dell’imposta sono requisiti funzionali all’eventuale irrogazione unicamente della sanzione in misura fissa.

Scontrino elettronico e più punti cassa: il problema

Potrebbe accadere, e questa risulta essere la fattispecie oggetto del quesito posto, di trovarsi nella oggettiva difficoltà di natura esclusivamente tecnologica di avere sì certificato la vendita, attraverso le casse dove avviene il pagamento, ma di non riuscire a trasmettere il dato al Server RT garantendone la memorizzazione secondo i canoni individuati dal fisco con le specifiche tecniche dettate in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

In questa situazione, un operatore che abbia documentato la vendita ma che per problemi tecnici, non dipendenti dalla sua volontà, non sia riuscito ad inviare il dato al Server RT sarebbe comunque sanzionato in misura proporzionale all’imposta alla stessa stregua di coloro che, intenzionalmente, non certificano fiscalmente le operazioni attive effettuate, evadendo le imposta. La risposta fornita riconosce in sostanza la legittimità di una soluzione, da attivarsi comunque e solamente in casi eccezionali e di emergenza, che permette a fronte di problematiche tecniche che hanno impedito la memorizzazione dei dati sul Server RT, di considerare e sanzionare tale violazione in maniera meno pesante rispetto a fenomeni di fraudolenta mancata certificazione fiscale delle operazioni effettuate.

La realizzazione di tutti i passaggi tecnici e degli adempimenti descritti dall’operatore permette quindi di rendere applicabile unicamente la sanzione in misura fissa pari a 100 euro prevista per ciascuna mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

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Scontrino elettronico, il caso pratico

L’obbligo dei corrispettivi telematici, più in generale, si compone di due fasi e cioè quella della memorizzazione elettronica dei dati delle vendite con rilascio di documento commerciale al cliente, seguita da quella della trasmissione telematica delle informazioni al massimo entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione. Il caso esaminato interessa gli esercizi commerciali dotati di più punti cassa per punto vendita presso i quali è stato installato un unico Server RT cui affluiscono, e vengono memorizzati, i dati delle vendite certificate dalle singole casse. All’atto del pagamento, il singolo punto cassa rilascia il documento commerciale al cliente, memorizzandone le informazioni da inviare al Server RT.

Il documento commerciale viene allo stesso tempo annotato nei sistemi contabili aziendali, funzionali alla registrazione del corrispettivo e alla tempestiva liquidazione dell’imposta. Nel quesito si evidenzia come a causa di malfunzionamenti del Server RT e/o per errori nel processo di trasmissione dei dati dai singoli punti cassa, il documento potrebbe non risultare memorizzato sul Server RT: in queste ipotesi l’esercente provvede a conservare, in archiviazione sostitutiva, una apposita stampa riepilogativa dei documenti “rigettati”, annotando il dettaglio dei corrispettivi non memorizzati e non trasmessi su un apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica.

Le sanzioni per lo scontrino elettronico

In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata.

La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e Server-RT, quando il corrispettivo non viene annotato nel c.d. “registro di emergenza”, a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero ed invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.

Quando scatta la sanzione da cento euro: cosa dice l’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate sottolinea intanto come la sanzione in misura fissa di 100 euro per ciascun invio, come introdotta dall’articolo 1, comma 1111, della Legge di Bilancio 2021, trova applicazione quando la violazione si riferisce esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri prevista, e a condizione che sia stato esattamente adempiuto l’obbligo di memorizzazione e l’invio omesso, tardivo o infedele non abbia inciso sulla regolare liquidazione del tributo. Nella risposta, avuto riguardo al caso pratico sottoposto, viene condivisa dalle Entrate la soluzione prospettata se la corretta memorizzazione dei dati dell’operazione sia stata accompagnata dal rilascio di un conforme documento commerciale e dalla puntuale liquidazione del tributo.

I dati di alcune delle vendite non risultano infatti essere stati memorizzati sul Server RT per suoi malfunzionamenti o per errori nel processo di invio delle informazioni dai singoli punti cassa: il corretto e tempestivo assolvimento dell’imposta, la certificazione da parte dell’esercente delle vendite realizzate con rilascio del documento commerciale al cliente, e la realizzazione di un processo di conservazione elettronica della stampa riepilogativa dei documenti rigettati annotandoli su un apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica rappresentano gli elementi che, ove realizzati in modalità tali da assicurare la non alterabilità dei dati, degradano nei fatti la violazione dall’ipotesi di mancata memorizzazione a quella di mancato o tardivo invio delle informazioni di vendita comunque certificate con contestuale applicazione della sanzione in misura fissa.

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