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Scontrini elettronici, chi sbaglia può redimersi: ecco le regole per i commercianti



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L’Agenzia delle entrate offre la possibilità a chi non ha memorizzato i corrispettivi o lo ha fatto in modo incompleto, di porre rimedio attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, in deroga alle regole vigenti

Pubblicato il 6 ott 2023

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati



scontrino elettronico

La mancata o incompleta memorizzazione degli “scontrini elettronici” trova la via del ravvedimento ed esclude la chiusura dell’esercizio.

Per gli scontrini elettronici per i quali nel periodo primo gennaio 2022 – 30 giungo 2023 sia stata omessa la  memorizzazione sui registri telematici (RTI o Sever RTI) ovvero la memorizzazione è stata incompleta ovvero non sia stata realizzata la successiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate viene prevista, in deroga alle disposizioni vigenti, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso anche se la violazione è stata constatata a condizione che non sia stata contestata.

Scontrini elettronici e ravvedimento operoso, le regole

La disposizione, contenuta all’art. 4 del Dl 131/2023, prevede, inoltre, che la regolarizzazione escluda le operazioni sanate dal calcolo delle irregolarità che danno luogo all’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo 471/97, sanzioni che generano la chiusura dell’attività da 3 giorni ad un mese. Proprio questa specifica opportunità è stata evidenziata dal Governo quando ha presentato il provvedimento, in quanto secondo le sue stime con la regolarizzazione ben 50.000 imprese potranno evitare il rischio chiusura.

Rischio che per un esercente al minuto vuol dire il fermo assoluto dell’attività con una perdita netta (come è successo a Venezia all’inizio di settembre, durante il Festival del cinema, che una nota gelateria ha dovuto chiudere i battenti, in quanto erano state constatate dal fisco quattro violazioni di emissione del documento commerciale – scontrino elettronico, negli ultimi 5 anni). 

In effetti, il provvedimento, se non letto in quest’ottica, non è particolarmente dirompente e qualificante per i contribuenti, ma si pone (e questo è un altro profilo da considerare) in continuità con le misure di regolarizzazione previste dalla finanziaria del 2023, misure che nella maggiorparte dei casi sono scadute al 30 settembre scorso.

Le violazioni incluse nella sanatoria

Andando a valutare in dettaglio la misura approvata le violazioni comprese nella sanatoria (art. 6 commi 2 bis e 3 del Decreto legislativo 471/97) sono:

  • Mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ovvero memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
  • Mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
  • Omessa annotazione sul registro d’emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali. 

Come funziona il ravvedimento operoso

Lo strumento che si può utilizzare per la regolarizzazione delle predette violazioni è quello del ravvedimento operoso ordinario previsto dall’art. 13 del Dlgs 472/97.  L’istituto, però, con riferimento alle specifiche violazioni non è, di norma, accessibile nel caso in cui la specifica violazione sia stata già constata per espressa previsione dello stesso art. 13, comma 1, lett. b quater del Dlgs 472/97.

Tale disposizione prevede, infatti, che in caso di constatazione della violazione la regolarizzazione è possibile per tutti gli errori e le omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo ad eccezione delle violazioni di cui all’art. 6, comma 2 bis – limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e comma 3 del Dlgs 471/97.

L’obiettivo, proprio, della norma appena approvata è quello di togliere questa limitazione ammettendo al ravvedimento operoso anche le ipotesi ad oggi escluse.

I termini da osservare

La disposizione, però, impone dei precisi termini che devono essere osservati per evitare la perdita del beneficio. Infatti, oltre alla limitazione temporale delle violazioni sanabili (primo gennaio 2022 – 30 giugno 2023), la norma dispone che l’ammissione al ravvedimento è possibile anche se le stesse siano già state constatate entro la data del 31 ottobre 2023 e a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Pertanto, il contribuente deve fare attenzione a quali atti gli sono stati notificati per distinguere le situazioni in cui la violazione è stata solo constatata (ad esempio nel caso di notifica di un PVC da parte della amministrazione finanziaria) ovvero sia già stata contestata (ad esempio in presenza di un atto di liquidazione ovvero di un avviso di accertamento).

I vantaggi

I benefici che si ottengono dalla regolarizzazione sono di due tipi. Il primo interviene direttamente sull’ammontare della sanzione, in quanto l’accesso al ravvedimento determina la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo applicabile. La riduzione come si capisce è di gran lunga inferiore a quella prevista per il ravvedimento operoso speciale della finanziaria del 2023 che prevedeva una riduzione ad un diciottesimo della sanzione minima applicabile.

La seconda  è, particolarmente interessante, perché esclude la rilevabilità delle violazioni regolarizzate dall’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 12, comma 2 del Dlgs 471/97. Questa norma, come si ricorda, prevede che, se nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, sia disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad un mese.           

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