DOMANDA
Buongiorno,
l’invio dei corrispettivi del mese di luglio 2020, effettuato tramite il servizio online del sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato effettuato tardivamente, oltre il 31 agosto 2020, volevamo sapere:
- se la sanzione da applicare con ravvedimento operoso ammonta ad 1/9 di 500 euro trattandosi di un contribuente in regime forfettario quindi senza l’applicazione di nessuna imposta;
- trattandosi di un unico file di invio volevamo chiedere se la sanzione da applicare è unica visto che la trascrizione dei singoli giorni nel mese di luglio 2020 è stata effettuata correttamente sul registro manuale
- se il pagamento della sanzione dev’essere contestuale all’invio dei corrispettivi.
Angela Mariani
RISPOSTA
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico) è stato introdotto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 127/2015. La novella legislativa ha anche modificato le specifiche tecniche dei misuratori fiscali, ribattezzati registratori telematici, che provvedono automaticamente alla trasmissione all’ADE dei corrispettivi giornalieri. Una norma transitoria ha tuttavia consentito la sopravvivenza dei vecchi registratori fiscali per i soggetti con volume d’affari annuo non superiore a 400 mila Euro sino al 31 dicembre 2020, rendendo però obbligatoria – nelle more della acquisizione del Registratore telematico – la trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di riferimento degli stessi.
L’omissione non è quindi quella relativa alla trasmissione di un unico file, ma una violazione distinta per ciascun corrispettivo giornaliero di cui è stata omessa la trasmissione. Ciò premesso, il quadro sanzionatorio è disciplinato dal comma 6 dell’art.2 del Decreto legislativo 127/2015, che prevede: “Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. A sua volta,
- il comma 3 dell’art. del Decreto Legislativo 471/1997 prevede “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione é in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”;
- Il comma 2 dell’art.12 del decreto legislativo 471/1997 prevede che “Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese”.
La sua problematica è particolare perché riguarda una fattispecie transitoria, che non è specificamente disciplinata, per cui la applicazione delle sanzioni “a regime” realizza una ingiusta penalizzazione e, comunque, una distorsione della logica che sta alla base delle misure repressive per la violazione delle norme. Innanzitutto vi è da dire che nell’impianto normativo a regime il registratore telematico provvede a tutti gli adempimenti strumentali, dalla emissione del documento fiscale alla trasmissione telematica del corrispettivo all’ADE. Per questa ragione, l’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto Legislativo 127/2015, ha previsto che “La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.” E’ quindi comprensibile che la omessa tenuta del registratore telematico e la omessa trasmissione dei corrispettivi possa essere sanzionata alla stregua di una omissione sostanziale.
Ma nel suo caso, lei ha un misuratore fiscale con una memoria “sigillata” in cui i dati fiscali delle operazioni giornaliere vengono memorizzati, quindi in caso di controllo, l’Amministrazione Finanziaria, oltre alle scritture contabili obbligatorie, ha anche a disposizione un altro strumento, imposto e regolamentato dalla Legge, con cui può verificare la esistenza e la consistenza delle operazioni effettuate. A maggior ragione, nel suo caso i corrispettivi sono senza IVA, quindi le sanzioni, ove esistesse ragione giuridica di irrogazione, dovrebbero essere previste in misura fissa e, comunque, da assoggettare alle mitigazioni previste dal citato articolo 12 del Decreto legislativo 472/1997, mitigazioni che, tuttavia, non possono essere applicate in sede di ravvedimento. Quindi il mio suggerimento è trasmettere comunque immediatamente i corrispettivi e prepararsi alla difesa in caso – peraltro non necessariamente probabile – che l’Agenzia possa procedere alla irrogazione delle sanzioni.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome