La scheda

Scontrino elettronico per l’e-commerce, ecco come comportarsi

Gli e-commerce non sono soggetti all’obbligo di scontrino elettronico, avviato per una parte dei commercianti il primo luglio 2019 e in previsione per tutti gli altri dal primo gennaio 2020. Ecco il quadro normativo per far chiarezza sulla situazione del commercio digitale dopo la risposta del 19 giugno 2019 dell’Agenzia.

Pubblicato il 09 Lug 2019

Nicoletta Pisanu

Giornalista professionista, redazione AgendaDigitale.eu

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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E-commerce e scontrino elettronico: chiariamo subito che non bisogna farlo. Dal primo luglio 2019 le novità fiscali introdotte dall’Agenzia delle Entrate includono anche l’avvio dell’obbligo di fare scontrino elettronico per i soggetti coinvolti che hanno un volume d’affari superiore ai 400.000 euro. La legge prevede che debbano trasmettere i corrispettivi tutti quei soggetti citati nel testo unico IVA e, da sottolineare, l’emissione dello scontrino elettronico non esclude categoricamente anche l’emissione della fattura elettronica in caso il cliente la chiedesse. Per il commercio elettronico però, la situazione è diversa.

Scontrino elettronico e-commerce, cosa fare

Chi ha un’attività e-commerce non deve fare scontrino elettronico, cioè non deve trasmettere telematicamente i corrispettivi al fisco. Il più recente chiarimento al riguardo è la risposta all’interpello 198 dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2019. La risposta fa riferimento a un quesito di un istante che spiega di lavorare nel settore della grande distribuzione sia con modalità tradizionali che tramite e-commerce. Per questa particolarità, l’istante ha domandato al fisco se “siano soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica anche i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line”.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che il nuovo obbligo fiscale di trasmettere i corrispettivi telematici non va a inficiare le regole generali relative all’IVA e chiarisce che per la legge le operazioni che si configurano come “commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene on line, si legge nella risposta dell’ente, vengono assimilate alle vendite per corrispondenza per cui in base all’articolo 2, lettera oo) del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 è previsto l’esonero da qualsiasi “obbligo di certificazione”, tranne ovviamente quello di fare fattura se richiesta dal cliente. L’operazione andrà solo annotata sul registro dei corrispettivi, e non sarà necessario emettere alcuna certificazione.

Il precedente

Già il 22 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito questo aspetto con una risposta della Divisione Contribuenti, sottolineando appunto che le disposizioni relative allo scontrino elettronico non impattano sulle regole del testo unico IVA per cui “se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione)”, si legge nel testo, e neppure “all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale”.

La suddetta impostazione aveva trovato conferma anche con l’emanazione del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 che aveva ribadito che l’obbligo di trasmissione telematica dello scontrino elettronico non riguarda le vendite per corrispondenza o assimilabili.

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