L’istituzione del Portale nazionale del sommerso e l’avvio di analoghe iniziative volte a contrastare il ricorso al lavoro irregolare così come sistematiche violazioni in materia di diritto del lavoro e di legislazione sociale in settori dell’economia particolarmente esposti a tali fenomeni è incluso nel solco di un processo di digitalizzazione avviato da tempo e più recentemente promosso anche dal PNRR (M1C1, M1C2).
In tale contesto, le tecnologie di registro distribuito possono offrire un contributo decisivo non solo a vantaggio di autorità ed enti preposti, ma anche a beneficio dell’economia e di un ordinato sviluppo di dinamiche concorrenziali.
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Portale nazionale del sommerso, come funziona
L’art. 19 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, in vigore dal primo maggio 2022, sostituisce l’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, istituendo il Portale nazionale del sommerso (PNS) al fine di i) agevolare una (più) razionale programmazione dell’attività ispettiva, ii) poter osservare più in dettaglio e contrastare con maggior efficacia il fenomeno del lavoro irregolare sull’intero territorio nazionale, iii) riunire le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dall’INPS, dall’INAIL, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di finanza con riferimento alle violazioni accertate in materia di lavoro irregolare e, più in generale, di lavoro e legislazione sociale.
È evidente come le funzioni attribuite al PNS, che, gestito dall’INL, sostituirà le banche dati esistenti mediante le quali attualmente lo stesso INL, l’INPS e l’INAIL già condividono informazioni raccolte durante l’esercizio dell’attività di vigilanza, esorbitino dall’ambito del lavoro irregolare.
Gli obiettivi
Oltre che condizionare la strategia e la programmazione dell’attività ispettiva, il PNS:
- costituirà un repertorio di verbali ispettivi – e di ogni altro provvedimento che abbia dato seguito ad un accesso ispettivo – dalla cui analisi potranno derivare nuove modalità e tecniche di conduzione dell’attività ispettiva stessa, anche alla luce di un’interazione tra autorità ed organismi di vigilanza che il PNS stesso agevola e promuove;
- riunirà una mole significativa di documenti che, quando osservati, consentiranno d’individuare tendenze e ricorrenze alla luce delle quali orientare non solo l’attività ispettiva, ma anche le politiche legislative e il sistema di relazioni industriali, considerando le particolarità di ciascun settore produttivo nonché le differenze che il tessuto socio-economico presenta sul piano territoriale;
- potrebbe consentire d’interpretare con maggiore aderenza e immediatezza i fenomeni che riguardano il lavoro irregolare e le violazioni in materia di diritto del lavoro e della legislazione sociale, ricostruendone le dinamiche evolutive sia in relazione ad un settore dell’economia che di un territorio;
- potrebbe costituire un’apposita sezione d’archivio dei protocolli d’intesa che in forza dell’art. 20 del citato D.L. 30 aprile 2022, n. 36 è previsto che l’INAIL stipuli con grandi imprese e gruppi industriali coinvolti nella fase d’esecuzione del PNRR al fine di contrastare il fenomeno infortunistico e migliorare al contempo il livello di protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (resta inteso che un protocollo d’intesa troverebbe applicazione anche con rifermento ad imprese affidatarie e appaltatrici, così come subaffidatarie e subappaltatrici, estendendo la propria vigenza all’intero ciclo produttivo o programma industriale);
- analogamente a quanto precisato con riguardo ai protocolli d‘intesa di cui alla precedente lettera d), potrebbe fungere da archivio anche dei modelli organizzativi asseverati ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis e 8-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Più precisamente, trattasi dell’asseverazione rilasciata dagli organismi paritetici con riguardo all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art 30 del testé citato decreto legislativo. L’obbligo di comunicazione posto in capo a detti organismi di comunicare con cadenza annuale all’INL e all’INAIL i dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata la predetta asseverazione costituisce certamente un dato di rilievo non trascurabile sia per la programmazione dell’attività ispettiva che per l’individuazione di meccanismi di premialità (art. 51, c. 8-ter del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Il PNS come registro distribuito
Ovviamente, le funzioni più sopra elencate non esauriscono il novero degli impieghi a cui il PNS potrebbe essere destinato.
Se realizzato in forma di registro digitale distribuito (RDD) – e a sua volta posto in relazione con altri registri digitali distribuiti, pubblici e privati – l’architettura informatica del PNS, regolato mediante apposito disciplinare impresso nel registro come ‘blocco origine’, consentirebbe di disporre di un archivio o repertorio documentale:
- digitale, cioè strutturato in modo da consentire la registrazione di informazioni caratterizzate da uno ‘schema dinamico’, senza vincoli di formato o contenuto;
- distribuito, poiché documenti e informazioni sono replicati in ciascun nodo mediante l’impiego di una rete privata, alla quale può accedere solo un soggetto qualificato e autorizzato, utilizzando proprie credenziali. Ciascun nodo di un RDD possiede dunque l’esatta copia immodificabile del registro digitale distribuito. In ogni caso, è possibile che il sistema contempli specifiche limitazioni con riferimento a ben individuati nodi con riguardo alla registrazione che all’accesso e consultazione di documenti;
- privato (virtual private network). Tale carattere strutturale di un RDD consente di modulare opportunamente la complessità dell’algoritmo impiegato per l’estrazione del codice univoco da attribuire a ciascun blocco, contenendo significativamente i costi, altrimenti sostenuti, da sostenere per garantire una capacità (sovradimensionata) di calcolo che per assicurare la sicurezza informatica del sistema.
Le informazioni e i documenti registrati in un RDD sono riuniti nella particolare disposizione di una ‘catena di blocchi’ non modificabile. Ogni blocco, identificato come elemento contenente tutte le informazioni e i documenti conosciuti e associati ad una singola voce del registro – trattasi ad esempio dell’autore della registrazione, della data e dell’ora di registrazione e ovviamente della documentazione oggetto di registrazione – è contraddistinto da un codice univoco identificativo, determinato mediante un apposito algoritmo, conosciuto da ciascun soggetto tenuto alla conservazione del RDD.
Caratteristiche
La registrazione di un nuovo blocco comporta l’avvio di un processo di validazione con riferimento sia al diritto di un soggetto ad effettuare l’operazione che alla correttezza del codice univoco del blocco registrato. Prima di essere agganciato alla catena di blocchi preesistenti e, si ribadisce, non modificabile, l’ultimo blocco è sottoposto alla validazione di ciascun nodo facente parte del registro; peraltro, la validazione non è limitata al singolo blocco, ma è ogni volta estesa all’intera catena contenente anche il nuovo elemento.
Ogni soggetto-nodo possiede la propria copia del registro, contenente i dati necessari per i) effettuare il ricalcolo di ogni codice univoco utilizzato dal blocco di genesi sino all’ultimo blocco registrato e ii) verificare e validare il codice trasmesso dal soggetto che intende registrare l’ultimo blocco della catena. Il registro è corrotto quando anche uno solo dei partecipanti non riscontri la validità del codice trasmesso.
Possibilità di integrazione
Si è accennato all’eventualità che, ferma restando la concreta possibilità che il PNS imprima uno sviluppo virtuoso dell’attività di vigilanza, l’architettura informatica che in forma di RDD ne presiede al funzionamento potrebbe essere portata in stretta relazione con altri registri digitali distribuiti, formando un archivio documentale ‘modulare’ che solo consentirebbe di comporre un quadro più ampio, in grado di integrare plessi normativi, archivi ed enti che, almeno al momento, non costituiscono un sistema organico.
A titolo esemplificativo, si consideri come il PNS potrebbe integrarsi con:
- il Piano triennale 2020-2022 di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, agevolando l’azione del Tavolo che, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la partecipazione di istituzioni regionali e locali, mira appunto a contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, perseguendo priorità tematiche in materia di prevenzione, vigilanza, filiera produttiva agroalimentare e rete di lavoro agricolo di qualità e con riferimento alle quali la documentazione contenuta nel PNS risulterebbe imprescindibile ad esempio per i) contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita o fraudolenta, ii) programmare l’attività ispettiva nell’ambito del settore agricolo avvalendosi dei verbali presenti nel PNS stesso, iii) definire strategie che contrastino sia il ricorso a indecorose soluzioni alloggiative per i lavoratori che i trasferimenti dei lavoratori sui luoghi di lavoro in regime di caporalato, organizzando, in sostituzione di questi, servizi pubblici o privati di trasporto. Tali azioni, potrebbero garantire stabilità e trasparenza al sistema produttivo, agevolando espressioni di genuina sostenibilità, e consentirebbero di svolgere con maggiore linearità le attività di comunicazione sociale e d’informazione per un’effettiva promozione del lavoro dignitoso in agricoltura;
- la disciplina vigente in tema di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nell’esecuzione di lavori edili, sia pubblici che privati di cui al D.M. 25 giugno 2021, n. 143. Come noto, il sistema di verifica di congruità, esteso peraltro alle attività affini che risultino direttamente e funzionalmente connesse a quelle edili dell’impresa affidataria, ha il fine di i) agevolare l’emersione del lavoro irregolare, ii) contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e iii) assicurare una diffusa ed effettiva tutela dei lavoratori sul piano retributivo e previdenziale e, indirettamente, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La notizia della mancata regolarizzazione dell’impresa e della conseguente iscrizione di questa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) dovrebbe essere trasmessa al PNS senza ritardo mediante l’attivazione di appositi flussi informativi ed essere tenuta in debita considerazione da INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza in sede di programmazione dell’attività ispettiva;
- un RDD che fosse portato in esercizio per lo svolgimento della complessa attività di verifica prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed affidata al committente circa il corretto versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice (o affidataria) e subappaltatrice (o subaffidataria) con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati occupati nell’esecuzione del contratto di appalto (o affidamento) d’opera o di servizio.
Il coinvolgimento dei privati
La possibilità di consultazione dei documenti registrati nel PNS in forma di RDD potrebbe essere estesa ai soggetti privati, limitando opportunamente le possibilità di accesso a talune informazioni afferenti alle imprese presenti in archivio.
Ciò consentirebbe ad un soggetto privato così come ad una stazione appaltante di poter disporre di informazioni essenziali in sede di valutazione del contraente e dell’operatore economico e formare al riguardo un affidamento efficiente attraverso l’ausilio di un RDD:
- garantendo al contratto stipulato o sottoscritto un maggior grado di completezza (self enforcing)
- comprimendo le asimmetrie informative e riducendo l’influenza che elementi d’incertezza altrimenti rifletterebbero in sede di i) negoziazione (selezione avversa) così come di ii) esecuzione del contratto (azzardo morale);
- supplendo alla razionalità limitata delle parti contraenti, offrendo ulteriori elementi di valutazione circa l’opportunità di stipulare o sottoscrivere un contratto o di orientarne diversamente modalità e termini d’esecuzione, garantendone una maggiore completezza;
- orientando le azioni e gli investimenti necessari in fase di esecuzione del contratto ovvero in previsione della stipulazione o sottoscrizione di un futuro contratto;
- contrarre i costi di transazione;
- individuando, data la più estesa ed analitica osservabilità e verificabilità del contratto, opportuni strumenti rimediali e di salvaguardia, anche ad esecuzione automatica;
- prevedendo strumenti d’incentivazione al corretto e reciproco adempimento degli obblighi assunti (è sensato considerare l’offerta di cooperazione futura quale strumento incentivante);
- apportando modificazioni e adattamenti alla struttura del contratto osservato ed eventualmente del ciclo produttivo o del programma industriale.
Che la necessità di poter disporre di tali informazioni – sia per le autorità e gli enti più sopra richiamati che per il sistema imprenditoriale – sia urgente al fine di promuovere l’affermazione di genuine dinamiche concorrenziali emerge anche dalla Relazione intermedia comunicata lo scorso 21 aprile 2022 alla Presidenza del Senato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.