La regolamentazione fiscale legata ai T.T.E., cioè i servizi di Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici in ambito B2C può risultare complessa per la specificità del tema. Ecco un utile vademecum per far luce sull’argomento.
Le regole europee per i T.T.E.
La Direttiva 2017/2455/UE ha introdotto dal primo gennaio 2019 nuove regole territoriali per i servizi di Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (T.T.E.) resi a “privati consumatori” (B2C), con la previsione di una soglia annua di 10.000 euro (al netto dell’IVA), nell’anno corrente e in quello precedente, per ciascun Stato membro al di sotto della quale l’operazione resta imponibile nello Stato membro del prestatore, anziché in quello del committente. È prevista la facoltà del prestatore di optare per l’imponibilità nello Stato membro del committente, nel qual caso la scelta è vincolante per due anni, ed è possibile avvalersi del regime Moss.
Qualora avvenga il superamento della soglia in corso d’anno, il passaggio della tassazione dallo Stato membro del prestatore a quello del committente si verifica a partire dalla data in cui è avvenuto lo sforamento.
In cosa consistono i servizi TTE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la C.M. n. 22/E/2016 una descrizione delle varie tipologie di servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici). In particolare, si considerano:
- servizi di telecomunicazione: i servizi di telefonia fissa e mobile, i servizi telefonici forniti attraverso internet (VOIP), i servizi di posta vocale, chiamata in attesa e simili, i servizi di radioavviso, di audiotext, l’accesso a Internet e al World Wide Web, ecc.;
- servizi di teleradiodiffusione: i servizi di fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi. La peculiarità di tali servizi consiste nel rivolgersi al pubblico (anziché a singoli destinatari), nell’essere prestati da un fornitore di servizi media sotto la propria responsabilità editoriale e nell’essere destinati all’ascolto e alla visione simultanei da parte del pubblico
- servizi elettronici: la fornitura di prodotti digitali (compresi i software); i siti internet e le pagine web, che supportano o veicolano la presenza di un soggetto sulla rete; i servizi generati automaticamente da un computer in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; la concessione del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on-line; le offerte forfettarie di servizi Internet (accesso al web e servizi di informazione, gioco, accessi a dibattiti) e, più in generale, i servizi elencati nell’allegato I al Regolamento UE n. 282/2011.
Determinare il luogo di stabilimento del destinatario
Individuare il luogo di stabilimento del destinatario, o il suo indirizzo permanente o ancora la sua residenza, non è certamente agevole: il legislatore ha quindi previsto delle presunzioni. In particolare, l’art. 24-ter, comma 1, lett. d), del Reg. UE 282/2011, prevede quanto segue:
- attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
- attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il Paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
- per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;
- in circostanze diverse, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due elementi di prova non contraddittori di seguito elencati:
- Indirizzo di fatturazione del destinatario;
- Indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;
- coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- prefisso del Paese (Mobile Country Code – MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber – IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Indetity Module) utilizzata dal destinatario;
- ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso il quale il servizio è prestato;
- altre informazioni commerciali pertinenti.
Per i servizi legati a circostanze diverse, si ritiene rilevante dal primo gennaio 2019 un solo elemento tra quelli sopra elencati, a condizione che il valore totale dei predetti servizi, al netto dell’IVA, nel singolo Stato membro di consumo non superi il limite di 100.000 euro nell’anno in corso e in quello precedente.
La stessa C.M. 26.5.2016, n. 22/E ha chiarito che se i servizi T.T.E. sono prestati in luoghi quali cabine tele- foniche, postazioni Wi-Fi, Internet cafè, ecc. e la fruizione del servizio richieda la presenza fisica del destinatario in quel luogo, «si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo». Se invece il servizio viene eseguito su una nave, un aereo o un treno che effettuano trasporto passeggeri, il luogo di prestazione del servizio coincide con quello di partenza e, conseguentemente, il committente si considera ivi stabilito, domiciliato o residente.
L’utilizzo del regime Moss
Sempre con la C.M. 26.5.2016, n. 22/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, a norma dell’art. 7-sexies, co. 1, lett. f) e g), D.P.R. 633/1972, sono assoggettate ad Iva nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta:
- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
I soggetti passivi che prestano servizi T.T.E. (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici) che prestino servizi a committenti non soggetti passivi dovrebbero assolvere l’imposta dovuta in Italia tramite identificazione nel territorio dello Stato, se sussistono i requisiti di cui all’art. 35-ter D.P.R. 633/1972, o at- traverso la nomina di un rappresentante fiscale. Analogo comportamento dovrebbe essere adottato dai soggetti passivi stabiliti in Italia che forniscono servizi TTE a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati in altri Paesi UE.
Esigenze di semplificazione diffuse hanno condotto all’istituzione del regime Moss («Mini one stop shop»), con il quale un soggetto passivo registrato al Moss in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’Iva dovuta.
Le dichiarazioni, assieme all’Iva versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura. A tale regime fiscale agevolativo opzionale possono aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell’Unione europea.
Adempimenti semplificati per i servizi elettronici B2C
Nelle prestazioni di servizi elettronici (c.d. servizi “TTE”), nonché nelle prestazioni di servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Così dispone l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 al n. 6-ter), come introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 42/2015, per tutti gli operatori nazionali, registrati o meno al MOSS (Mini One Stop Shop).
Per le medesime prestazioni è stato poi previsto ad opera dell’art. 1 del D.M. 27 ottobre 2015, l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi percepiti. Pertanto, per queste operazioni (similmente a quanto previsto per le operazioni di commercio elettronico “indiretto”) opera l’esonero completo dall’obbligo non solo di fatturazione, ma anche di certificazione fiscale alternativa, mediante scontrino o ricevuta fiscale.
A tal proposito è stata sottoposta all’attenzione dell’agenzia delle Entrate una richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di certificare, in relazione al servizio di gestione di profili ed attività accessorie per Instagram, le relative prestazioni mediante l’emissione di ricevute fiscali in luogo dell’ordinaria fattura: con la Risposta all’interpello n. 96 del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha risposto che questo è consentito, purché la ricevuta fiscale contenga tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Ha concluso poi l’Amministrazione Finanziaria sottolineando che la ricevuta fiscale può essere trasmessa anche tramite e-mail, qualora il documento informatico abbia contenuto e forma identico a quello del documento analogico da cui è tratto e rispetta le prescrizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale.