Le regole

Servizi Publish&Read da aziende estere, come gestire l’IVA: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere al quesito di una società straniera che chiedeva delucidazioni sul corretto trattamento dell’IVA legato ai servizi cosiddetti “Publish&Read”, approfondisce dal punto di vista tecnico e normativo il tema fornendo utili suggerimenti per le imprese

Pubblicato il 21 Feb 2023

Riccardo Albanesi

Dottore Commercialista

Beatrice Pelosi

Dottore Commercialista

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Per far luce sul corretto trattamento IVA nell’ambito dei servizi “Publish&Read” erogati da aziende straniere a utenti italiani, è utile approfondire i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione fiscale infatti poche settimane fa ha risposto ad un quesito (risposta n. 12/2023) posto da una società di diritto inglese che gestisce una piattaforma digitale principalmente utilizzata da università ed istituzioni scientifiche, che propone riviste e documenti in formato digitale con funzioni di ricerca avanzata. La stessa società garantisce inoltre ai clienti (consumatori finali stabiliti in Italia) il diritto di pubblicare articoli scientifici su alcune riviste di sua edizione, dopo essere stati sottoposti a controllo da parte della stessa.

Le richieste della società e le risposte dell’Agenzia permettono di spiegare dal punto di vista pratico gli aspetti fiscali.

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Publish&Read, il caso di una società inglese

Per rendere più interessante la propria offerta commerciale, la società ha deciso di introdurre una tariffa “Publish&Read” che prevede un corrispettivo unico ed inscindibile per entrambi i servizi di lettura (“read”) e pubblicazione (“publish”). La società inglese si è rivolta all’Agenzia Entrate per chiedere se, ai fini IVA

  1. i due servizi di pubblicazione e lettura, nell’ipotesi in cui sia previsto un corrispettivo specifico per ogni singolo elemento del contratto, possano essere separatamente qualificati quali prestazioni di servizi generiche (pubblicazione) ai sensi dell’articolo 7­ ter, comma 1, lettera b) Dpr n. 633/1972 e servizi elettronici (lettura) ai sensi dell’articolo 7­ octies, comma 1, lettera a) Dpr n. 633/1972;
  2. invece, nell’ipotesi in cui sia previsto un unico ed inscindibile corrispettivo, possano essere considerati come un unico servizio composto soggetto alla regola generale della territorialità IVA ai sensi dell’articolo 7­ ter, comma 1, lettera b) Dpr n. 633/1972.

La società ha infine chiesto quale fosse l’aliquota IVA applicabile nelle diverse ipotesi.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta l’Agenzia ha ricordato preliminarmente che i servizi resi per via elettronica sono soggetti ad IVA nello Stato membro ove il soggetto non passivo che li acquista ha la sua sede (o domicilio), abitazione o indirizzo permanente. Secondo l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione Ue n. 282/2011, i servizi elettronici sono quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica, con una natura che li rende prevalentemente automatizzati, senza l’intervento umano, e dove la tecnologia dell’informazione è imprescindibile.

Il servizio di accesso alle riviste e ad altro materiale editoriale in formato digitale (servizio “read”) rientra in questa definizione, in quanto le operazioni sono sostanzialmente automatizzate dalla piattaforma, mentre il servizio di pubblicazione degli articoli (servizio “publish”) si caratterizza per una rilevante presenza di un intervento umano, e pertanto non soddisfa i requisiti dei servizi elettronici.

Quando un’operazione complessa va considerata unica

Ai fini IVA, in via generale, ciascuna prestazione deve essere considerata come autonoma ed indipendente. Tuttavia, quando un’operazione comprende più elementi, è sempre necessaria una valutazione case by case per determinare se l’operazione costituisca una prestazione unica o se sia composta da prestazioni distinte, da trattare separatamente agli effetti dell’imposta.

In particolare, una prestazione complessa va considerata “unica” ai fini IVA quando due o più elementi forniti dal cedente/prestatore sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile oppure quando una prestazione costituisce la prestazione principale, mentre l’altra (o le altre) costituisce una prestazione accessoria poiché non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale fornito.

Tutto ciò premesso e ribadito l’Agenzia Entrate, nel caso in esame, ha chiarito che

  • se i servizi di accesso/lettura e di pubblicazione sono distinti e prevedono corrispettivi diversi, i servizi di pubblicazione sono fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale, mentre quelli di accesso/lettura sono da considerarsi effettuati nel territorio dello Stato;
  • se invece i due servizi rappresentano un unico “pacchetto” con un corrispettivo inscindibile, andrà verificata quale sia la prestazione principale.

Quale aliquota applicare

L’Agenzia ha inoltre precisato che l’aliquota IVA ridotta del 4% risulta applicabile alla commercializzazione di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici (con codice ISBN o ISSN) anche se veicolati tramite mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi del numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr IVA. La Risoluzione n. 120/E/2017 aveva già inoltre precisato che l’aliquota Iva del 4% è applicabile ai contratti di abbonamento ad una banca dati online, se la finalità è quella di acquisire contenuti digitalizzati di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN. Pertanto, nel caso oggetto di interpello, il servizio di accesso/lettura (componente “read” del servizio), territorialmente rilevante in Italia, è da considerarsi assoggettato all’aliquota IVA ridotta del 4%.

L’aliquota IVA del 4% risulta però applicabile solo se il servizio “read” è prevalente. Se invece è il servizio di pubblicazione ad avere la prevalenza, l’intera operazione non sarà soggetta a IVA in Italia per la mancanza del presupposto di territorialità.

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