La guida

Split payment (scissione dei pagamenti) fino al 2023, come funziona

Lo split payment è un regime destinato ai fornitori della pubblica amministrazione per stabilire la liquidazione e il versamento dell’Iva: vediamo nel dettaglio come, quando e a chi si applica la scissione dei pagamenti nella fattura elettronica

Pubblicato il 18 Ott 2021

Mirella Castigli

ScenariDigitali.info

split payment

Il meccanismo dello split payment nella fattura elettronica è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) per contrastare l’evasione fiscale e in particolare per abbattere l’evasione dell’Iva, l’imposta sul valore aggiunto (imposta generale sul consumo nell’Unione europea) che risulta essere il tributo più evaso. Prima è stato ampliato dal DL 50/2017, poi modificato dal decreto Dignità 2018.

Cosa significa split payment o scissione dei pagamenti

Lo split payment è un processo di scissione dei pagamenti dell’Iva all’erario, nel momento dell’acquisto di beni e/o servizi, comprati da parte della pubblica amministrazione (PA). Si tratta di una procedura fiscale applicata esclusivamente ai fornitori della pubblica amministrazione.

La procedura costituisce un’eccezione al funzionamento classico dell’Iva, in genere addebitata in fattura al cliente e poi versata dal fornitore alle casse dell’Erario. Con il meccanismo della scissione dei pagamenti è invece la pubblica amministrazione a farlo direttamente. La scissione dei pagamenti è applicata esclusivamente ai fornitori della Pubblica amministrazione: imprese e professionisti, tranne quelli esclusi assoggettati a ritenute alla fonte, in base al decreto Dignità 2018. Sono riconosciuti fornitori della PA coloro che ne fanno richiesta a organici pubblici che applicano lo split payment.

In generale, i soggetti obbligati allo split payment sono indicati negli elenchi del dipartimento del Ministero delle Finanze e elenco PA:

  • Stato italiano e pubblica amministrazione;
  • gli organi statali;
  • gli enti pubblici;
  • i consorzi costituiti da enti pubblici;
  • le aziende sanitarie locali (Asl);
  • gli ospedali;
  • le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
  • le università;
  • i professionisti (esclusi coloro che sono esonerati in base al decreto Dignità del 2018);
  • le società pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib.

Fatturazione con split payment

La scissione dei pagamenti segue questo schema:

  • il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;
  • il committente effettua il versamento dell’imposta all’Erario, seguendo determinate modalità;
  • il fornitore emette fattura elettronica indicando la percentuale e l’importo dell’Iva, senza però caricarle nei confronti del committente, e inserisce la dicitura relativa all’operazione soggetta a split payment.

Quando si emette fattura con split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica quando un fornitore ha l’obbligo di emettere una fattura nei confronti di:

  • una pubblica amministrazione (tutta la PA, università, ente pubblico, Comune, Regione eccetera);
  • un altro soggetto indicato all’art. 17-ter, c. 1-bis del D.P.R. 633/1972 (società controllate dallo Stato, fondazioni pubbliche eccetera);

Come si registra la fattura con split payment

Le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi con applicazione dello split payment confluiscono nel registro Iva vendite.

L’Iva esposta nella fattura, però, non entra nella liquidazione Iva del fornitore di beni o del prestatore di servizi, in quanto la pubblica amministrazione versa al fornitore il solo imponibile e l’Iva direttamente all’erario.

In contabilità i passaggi necessari sono i seguenti:

  • registrare la fattura di vendita in modo tale che sia registrata nel registro Iva vendite e nel libro contabile. Si esegue la registrazione attraverso un conto Iva differente dal solito conto Iva su vendite o Iva debito, in modo tale da evitare la registrazione nel calcolo dell’imposta del periodo;
  • la pubblica amministrazione, nei confronti del fornitore, vanta un debito per il solo imponibile, dunque verserà l’importo dell’Iva al fisco; il fornitore ridurrà il credito che ha verso la pubblica amministrazione e chiuderà il conto dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle vendite;
  • quando si incassa la fattura, si chiude il credito verso la PA.

Cosa scrivere nella fattura

Quando si compila una fattura elettronica con applicazione dello split payment, si procede inserendo il valore “S“ – che significa scissione dei pagamenti – nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA”.

Attualmente, se si configura il campo “EsigibilitaIVA” su “S”, l’Agenzia delle Entrate controllerà che ciò che è inserito nel campo/tag 2.2.2.2 “Natura” non sia contrassegnato come “N6” ovvero Inversione contabile.

Ecco cosa occorre scrivere nella fattura:

  • si emette fattura elettronica in formato XML, utilizzando il blocco-dati <Esigibilità IVA> (codice 2.2.2.7) e riempiendo il campo con il valore “S” (che indica lo split payment);
  • si riporta in nota la dicitura: Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l’Iva ai sensi dell’ex art.17-ter del D.P.R. 633/1972, l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate;
  • si appone la firma digitale sulla fattura;
  • si invia la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (Sdi).

Fino a quando si potrà emettere fattura con split payment

L’Italia potrà continuare a utilizzare lo split payment fino al 30 giugno 2023. La Commissione europea ha infatti adottato la proposta del Consiglio Ue di estendere l’autorizzazione concessa all’Italia come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di Iva.
payment non si applica alle prestazioni di servizi svolti dai professionisti soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o di acconto. Ricapitolando, sono esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti i seguenti fornitori:

  • i lavoratori autonomi del regime dei minimi (forfettario e di vantaggio) che aderiscono alle agevolazioni concesse dalla Legge, senza applicare Iva alle fatture;
  • i professionisti che applicano ritenuta d’acconto;
  • tutti coloro che sono soggetti a inversione contabile o reverse charge (l’Iva è già a carico del committente).

Esempio di split payment

Una ditta emette, nei confronti di un Comune, una fattura di importo di 1000 euro + IVA 22% pari a 220 euro. L’operazione è soggetta a split payment.

La pubblica amministrazione, nei confronti del fornitore, ha un debito per il solo imponibile e versa all’erario l’importo dell’Iva. Il fornitore completa la sua procedura.

Quando si incassa la fattura, il credito verso la pubblica amministrazione viene chiuso.

Ecco un esempio di fattura con split payment.

Esempio di fattura con split payment

Cosa dice l’Art. 17 sullo split payment

Il processo di scissione dei pagamenti è disciplinato dalla Legge Iva e dal permesso, concesso dal Consiglio dell’Unione europea, di utilizzare questo meccanismo in via temporanea. La normativa che governa lo split payment è la seguente:

  • Art. 17 del D.P.R. 633/1972 (Legge IVA);
  • Art. 17-ter, comma 1-bis del D.P.R. 633/1972 (che indica tassativamente i soggetti come società controllate dallo Stato, fondazioni pubbliche eccetera: le amministrazioni pubbliche, escluse le debitrici d’imposta ovvero soggette al regime di inversione contabile);
  • l’Art. 9, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 sottopone a sanzione il fornitore inadempiente secondo la Circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’ex art. 26, comma 3 del D.P.R. 633/1972 (regolarizza errori con un’apposita nota di variazione);
  • la Circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate (dedicata a errori e sanzioni. La circolare ha specificato che il fornitore dovrà procedere a regolarizzare la fattura emessa senza la dovuta applicazione della scissione dei pagamenti. In particolare il fornitore dovrà: emettere una nota di variazione Iva ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972; riemettere una nuova fattura con l’applicazione dello split payment);
  • il decreto Dignità 2018 ha escluso alcune categorie di professionisti dall’elenco;
  • la decisione Commissione UE che ha accolto la proposta del Consiglio Ue in merito alla deroga alla direttiva 2006/112/CE in materia di Iva.

L’Art. 17 del D.P.R. 633/1972

L’Art. 17 del D.P.R. 633/1972 è la Legge Iva, l’imposta sul valore aggiunto (imposta generale sul consumo nell’Unione europea), destinato ai debitori d’imposta e sancisce il principio generale secondo cui l’Iva è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili. Essi devono versare l’Iva all’Erario, su base mensile o trimestrale, cumulativamente e al netto dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni.

Nell’art. 17 sono previste due modalità di applicazione dell’imposta (la rivalsa viene invece trattata nell’art. 18):

  • l’inversione contabile (o reverse charge), modalità stabilita dall’articolo 17 del D.P.R. n 633/1972, in base alla quale l’Iva, da versare all’Erario, è applicata dal committente o prestatore;
  • la scissione dei pagamenti (o split payment).

Entrambe queste modalità hanno finalità anti-evasione, di riduzione delle frodi fiscali e di contenimento del divario Iva ovvero il “Vat gap”, la differenza tra il tributo che dovrebbe essere corrisposto all’erario e quella che è di fatto riscossa.

Lo split payment, esteso fino al 30 giugno 2023, grazie a una decisione della Commissione europea, è disciplinato dall’articolo 17-ter, Dpr 633/1972, che è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l’obiettivo di arginare l’evasione da riscossione dell’Iva (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014).

Art. 17-ter

L’Art. 17-ter riguarda le “operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”, dunque disciplina la forma di liquidazione IVA tramite split payment.

L’Art. 17-ter disciplina il meccanismo che prevede la scissione dei pagamenti per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta ovvero per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile). Il fornitore emette una particolare fattura in base alla quale l’amministrazione acquirente versa l’imposta direttamente all’erario, separando il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il Dl 148/2017 ha stabilito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione (articolo 3). Il  dipartimento delle Finanze fornisce e mantiene continuamente aggiornati gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società che devono applicare lo split payment.

Il Dl 50/2017 ha ampliato il perimetro operativo: lo split payment si impiega per tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni, rese alle pubbliche amministrazioni che appaiono nell’elenco dell’Istat ed altri soggetti ad “alta affidabilità fiscale”, come, per esempio, società controllate dallo Stato e società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali (articolo 1).

Il decreto ha abolito la norma che escludeva lo split payment dall’applicazione ai compensi dei professionisti.

Ma il decreto Dignità 2018 (Dl 87/2018), in vigore dal 14 luglio 2018, è tornato alla disciplina originaria: ha nuovamente escluso i compensi dei professionisti dall’applicazione dello split payment.

Il Dl 87/2018 ha introdotto misure in materia di semplificazione fiscale e, relativamente alla Legge Iva, ha ritoccato l’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti. Ha stabilito che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (dove gli acquirenti sono le pubbliche amministrazioni) sui cui compensi si applica la ritenute alla fonte. In base al Dl 87/2018, i compensi dei professionisti vengono esclusi dal perimetro operativo del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sanzioni ed errori

Se il fornitore non annota in maniera chiara che la fattura è sottoposta alla procedura dello split payment, è passibile di sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 (secondo la Circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate).

Se il fornitore fattura applicando la scissione dei pagamenti, ma omette di indicare la presenza dello split payment e, soprattutto, applica l’Iva a carico del committente, dovrà mettersi in regola. Ricordiamo, infatti, che la percentuale e l’importo dell’imposta devono essere esposte in fattura, ma non caricate in rivalsa nei confronti del cessionario. In caso di errori, la Circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce, infatti, che sono necessarie una nota di variazione ex. art. 26, c. 3 del D.P.R. 633/1972 e, parallelamente, un nuovo documento contabile corretto.

L’omesso (o ritardato) versamento all’Erario, per conto del fornitore, dell’Iva da parte della pubblica amministrazione e società, nel regime di split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa (o ritardata).

Split payment e reverse charge

Il reverse charge [ex lett. a-ter), dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72] si applica nei confronti dei soggetti passivi d’imposta: il Comune in quanto ente pubblico diventa debitore d’imposta solo quando il servizio in questione rientra tra le attività rilevanti ai fini Iva.

Sono assoggettate a reverse charge (inversione contabile) le nuove prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici).

Quando si effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici nei confronti di una PA, il servizio menzionato (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento) riguarda attività istituzionali: poiché il Comune è il “consumatore finale” deve essere utilizzato lo split payment e non il reverse charge.

Ecco due esempi, per capire quando si fattura con il meccanismo del reverse charge e quando invece si applica lo split payment:

  1. Se il Comune usa un suo locale di 100 mq per attività commerciale, l’impresa che svolge le pulizie del locale a un costo di 1000 euro, dovrà emettere fattura con il meccanismo del reverse charge riportando la dicitura: “Operazione non soggetta ad addebito di Iva, reverse charge ai sensi della lett. a-ter), dell’art. 17, co. 6, del Dpr. n. 633/72.”
  2. Se il Comune ha un locale di 200 mq, di cui 120 mq adibiti ad attività istituzionale, mentre nei restanti 80 mq svolge attività commerciale, il costo di pulizia per il locale è pari a 2.000 euro. L’impresa di pulizia dovrà però emettere una fattura con i seguenti importi: 800 euro ricadono nell’ambito dell’attività commerciale del Comune, quindi la relativa fattura deve applicare il reverse charge, riportando la dicitura per l’inversione contabile; invece, 1200 euro rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale del Comune, quindi alla relativa fattura non si applica il reverse charge bensì lo split payment: l’impresa di pulizia deve inserire in fattura i 1200 euro con l’apposita dicitura per lo split payment.

Il reverse charge richiede che il prestatore e il committente eseguano gli obblighi comunicativi e dichiarativi Iva, applicando correttamente le regole.

Come funziona lo split payment per la pubblica amministrazione

Attraverso la scissione dei pagamenti, gli enti della pubblica amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano l’Iva a debito – risultante dalla fattura dei propri fornitori – direttamente all’erario.

La pubblica amministrazione che, in veste istituzionale, compra beni e/o servizi soggetti a split payment, versa l’Iva tramite il modello F24 “enti pubblici”.

La pubblica amministrazione che opera in veste commerciale e le società godono di una modalità alternativa nell’applicazione dello split payment:

  • possono versare l’Iva tramite modello F24, presentato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta richiede l’esigibilità, senza accedere a compensazioni e con la futura applicazione di un codice tributo ad hoc;
  • possono segnare le fatture nel registro entro il 15 del mese successivo a quello in cui il tributo diventa esigibile, annotando il mese precedente come riferimento; possono mettere in conto l’Iva relativa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità; hanno la possibilità di inserire le fatture nel registro degli acquisti per applicare la detrazione dell’imposta.

Sono previste tre modalità del versamento d’imposta per le pubbliche amministrazioni:

  • split payment modello F24 Enti pubblici per PA: con codice tributo “620E”, indicando il codice fiscale nella sezione contribuente; la denominazione cella PA che effettua il pagamento; la lettera F nella sezione “Dettaglio versamento”; il codice tributo 6040 nella causale; mese e anno per cui si esegue il versamento, nel riferimento A e B) e per chi è titolare di conto corrente alla Banca d’Italia;
  • versamento unificato per le PA con conto corrente presso Poste italiane;
  • direttamente alle entrate del bilancio dello Stato.

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