L'analisi

Start up innovative e cancellazione dal Registro delle Imprese: come evitare il rischio del fallimento

In fase di liquidazione di una start up innovativa bisogna fare molta attenzione a procedere a una cancellazione tout court dal Registro delle Imprese, comprendendo anche la Sezione speciale: il rischio è subire le conseguenze della Legge Fallimentare

Pubblicato il 17 Ott 2019

Domenico Gallo

avvocato, studio legale DG

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Start up innovative, ecco cosa succede in caso di liquidazione: sintetizziamo qui le informazioni per capire come funziona la cancellazione dal Registro delle imprese e come evitare il rischio del fallimento. Le start up innovative infatti per legge, nei cinque anni dalla sua fondazione, non può essere sottoposta alle misure della Legge Fallimentare. Tuttavia, compiere i passi sbagliati in fase di liquidazione può portare a conseguenze dannose.

Start up innovative, le caratteristiche

Con il Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, noto come “Decreto Crescita 2.0”, convertito in Legge 18 dicembre 2012 n. 221, sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano le start-up innovative. Per start-up innovative si intendono le società di capitali, anche costituite nella forma di società cooperative, non quotate, che operano nel campo dell’innovazione tecnologica e che presentano una serie di requisiti, indicati dettagliatamente dall’articolo 25 del citato Decreto Legge, tra i quali i seguenti:

  • deve trattarsi di società di nuova costituzione o comunque costituite da meno di 5 anni;
  • devono avere sede in Italia o in un altro paese dell’Unione Europea, purché in Italia abbiano un filiale o una sede produttiva;
  • devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non devono distribuire utili;
  • devono avere un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.

Inoltre, per avere carattere innovativo, devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  • la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, o per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
  • l’impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.

La sussistenza dei requisiti è attestata dal legale rappresentante con apposita autocertificazione e la società viene iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’iscrizione nel Registro delle Imprese

Si fa rilevare che la verifica di competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese, ai fini dell’iscrizione della start up in sezione speciale, verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata: l’ufficio medesimo è, poi, legittimato a procedere, soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una verifica di coerenza tra il tipo di start-up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale statutario. Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo (parere 29 settembre 2014 n. 169135) l’automatismo a presentazione della domanda conferma che “la procedura d’iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese”, né un’ampia attività istruttoria.

Anche le sentenze della Giurisprudenza di merito intervenute sul punto, hanno affermato che ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale start-up innovative del Registro delle Imprese, è condizione necessaria e normalmente sufficiente l’autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del legale rappresentante, senza che sia altresì necessario dimostrare all’Ufficio del Registro delle Imprese l’effettivo possesso dei requisiti. In presenza dei presupposti sopra richiamati la start-up innovativa “gode” di una serie di “benefici” per una durata limitata nel tempo – cinque anni dalla data di costituzione e fino alla fine di questo periodo (c.d. periodo di start-up) – che si collocano su piani differenti, dal diritto societario, al diritto del lavoro ed alle procedure concorsuali, dai profili tributari a quelli finanziari.

Regime agevolato – ovvero i “benefici” – che cessa ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

  • alla scadenza dei 5 anni del periodo di start up;
  • in caso di perdita di anche soltanto uno dei requisiti per essere start up prima della scadenza dei 5 anni del periodo di start up;
  • In caso di omesso deposito al registro delle imprese dell’autocertificazione annuale richiesta dalla legge.

Entro 60 giorni dal realizzarsi di una di tali cause, la società viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, fermo il fatto che detta cancellazione non incide sull’iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo Registro.

Cosa succede in caso di insolvenza

Durante questo periodo agevolato di cinque anni alle start up innovative si applicano, in caso di loro insolvenza, in via esclusiva le procedure previste per la composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 31 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e, successivamente, dall’ art. 57, comma 3-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96). Ne consegue che la start-up non può essere dichiarata fallita né sottoposta alle altre procedure previste dalla Legge Fallimentare. Lo scopo è quello di ridurre i tempi di soluzione della crisi, di agevolarne la gestione e di consentirne il superamento. Nonostante l’esplicito dato normativo in tema di fallimento e di procedure concorsuali, le start-up innovative, in caso di loro insolvenza, sono oggetto di continua attenzione da parte della giurisprudenza di merito al fine di verificare la loro assoggettabilità o meno, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a procedure concorsuali.

Occorre evidenziare, quindi, che il rispetto dei requisiti di legge da parte di una start-up innovativa è essenziale onde evitare che la perdita anche di un solo dei requisiti possa far venire meno il regime agevolato e, dunque, determinare l’assoggettamento della start-up, nell’ipotesi di una sua insolvenza durante il c.d. “periodo di start-up”, alla Legge fallimentare. Sappiamo che per una start-up la perdita del regime agevolato è collegata anche alla sua cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese con permanenza dell’iscrizione alla sezione ordinaria del medesimo registro (conservando i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per le SRL ordinarie) e non alla cancellazione tout court, che coincide con l’estinzione della società.

Ipotesi questa che si può verificare quando una start-up viene posta in “liquidazione”, poiché nella fase di liquidazione la società continua sì a esistere, ma con oggetto differente: non più l’esercizio dell’impresa, bensì la sua liquidazione in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa. Di regola quando si verifica ciò la società deve essere cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Può rimanervi iscritta alla sezione speciale se nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione viene evidenziato che, nonostante lo stato di liquidazione, vi è la previsione di una ripresa dell’attività produttiva a breve termine e di una continuità (fase di going concern) aziendale (cfr. parere 27 maggio 2019, n. 133793, titolato “Atto notarile di scioglimento e messa in liquidazione di SRL start-up innovativa” del MISE – Ministero dello sviluppo economico).

La cancellazione dal Registro delle Imprese

In mancanza di ciò, il Registro delle Imprese procede alla sua cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale qualora detta cancellazione non avvenga su istanza di parte. Anche in questa fase di liquidazione, nell’ipotesi di insolvenza della società, qualora si verificasse la sola cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, detta società decadrebbe dalle agevolazioni con conseguente suo assoggettamento alla normativa prevista dalla Legge Fallimentare.

Il rimanere iscritta ancora alla sezione ordinaria del registro delle imprese, infatti, comporta che alla stessa start-up innovativa possa essere applicato l’art. 10 Legge Fallimentare che prevede, come è noto, la possibilità di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, in caso di insolvenza manifestata anteriormente o nell’anno successivo. Per non perdere il beneficio dell’esenzione dal fallimento, in conclusione, occorre procedere quindi ad una cancellazione della start up sia dalla sezione speciale del registro delle imprese sia dallo stesso registro delle imprese ovvero per dare luogo ad una sua cancellazione tout court che coincide con l’estinzione effettiva e totale della società stessa, è necessario che la start-up non rimanga iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

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