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Super ecobonus, ecco come funziona lo sconto con la fattura elettronica

Lo sconto in fattura per il super ecobonus indica il contributo ottenuto dal beneficiario del super ecobonus sul pagamento per l’esecuzione di lavori compresi tra le opere oggetto dell’agevolazione: vediamo come si fa

Pubblicato il 26 Apr 2021

Rosario Farina

componente Forum fatturazione elettronica

NSO

Per poter usufruire appieno delle agevolazioni previste dal Super ecobonus e dal sismabonus, misure individuate anche in sostegno del settore edile per il rilancio, è bene approfondire come fare quando gli stessi devono essere decurtati dall’importo della fattura emessa dall’impresa che ha effettuato i lavori nei confronti del cliente beneficiario della suddetta agevolazione. Infatti, lo sconto in fattura rappresenta il contributo che il beneficiario ottiene sul corrispettivo dovuto a fronte dell’esecuzione dei lavori oggetto di agevolazione: vediamo le regole.

Ecobonus e sconto in fattura, cosa dice la normativa

L’articolo 121 del Dl 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) ha previsto, al comma 1, che i soggetti che sostengono determinate tipologie di spesa, ivi comprese quelle che danno diritto alla detrazione del 110% (cd. Superbonus), rappresentate dagli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119, Dl 34/2020) e di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’articolo 119, Dl 34/2020), possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; (cd “sconto in fattura”);
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 30 giugno 2022 l’agevolazione Superbonus per la quale è prevista la possibilità di optare per il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito (cfr. comma 67).

Il visto di conformità

Per il superbonus 110%, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito occorre acquisire il visto di conformità da parte di professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.). Inoltre sia in caso di detrazione in dichiarazione che in caso di opzione per sconto in fattura o la cessione del credito occorre acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato laddove dovesse trattarsi di interventi che comportano un risparmio energetico (ad esempio il cappotto termico) oppure interventi antisismici.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario ed i dati (partita IVA o c.f.) del soggetto intestatario del bonifico, nonché la data e il numero della fattura.

Compilazione della fattura da parte del fornitore

Lo sconto utilizzato dal legislatore nel testo dell’articolo 121 del Dl 34/2020 non va confuso con lo sconto di natura commerciale che rappresenta, per chi lo applica, la rinuncia a ricevere il corrispettivo integrale della vendita o della prestazione e quindi un minor ricavo. Nell’accezione cui fa riferimento l’articolo 121, il termine “sconto” non rappresenta affatto un minor ricavo per chi lo applica, ma assume invece le caratteristiche di una modalità di pagamento del corrispettivo, effettuata tramite l’attribuzione al fornitore del credito d’imposta corrispondente alla detrazione sui lavori agevolati.

Lo sconto va applicato sull’importo comprensivo di IVA, come confermato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 n. 283847, che al paragrafo 3.1 così recita: “L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Con riferimento alle modalità di esposizione dello “sconto” nella fattura elettronica, a parere di chi scrive, è corretto utilizzare la sezione dello Sconto in testata della fattura – campo 2.1.1.8 del tracciato Xml denominata ScontoMaggiorazione – che serve per dare evidenza dell’importo dello sconto da applicare sull’importo totale del documento, che è diverso dallo sconto riferito a una particolare linea (riga) di fattura, che interviene prima del calcolo dell’imponibile, e che quindi inciderebbe, nel caso specifico erroneamente, anche sul calcolo dell’Iva.

I dati da inserire

Anche AssoSoftware, suggerisce, all’impresa, le seguenti indicazioni di compilazione del file xml di fattura elettronica da emettere a fronte dei lavori eseguiti:

  • Inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>;
  • Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali>, della riga della prestazione fatturata, la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

In particolare, bisognerà indicare nel campo 2.1.1.8.1 del tracciato Xml il valore “ SC” che rappresenta il tipo «SC=Sconto» e nel campo 2.1.1.8.3 l’importo dello sconto corrispondente all’Ecobonus o il Sismabonus

Resta inteso che nella sezione <Dati Riepilogo> del file XML dovrà apparire l’importo integrale dell’IVA in modo che sia la base imponibile che la relativa IVA non siano influenzate dal valore dello sconto.

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