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Superbonus, incentivi facciate ed eliminazione barriere architettoniche: ecco tutte le proroghe e le novità 2022

Un vademecum completo per capire come funzionano il Superbonus, il bonus facciate e il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per i quali la Legge di bilancio 2022 ha previsto proroghe e alcuni cambiamenti

Pubblicato il 07 Gen 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

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Modifiche e proroghe del Superbonus per ristrutturazione immobili emergono dalla Legge di Bilancio 2022 . Il sovrapporsi degli interventi normativi in materia necessita inevitabilmente di predisporre un quadro di sintesi per comprendere, lato imprese, a quali benefici è possibile accedere direttamente e quali servizi si possono offrire ai contribuenti interessati.

Superbonus 110% fino al 2023

In via di estrema sintesi, va rilevato intanto il prolungamento fino al 2023 della detrazione nella misura del 110% per i condomini e gli edifici di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari, con modulazione della detrazione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. L’estensione a tutto il 2023 riguarda inoltre anche i soggetti del terzo settore.

Tutti i bonus casa 2022: quali sono, cosa cambia, come funzionano

Inoltre le unità monofamiliari e le singole unità indipendenti potranno beneficiare della proroga sino al 31 dicembre 2022, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2022, legandola esclusivamente allo stato di avanzamento lavori al 30 per cento e senza tenere invece più conto dell’Isee o della presentazione della Cila – Comunicazione di inizio lavori asseverata entro un certo termine. Le imprese potranno inoltre beneficiare della nuova detrazione Ires, in misura pari al 75 per cento, per gli interventi sostenuti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

Proroga Superbonus, le date

L’articolo 1, commi da 28 a 43 della Legge di Bilancio 2022 contiene, come anticipato, tutta una serie di misura di proroga e alcune modifiche alla materia degli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno dato origine al cd. Superbonus 110%. Più nel dettaglio, il comma 28 introduce una serie di proroghe, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario dell’agevolazione. Più nel dettaglio:

  • sino al 31 dicembre 2022: per le persone fisiche che effettuano interventi su unità immobiliari, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati;
  • sino al 31 dicembre 2023: per interventi effettuati da IACP e enti equivalenti, compresi quelli realizzati dalle cooperative a proprietà condivisa e dalle persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno di uno stesso edificio. Occorre a tal fine rispettare la condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati realizzati interventi in misura pari almeno al 30 per cento di quelli complessivamente programmati;
  • sino al 31 dicembre 2025: la proroga interessa condomini, persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. La percentuale di detrazione viene progressivamente diminuita e riconosciuta quindi nella misura del:
    • 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
    • 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
    • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;

Come funziona il visto di conformità

L’obbligo del visto di conformità, relativamente ai dati di cui alla documentazione e con cui si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è stato introdotto anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il visto di conformità viene rilasciato dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF. I tecnici abilitati devono infatti asseverare la congruità dei prezzi, facendo riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. Tra le spese detraibili rientrano infine anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Bonus facciate 2022

L’articolo 1, comma 39 della Legge di Bilancio 2022 si occupa del bonus facciate e cioè degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Per tutto il 2022, la percentuale di detraibilità viene confermata sebbene riducendola dal 90 al 60 per cento. La detrazione spetta per le spese documentate per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968: l’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Bonus per eliminazione delle barriere architettoniche

Il successivo comma 42 riconosce infine una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

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