Agenzia delle Entrate

Termini accertamento fiscale ridotti solo se si fa fattura o scontrino elettronico

Con la risposta a un interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale solamente se, oltre alla tracciatura dei pagamenti effettuati o ricevuti oltre la soglia dei 500 euro, si certifica fiscalmente l’operazione: vale anche per gli esonerati

Pubblicato il 14 Mag 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

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Riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale solamente se, oltre alla tracciatura dei pagamenti effettuati o ricevuti oltre la soglia dei 500 euro, si certifica fiscalmente l’operazione. Con questa interpretazione, resa in data 11 maggio 2021 dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 331/E, anche gli operatori esercenti una delle attività esonerate dall’obbligo di certificazione con rilascio di documento commerciale, in base al decreto ministeriale del 10 maggio 2019, dovranno attrezzarsi per emettere scontrino elettronico o fattura elettronica al fine di ottenere il beneficio.

La fattispecie esaminata dalle Entrate ha riguardato il servizio di mensa erogato, tramite un fornitore esterno, ai dipendenti di una impresa: l’alternatività fattura elettronica-scontrino telematico e il riconoscimento dell’addebito in busta paga del costo sostenuto per la fruizione del servizio costituiscono gli ulteriori due approfondimenti meritevoli di attenzione, potendo trovare applicazione operativa in situazioni diverse da quella esaminata con l’interpello.

Normativa di riferimento

In sostanza, quindi, se si vuole ottenere la riduzione dei termini accertativi, è necessario documentare fiscalmente il servizio di mensa aziendale reso a favore dei propri dipendenti, oggetto dell’istanza, il quale di per sé rientrerebbe tra le attività esonerate dalla certificazione.

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Le Entrate arrivano a questa interpretazione ricostruendo l’evoluzione normativa che ha interessato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale riconosceva inizialmente, tra gli altri incentivi, la riduzione dei termini di accertamento a favore di quei contribuenti i quali in via facoltativa, non essendo ancora operante l’obbligo, avessero emesso fatture elettroniche e corrispettivi telematici per documentare le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, allo stesso tempo, avessero effettuato e ricevuto solamente pagamenti elettronici.

Dal primo gennaio 2020, è stato espunto infatti dal testo della norma il riferimento alle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA: in particolare, è stabilito che i termini ordinari di decadenza del potere accertativo individuati dall’articolo 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ai fini dell’IVA), e dall’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (ai fini delle imposte dirette) sono ridotti di due anni solamente per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 (del decreto 127/2015) che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (il D.M. 4 agosto 2016), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Perché servono fattura o scontrino elettronico

Proprio il richiamo solamente ai soggetti di cui all’articolo 1, e cioè agli obbligati alla emissione e ricezione di fatture elettroniche B2B e B2C, avrebbe potuto ingenerare qualche dubbio sulla applicabilità della misura di favore consistente nella riduzione biennale dell’accertamento anche ai commercianti al minuto di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Come precisato però dalle Entrate, nonostante l’abrogazione, la modalità di certificazione dei corrispettivi di tali operazioni rileva sempre e comunque ai fini della operatività della misura di favore: memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi costituiscono infatti presupposto strutturale e regola generale di certificazione di tutte le operazioni di commercio al minuto e assimilate.

In assenza di documentazione delle operazioni, la tracciabilità dei pagamenti non è perciò di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Di tale beneficio non possono perciò avvalersi neppure coloro che, pur esonerati dalla documentazione, non vi ricorrono volontariamente.

Il caso dell’interpello

La questione oggetto di interpello è stata posta da una società che, presso uno dei propri insediamenti produttivi, fornisce ai dipendenti il servizio di mensa aziendale avvalendosi di imprese esterne dalle quali riceve regolare fattura. La stessa società si fa carico della maggior parte del costo del servizio mensa, addebitando a ciascun dipendente un importo forfetario per ogni pasto fruito: tale ammontare viene poi recuperato con trattenuta mensile in busta paga.

Il sistema in uso consente di tracciare gli accessi alla mensa, monitorando quanti siano i pasti fruiti, nel mese, per ogni dipendente. Sino al periodo di imposta 2020, avvalendosi degli esoneri previsti in materia di rilascio dello scontrino fiscale e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai dipendenti che avessero usufruito del servizio mensa non è stato consegnato alcun documento. In ragione dell’incertezza normativa, la società ha tuttavia emesso, nel corso del mese di dicembre 2020, un’autofattura cumulativa di tutti i corrispettivi facendoli transitare in formato elettronico tramite SdI.

Tuttavia a partire dall’esercizio 2021, la Società, sebbene non esista un obbligo normativamente previsto in tal senso per le forniture di servizi di mensa aziendali in ragione dell’esonero dettato dal D.M. 10 maggio 2019, si è comunque dotata di un registratore di cassa telematico così da poter memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In questo modo la Società rileva giornalmente gli accessi alla mensa aziendale dei propri dipendenti e memorizza telematicamente i corrispettivi giornalieri emettendo contestualmente il relativo documento commerciale, riportante l’indicazione del servizio reso (pasto legato al servizio di mensa aziendale) e dell’ammontare del corrispettivo complessivo, specificando altresì che lo stesso non risulta pagato.

La richiesta

La società ha pertanto richiesto di essere ammessa a beneficiare della riduzione biennale dei termini di accertamento IVA e II.DD. in assenza della memorizzazione ed invio dei corrispettivi mensa telematici e ciò senza limiti di tempo e a prescindere quindi degli esoneri temporanei oppure, in subordine, di fruire della riduzione biennale dei termini di accertamento in assenza della memorizzazione ed invio dei corrispettivi mensa fintanto che vigerà l’esonero. Inoltre, con ulteriore quesito, è stato chiesto se gli adempimenti legati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (e all’emissione del documento “commerciale”) vengono meno qualora la società emetta fattura elettronica: in altri termini, se l’alternatività tra le due forme di certificazione sia valida anche al fine di ottenere il beneficio premiale in termini di riduzione biennale dei termini di accertamento.

Pagamenti elettronici

Prima di procedere con l’analisi della modalità alternative di certificazione dei corrispettivi, le Entrate hanno anche ricordato come l’elemento della tracciabilità dei pagamenti, effettuati o ricevuti oltre la soglia dei 500 euro, che costituisce l’ulteriore prerequisito da garantire se si vuole ottenere la riduzione dei termini accertativi, deve essere assicurato utilizzando le modalità stabilite con il decreto ministeriale del 4 agosto 2016.

Tale regolamento, nel dare attuazione alle regole dettate dal decreto legislativo n. 127 del 2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e delle fatture, emesse e ricevute, individua quali modalità utilizzabili a tal fine il bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero l’assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Con la risposta n. 331/E/2021 viene data un’apertura a questa elencazione in quanto, per i pasti consumati in mensa, i pagamenti ricevuti dai dipendenti sono considerati tracciati anche quando avvengono mediante addebito in busta paga del dovuto, sebbene questa modalità non risulti puntualmente elencata tra gli strumenti che ne assicurano la tracciabilità secondo il decreto ministeriale di riferimento del 4 agosto 2016.

Alternatività fattura-documento commerciale

La risposta ad interpello, nel riconoscere infine l’alternatività tra fattura elettronica e corrispettivi telematici, chiarisce anche i comportamenti da tenere in caso di fatturazione. Se viene emessa fattura prima del completamento del servizio, il momento impositivo IVA si realizza in anticipo in quanto le parti possono accordarsi circa modalità e tempi di addebito delle prestazioni. In questo caso non sarà necessario rilasciare un documento commerciale al dipendente ma la fattura immediata emessa documenterà tutti i pasti che saranno resi, secondo accordi, nel successivo trimestre con pagamento rateale del corrispettivo indicato in fattura (ad esempio con addebito mensile).

Se la fattura non viene invece anticipata, la stessa seguirà il momento di completamento dell’operazione e quindi la fruizione del pasto: non potrà però aversi un addebito mensile del corrispettivo ed una fatturazione “immediata” per il trimestre. Il che vuol dire emettere fattura ad ogni pasto per ogni dipendente. Si dovrà emettere invece un documento commerciale alla consumazione del pasto se si volesse addebitare trimestralmente il dovuto, con emissione di una fattura differita ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA (ad esempio entro il giorno 15 del mese successivo all’addebito).

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