Incentivi sotto forma di contributi e di finanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica nell’ambito del Green New Deal: gli specifici interventi e le regole operative sono contenute in un decreto interministeriale datato primo dicembre 2021 definito dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. La dote complessivamente determinata ammonta al momento a 750 milioni euro, di cui 600 per la concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamenti agevolati, ed il residuo di 150 milioni euro quale contributo a fondo perduto.
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Green new deal, il contesto
Prima di procedere con l’individuazione dei perimetri soggettivi ed oggettivi di operatività delle agevolazioni, va precisato come le stesse siano direttamente correlate alla realizzazione del programma di investimenti Green and Innovation Deal funzionali all’aumento della sostenibilità, dell’efficientamento energetico e dell’innovazione ecologica in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione Europea Com(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.
Da ricordare come le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure di agevolazione, che indicano le modalità applicative per la presentazione delle istanze, per l’effettuazione dell’attività di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché i termini di apertura degli interventi agevolativi, saranno definiti dal Ministero dello sviluppo economico con appositi provvedimenti applicativi.
Soggetti beneficiari
Nel dettaglio e avuto riguardo ai soggetti beneficiari, questi possono essere le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca e che presentino progetti singolarmente o in forma congiunta. Più precisamente l’articolo 3 del decreto interministeriale ricomprende puntualmente tra i beneficiari le imprese che esercitano le attività individuate ai numeri 1), 3) e 5) di cui all’articolo 2195 del Codice civile, e cioè un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria nonché attività ausiliarie alle precedenti.
Il perimetro soggettivo ricomprende anche le imprese artigiane di produzione di beni (di cui alla Legge n. 443 del 1985) così come possono accedere alle agevolazioni anche le imprese agro-industriali, che svolgono prevalentemente attività industriale. Infine, beneficiari possono essere anche i centri di ricerca definiti, all’articolo 1 del decreto, come le imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
I requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi, che bisogna possedere al momento di presentazione della domanda, sono, tra gli altri:
- l’essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
- non essere sottoposti a procedura concorsuale;
- trovarsi in un regime di contabilità ordinaria;
- disporre di almeno due bilanci approvati (o in caso di imprese individuali e di società di persone, di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate);
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione UE.
Ebbene tutti questi soggetti possono presentare programmi, anche in via congiunta tra loro indicando comunque il soggetto capofila, con un limite minimo di importo del progetto, a carico di ciascuna impresa partecipante, di valore non inferiore a tre milioni di euro. I programmi congiunti vanno realizzati mediante il ricorso a contratti di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, come il consorzio o l’accordo di partenariato.
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Programmi ammissibili
Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal. Più precisamente, le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Le attività di industrializzazione, per quanto riguarda le PMI, devono avere invece un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, includendo altresì investimenti in attivi materiali.
Ad ogni modo, ai fini dell’ammissibilità i programmi devono:
- essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali, riconducibili ai soggetti potenzialmente beneficiari, ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a tre milioni e non superiori a quaranta milioni;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione;
- contribuire al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: decarbonizzazione dell’economia; economia circolare; riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; rigenerazione urbana; del turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.