scontrino elettronico

Trasmissione corrispettivi: ecco perché serve meno hardware e più software

La trasmissione dei dati dei corrispettivi è stata realizzata rendendo obbligatorio per gli esercenti l’adozione di uno strumento hardware connesso a internet utile a inviare i dati dei corrispettivi al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Serviva forseun modello meno incentrato sull’hardware e più sul software

Pubblicato il 11 Nov 2019

Umberto Zanini

Responsabile Area tecnico-normativa dell’Osservatorio Digital B2b

lotteria scontrini

Manca ormai poco più di un mese dall’avvio della seconda fase dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, e molti esercenti si stanno ancora confrontando con i loro tecnici e commercialisti per capire quale soluzione adottare.

Ricapitoliamo in cinque punti i principali aspetti di questa importante novità:

RT, RT-printer, server-RT e servizio dell’Agenzia delle Entrate

Gli esercenti aventi un volume d’affari anno 2018 inferiore a 400.000 euro, stimati dall’Agenzia delle Entrate in circa 1,5 milioni, dal 1° gennaio 2020 dovranno emettere i documenti commerciali e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite almeno quattro modalità:

  • il registratore telematico (RT),
  • la RT-printer (stampante che consente di adattare il registratore di cassa a RT),
  • il server-RT (strumento utilizzabile nei casi in cui vi sono molti punti cassa per singolo punto vendita e che consente una gestione centralizzata delle procedure)
  • il servizio “Documento commerciale on-line” fruibile accedendo all’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (servizio utilizzabile dai piccoli esercenti che emettono pochi documenti commerciali).

Scontrini fiscali e ricevute fiscali sostituiti dal documento commerciale

Con la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, gli scontrini fiscali così come le ricevute fiscali scompariranno, e saranno sostituiti dal “documento commerciale” che però non ha valenza fiscale ma solo civile (e.g. garanzia del prodotto o del servizio acquistato), tranne i casi in cui venga riportato la partita Iva o il codice fiscale utile ad attivare la successiva emissione della fattura elettronica differita. Sono previsti degli esoneri (vedi DMEF 10 maggio 2019), come per esempio la somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali o le vendite per corrispondenza (eCommerce indiretto), ed un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà le date a partire dalle quali verranno meno i suddetti esoneri.

Periodo transitorio di 6 mesi

Così come avvenuto per gli esercenti già partiti il 1° luglio 2019, per il 1° semestre di avvio dell’obbligo (e quindi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020), non vi saranno sanzioni se i dati dei corrispettivi saranno trasmessi dall’esercente o dall’intermediario (e.g. commercialista) entro il mese successivo a quello in cui si sono svolte le cessioni/prestazioni, ma in questi casi sarà necessario continuare ad emettere gli scontrini fiscali e le ricevute fiscali oltre che annotare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi. La trasmissione dei dati dei corrispettivi potrà avvenire tramite tre modalità: upload del file XML dall’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, inserimento manuale degli incassi giornalieri sempre dall’area “Fatture e corrispettivi”, canale web-service o FTP messo a disposizione dalle software house. Quest’ultima soluzione sta riscuotendo molto interesse da parte dei colleghi commercialisti, dato che gli esercenti continuano come prima a consegnare allo studio gli incassi del mese annotati nel registro dei corrispettivi, dopodichè questi vengono contabilizzati, ed infine trasmessi dal commercialista tramite il canale web-service o FTP della software house.

A regime trasmissione dei corrispettivi entro 12 giorni

Decorso il periodo transitorio di 6 mesi ove i dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere trasmessi entro il mese successivo, i file XML dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni di calendario dall’effettuazione dell’operazione di cessione o prestazione.

Lotteria degli scontrini

Con la recente pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.739122 del 31 ottobre scorso, sono state impartite ulteriori indicazioni su come funzionerà la lotteria degli scontrini che vedrà l’avvio dal 1° gennaio 2020. In particolare, al momento dell’acquisto il cliente potrà aderire alla lotteria comunicando all’esercente il proprio “codice lotteria”, ed il RT (o server-RT o RT-printer) nel corso della giornata ed al moneto della chiusura giornaliera, genererà e trasmetterà il file XML contenente tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti. I dati così raccolti saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini di alimentare la banca dati del Sistema Lotteria.

A conclusione, si riportano due suggerimenti che potrebbero fare la differenza sulla buona riuscita di un obbligo normativo così impattante per gli esercenti, rilevando però che prima ancora di emanare qualsiasi provvedimento o specifica tecnica, sarebbe stato conveniente istituire un momento di confronto aperto e costruttivo con tutti i portatori di interesse dei diversi soggetti coinvolti dall’obbligo, utile a disegnare insieme il futuro della vendita al dettaglio del nostro paese, così come del resto è stato fatto con la fattura elettronica:

Serve meno hardware e più software

La trasmissione dei dati dei corrispettivi è nella sostanza stata realizzata rendendo obbligatorio per gli esercenti l’adozione di uno strumento hardware connesso a internet utile ad inviare i dati dei corrispettivi al sistema dell’Agenzia delle Entrate, come appunto i RT, i server-RT oppure i registratori di cassa adattati a RT. Ma considerando sia lo stato dell’arte delle attuali tecnologie (cloud, APP, mobile, etc) sia il fatto che pochi esercenti hanno una connessione a internet (alcune ricerche rilevano che solo 1/3 degli esercenti ha una connessione internet), si è forse persa l’occasione di innovare veramente le procedure e le modalità di come in futuro si svolgeranno le vendite al dettaglio nel nostro paese.

Serviva forse maggiore discontinuità con il passato, e quindi un modello meno incentrato sugli hardware (RT, server-RT, RT-printer) e più sul software (cloud, APP, mobile, etc), consentendo in questo modo, tramite opportune tecniche (e.g. concatenamento tramite hash dei documenti commerciali, deposito hash, sistemi di cifratura, etc) di assicurare sia alle garanzie richieste dalle disposizioni fiscali, che consentire agli esercenti di adottare soluzioni in grado di valorizzare i tanti dati raccolti oltre che di affiancare modelli di self-checkout e di pagamento più innovativi, che difficilmente potranno essere adottati con strumenti RT;

Più spazio agli intermediari

Uno dei fattori che ha contribuito alla buona riuscita dell’obbligo di fatturazione elettronica, soprattutto con riguardo ai piccoli imprenditori e professionisti, è stato certamente il ruolo centrale svolto dagli intermediari fiscali (i.e. commercialisti, associazioni di categoria, etc), sia in termini di formazione degli utenti che di messa a disposizione di piattaforme fruibili in modalità cloud e utili a generare le fatture da inviare e consultare quelle ricevute. Sarebbe quindi da valutare l’adozione di un medesimo modello, con l’aggiunta alle piattaforme già in uso di un modulo in grado di rispondere alle garanzie richieste dalle disposizioni fiscali, e capace di generare il documento commerciale, memorizzare i dati garantendo autenticità ed integrità, elaborare il file XML, trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

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