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Turismo, tutti gli incentivi con il decreto attuativo del PNRR

Il Decreto attuativo del PNRR prevede misure a sostegno del settore turistico-alberghiero, per il rilancio dell’offerta ricettiva del nostro Paese in attuazione degli obiettivi del Piano: ecco di cosa si tratta

Pubblicato il 26 Nov 2021

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Incentivi in arrivo per il settore turistico-alberghiero, con il decreto di attuazione del PNRR. Il decreto legge n.152/2021 “Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nuove iniziative finalizzate a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del Paese dando attuazione agli obiettivi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 4.2.1.

Agenzie di viaggi e tour operator

Le misure che sono state individuate dal legislatore (art.4 del decreto-legge n.152/2021) fanno riferimento alle spese sostenute per specifici interventi che sono riconosciute alle agenzie di viaggi e ai tour operator (con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12) mediante un contributo sotto forma di:

  • un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti nel periodo intercorrente tra il 7 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2024,
  • che riguardano investimenti e attività di sviluppo digitale (ai sensi dall’art.9, co.2 e 2-bis del decreto-legge n. 83/2014),
  • fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro,
  • con un limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

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Non trovano applicazione i limiti previsti dall’art. 34, co.1, legge n. 388/2000, e dell’art.1, co.53, legge n. 244/2007.

Anche per questo credito d’imposta è prevista la possibilità di effettuare la cessione, parziale o totale, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, alle medesime modalità riservate al cedente anche per il cessionario. L’importo del credito d’imposta è neutro fiscalmente e non concorre alla determinazione del reddito sia ai fini delle imposte sui redditi sia del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Imprese alberghiere e attività agrituristiche 

La normativa prevede varie agevolazioni, che sono indentificate in:

  1. un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi previsti, utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex art.17 Decreto legislativo n. 241/1997) per le:
  • imprese alberghiere,
  • strutture che svolgono attività agrituristica (L. 96/2006 e norme regionali in materia),
  • strutture ricettive all’aria aperta,
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Il credito d’imposta è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro i tre periodi di imposta successivi. Anche in questo caso il credito d’imposta è inoltre cedibile parzialmente o totalmente.

  1. un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro, indipendente dal sopra menzionato credito, erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento.

È prevista la possibilità di richiedere, su domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di idonea garanzia. Il contributo è aumentabile, anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica pari ad almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’art. 53 Decreto legislativo n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli ambiti di applicazione

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, incluso il servizio di progettazione, per l’esecuzione degli interventi avviati successivamente al 7 novembre 2021 o quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data, nell’ambito di:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/1989, D.P.R. 503/1996);
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cioè interventi edilizi di cui all’art.3, co.1, lettere b), c) e d), del Decreto Presidente della Repubblica n. 380/2001, che siano funzionali alla realizzazione degli interventi stessi;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art.3 Legge n. 323/2000;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’art.9, co.2, Decreto-legge n. 83/2014, ovvero:
  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui predetti temi.

Va osservato che il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2007 consente di utilizzare del finanziamento a tasso agevolato, purché almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, a condizione che le spese ammesse non siano coperte dal contributo a fondo perduto e dal credito d’imposta. Entro il 7 dicembre 2021 sarà pubblicato un nuovo Decreto Ministeriale che regolerà le modalità applicative per l’erogazione dei già menzionati incentivi.

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