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NFT, tutte le norme da seguire tra copyright e tasse

La normativa di riferimento per inquadrare gli NFT è ampia e complessa, in quanto contempla numerosi aspetti di questa innovazione: approfondiamo le regole da tenere a mente e tutte le applicazioni possibili nell’ambito di contratti, pagamenti e costi relativi a settori come moda, musica, sport, digital media

Pubblicato il 16 Nov 2021

Daria Alessi

Junior Partner Qubit Law Firm

Ilaria Giulia Bortolotto

Legal Consultant Qubit Law Firm

Sofia Giancone

Legal Consultant Qubit Law Firm

Davide Marchese

Junior Partner Qubit Law Firm

Massimiliano Nicotra

avvocato Senior Partner Qubit Law Firm

NFT, cosa sono, esempi e come creare un non-fungible token

Il fenomeno degli NFT ha preso piede nel mondo del business, della proprietà intellettuale, dell’arte, della musica, dei digital media, della moda, del game e dello sport. La notevole diffusione del fenomeno e le sue particolari implicazioni nell’odierno contesto sociale porta a interrogarsi su un loro possibile inquadramento giuridico, sulla normativa ad essi applicabile nonché sui risvolti pratici che la circolazione degli stessi è in grado di generare. Un report di Qubit Law esplora i diversi ambiti di applicazione degli NFT e gli aspetti giuridici corrispondenti.

Dal punto di vista delle policy, visti i recenti sviluppi, è auspicabile che le istituzioni europee e i legislatori nazionali riescano a fornire un framework normativo in modo tale da creare delle tutele e delle garanzie per tutti i soggetti coinvolti poiché in mancanza di regole definite per i giocatori utenti i rischi potrebbero superare in un qualche modo i benefici.

NFT, l’inquadramento giuridico

Al fine di inquadrare a livello giuridico tale categoria di asset, risulta di primaria importanza evidenziare che ad oggi è possibile classificare gli NFT, seppur indicativamente, in: token di pagamento, utility token, security token e asset token. Importanti risultano altresì le caratteristiche degli stessi, riassumibili nella unicità, indivisibilità e – come emerge dalla terminologia stessa – infungibilità. Grazie a queste particolari caratteristiche si è potuta avere una diffusione degli NFT in poco tempo e in molteplici settori. Ciò posto, occorre ora valutare se gli stessi possano rientrare nella definizione codicistica dei “titoli rappresentativi di merci” di cui all’art. 1996 c.c. poiché, a ben vedere, gli NFT sono definibili proprio asset rappresentativi di un bene reale ovvero digitale sottostante la cui titolarità appartiene all’autore del bene stesso.

In secondo luogo, può valutarsi un loro possibile inquadramento analizzando la proposta di Regolamento MiCA del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata in data 24 settembre 2020, contesto in cui è emerso un concetto di “cripto-attività” assai ampio, includendo in tale ambito applicativo gli “e-money token” e quelle cripto-attività diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea. Viene definita genericamente “cripto-attività” la “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Il caso del settore gaming

Alla luce di ciò, considerando quanto espresso con la suesposta proposta e la funzionalità prevista per gli utility token, ovvero quella di “fornire l’accesso digitale ad un bene o ad un servizio, essere accettati solo dall’emittente degli stessi e privi di finalità finanziarie essendo connessi al funzionamento di una piattaforma e servizi digitali”, sembra possibile valutare una connessione con la categoria NFT in quanto questi, in taluni contesti tra cui a titolo esemplificativo il settore del gaming, hanno proprio tali caratteristiche in quanto necessari alla fruizione della piattaforma di gioco, accettati solo dal gestore della stessa, senza necessariamente capacità finanziaria ma emessi prevalentemente come oggetti di gioco. Potrebbe pertanto ritenersi che i Non Fungible Token possano rientrare nella categoria degli utility token come prevista dalla proposta di Regolamento, con conseguente applicazione della disciplina stabilità oggetto della proposta stessa.

La normativa MiFID II

Ci si chiede poi se alternativamente alla normativa MiCAR possa ritenersi applicabile la disciplina di cui alla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) inquadrando gli NFT come strumenti finanziari. Al riguardo occorre partire dall’assunto per cui, al di fuori della categoria di strumenti espressamente disciplinata dalla direttiva l’elenco (contenuto nel relativo Allegato 1, Sezione B), la relativa normativa non sia direttamente applicabile. Ancora, tale ipotesi appare di più difficile applicazione in relazione alle caratteristiche proprie degli NFT sopra richiamate, in parte incompatibili con quelle descritte dalla direttiva in cui vengono menzionati i caratteri della fungibilità, intercambiabilità ovvero replicabilità.

Non appare allora possibile equiparare tali asset alla categoria di strumenti finanziari, sebbene in talune specifiche ipotesi sembra non potersi escludere che essi possano ricadere nell’alveo della più ampia nozione di “prodotto finanziario”, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. u) del (TUF), quale “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”. Sul tema, proprio nell’ambito delle criptovalute, è più volte intervenuta la Consob, classificando alcune attività come volte a promuovere l’investimento in prodotti finanziari come confermato poi anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha qualificato alcune operazioni promosse da promotori finanziari su opere d’arte.

Il rapporto con l’antiriciclaggio

Risulta interessante altresì valutare l’applicabilità della normativa antiriciclaggio alla categoria NFT, nonché gli aspetti tributari connessi a tale fenomeno. Quanto alla prima questione, appare necessario esaminare primariamente se un NFT possa rientrare o meno nella definizione di valuta virtuale ovvero se tali asset abbiano le caratteristiche di essere una “rappresentazione digitale di valore” ed “accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio”. Inoltre, va valutato se possa ritenersi che gli NFT soddisfino l’esigenza di “scambiabilità” prevista dalla normativa.

Ebbene, con riguardo alla prima esigenza sembra non potersi escludere che gli NFT godano di un valore intrinseco poiché rappresentativi di un bene sottostante che può presentare plurime caratteristiche, da quella “reale” a quella “monetaria”; quanto alla seconda esigenza vi è maggiore scetticismo in quanto sebbene non possa negarsi che gli NFT siano scambiabili attraverso piattaforme oggi esistenti, ciò non può estendersi automaticamente a tutta la categoria di Non Fungible Token in quanto, in alcuni casi, non è possibile effettuare uno scambio attraverso la moneta corrente, così come non risulta del tutto soddisfatta l’esigenza della scambiabilità poiché non tutti i token potrebbero essere accettati come moneta di scambio classicamente intesa.

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Appare dunque possibile giungere alla conclusione che la normativa antiriciclaggio sia applicabile nei limiti sopra esaminati ed essere dunque esclusa in tutte quelle ipotesi in cui i token non hanno natura di mezzo di scambio ma piuttosto siano visti come mere rappresentazioni virtuali di beni sottostanti.

Gli aspetti tributari degli NFT

Quanto, infine, agli aspetti tributari applicabili al fenomeno NFT, al fine di individuare il regime fiscale applicabile è necessario esaminare il rapporto principale che regola la cessione del token. In particolare, nel caso in cui l’NFT rientri nell’alveo della cessione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del titolare in favore del soggetto interessato all’uso dell’opera, sarà necessario verificare se il primo, cedente, agisca a titolo professionale quale autore e, se sì, ricondurre l’operazione nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo con applicazione della relativa imposta diretta di cui all’art. 54 TUIR. Qualora si tratti invece di un’operazione posta in essere nell’ambito della normale attività imprenditoriale, avremo una prestazione rilevante ai fini del reddito d’impresa.

Le cessioni occasionali daranno luogo, da ultimo, alla generazione di un reddito diverso con applicazione dell’art. 67 TUIR per attività di lavoro autonomo o d’impresa occasionale. Ai fini dell’IVA, la verifica dovrà incentrarsi sulla riconducibilità o meno dell’NFT alla disciplina del diritto d’autore, valutando se si possa o meno ritenere che le prestazioni siano rilevanti in tal senso.

NFT e diritto d’autore

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la configurabilità degli NFT come opere tutelate dal diritto d’autore (di cui alla L. n. 633/1941 e successive modifiche), nonché la natura del discusso rapporto tra l’autore dell’opera – titolare dei diritti – e gli utilizzatori della stessa. Per la precisione ci si chiede se tale rapporto tra titolare e utilizzatore possa essere gestito mediante contrattazioni specifiche quali le licenze d’uso, comunemente utilizzate, e, se sì, come ciò possa dirsi coerente con la natura degli NFT e le modalità con cui questi vengono scambiati, ovvero, ad esempio, tramite smart contract.

Ebbene, quanto alla prima questione, pur in assenza di risposte certe circa la disciplina giuridica applicabile alla categoria degli NFT, appare plausibile ritenere che gli stessi siano tutelabili come opere dell’ingegno, considerato che queste ultime non possono più, ad oggi, intendersi come mere opere tangibili e dotate del requisito della fungibilità. Difatti, il progresso tecnologico che ha investito ed investe la società odierna impone di rivedere tale sistema di tutela in un’ottica che segua lo sviluppo digitale, e allo stesso tempo garantisca una protezione giuridica anche a quelle opere che non rispondano positivamente al requisito della materialità ma che, al pari delle prime, siano dotate dei requisiti minimi di originalità e creatività.

Rapporti tra autore e opera

Inoltre, aspetto non meno importante è quello relativo alla posizione dell’autore dell’opera al quale necessariamente è riconosciuta dalla legge una forma di tutela, sebbene non si possa negare che la natura propria degli NFT esponga il titolare a rischi inevitabili di lesione dei propri diritti, considerata la estrema rapidità della diffusione degli stessi tra gli utenti. Non sembra potersi escludere allora che anche gli NFT, al pari degli strumenti informatici, dei software o dei codici informatici, godano della protezione giuridica di cui alla legge sul diritto d’autore, seppur con delle inevitabili peculiarità e necessità di dettaglio dovute alla natura intrinseca di tale categoria di asset.

Quanto poi ai rapporti tra autore dell’opera e utilizzatori della stessa, questi risultano sicuramente di più difficile gestione rispetto ai comuni rapporti tra autore di un’opera tangibile, ovvero dotata di materialità e fungibilità e rinvenibile in capo ad una persona determinata. La ragione di ciò risiede da un lato nella natura intrinseca degli NTF come strumenti non fungibili e dall’altro lato nella rapidissima capacità di diffusione degli stessi tra un numero di utenti non determinabile ex ante. Ciò rende difficoltoso il controllo sulla circolazione di tali strumenti.

Ciò nonostante, in base alle odierne risultanze, appare plausibile ritenere che agli smart contract, quali strumenti di scambio degli NFT, possano – e debbano – essere incorporate licenze di sfruttamento economico dell’opera da parte del titolare dei diritti, in modo tale da permettere anche in tale particolare contesto di gestire i rapporti con gli utilizzatori. Ciò potrà e dovrà avvenire necessariamente con il supporto della blockchain quale tecnologia in grado di consentire, tra le altre cose, di certificare lo storico delle cessioni degli NFT tra gli utenti e, inoltre, di assicurare sempre una conoscenza e conoscibilità della paternità dell’opera.

Il settore dell’arte

Il settore dell’arte è tra quelli in cui l’hype riguardo al mondo NFT sta prendendo sempre più piede. Tale fenomeno sta prendendo due direzioni distinte, ognuna con i suoi attori. La prima è quella intrapresa dai musei, i quali hanno proceduto alla trasformazione delle proprie opere in NFT per poi venderle all’asta in modo da ricavare finanziamenti per il museo. Questa è stata proprio l’operazione posta in essere dalla Galleria degli Uffizi, la quale ha proceduto a trasformare in NFT, e poi vendere all’asta per una cifra di ben 140 mila euro, la versione NFT di un’opera di Michelangelo, il c.d. Tondo Doni.

Azioni come questa entrano nell’alveo di una generale trend di digitalizzazione di questo settore che ha subito un’accelerata a causa della pandemia, durante la quale l’esperienza museale tradizionale si è trasformata in online digital exhibitions fruibili da casa, anche grazie all’utilizzo di visori per la realtà aumentata. Le opere d’arte sono dunque state digitalizzate utilizzando strumenti differenti ma mai nessuno di questi potrebbe essere adatto quanto la tecnologia NFT nel riprodurre l’autenticità e, soprattutto, il valore dell’opera reale nel mondo virtuale. Ciò innanzitutto poiché, diversamente da ciò che tradizionalmente accade, questa permette il ricorso a metodi di certificazione nuovi, più efficienti ed affidabili che meglio garantiscano l’autenticità dell’opera.

Per quanto riguarda ad esempio la provenienza dell’opera e dunque la sua originalità, l’obiettivo è quello di fornire una garanzia sulla “corrispondenza” dell’identità dell’artista creatore dell’opera e del soggetto che, sulla Blockchain, vende l’NFT. Questo può anche essere anche qualcuno di diverso dall’ente museale o dall’artista, ad esempio un partner tecnologico, che viene delegato dal museo (o dall’artista) per la creazione dell’NFT, il quale dovrà poi fornire prova della sussistenza delle necessarie autorizzazioni a tal fine. La prova di tale “corrispondenza” può essere fornita in diversi modi, ad esempio, collegando un certificato di originalità allo smart contract che compone quell’NFT oppure rendendo pubblico il wallet address del museo o dell’artista, in modo da verificare l’identità del venditore. Tali prove possono anche essere “inserite” nell’NFT stesso ed in particolare nei “metadati” che lo descrivono.

Il ruolo della blockchain

In aggiunta, si acquisisce un ulteriore beneficio: dal momento che la blockchain è un registro “decentralizzato” e “distribuito” tra una rete di “nodi” (computer collegati alla rete) su ognuno dei quali è presente una copia di questo registro; così come non esiste una sola copia del registro non esiste neanche un solo certificato dell’opera (caricato, ad esempio, sui soli database del museo) ma ne esistono tante copie quanti sono i nodi di questa rete. Si fornisce in questo modo la massima garanzia di sicurezza, integrità e affidabilità del certificato medesimo contro ogni dispersione o manomissione dello stesso.

In seguito, una volta che l’NFT, dal wallet del suo creatore, verrà trasferito in quello dell’acquirente, si avrà un’ulteriore vantaggio, ossia quello della massima garanzia del compratore riguardo all’aver realmente acquisito la proprietà su quell’asset. Nel momento in cui il collezionista ha pagato l’ammontare di criptovaluta corrispondente al prezzo del bene, l’NFT verrà poi trasferito nel suo wallet e la transazione sarà immutabilmente registrata nella blockchain in cui l’NFT viene creato e scambiato. Infatti, ogni operazione avvenuta su blockchain (comprese la creazione e il trasferimento di token non fungibili) risulta verificabile su blockchain, un registro, appunto, distribuito e decentralizzato, che sostituisce invece quello centralizzato detenuto dal museo, il quale risulta meno “affidabile” dal momento che ogni dato relativo all’opera e ai suoi trasferimenti è controllato solo da quest’ultimo, a differenza invece della della blockchain in cui esiste una molteplicità di “nodi” della rete peer to peer (“rete di pari”) che verificano e gestiscono il registro.

L’opera NFT dunque, che nasce e “vive” su blockchain, risulta intrinsecamente connessa a tutti i dati relativi ai suoi trasferimenti che in quella stessa blockchain sono contenuti e che risultano quindi indissolubilmente legati al bene stesso, come se sull’NFT fosse stato “inciso” il nome del proprietario e di tutti i proprietari precedenti. Di conseguenza, non solo ogni NFT risulta completamente tracciabile ma viene anche garantita al massimo grado la titolarità dell’asset medesimo.

La proprietà del bene digitale

Tale titolarità sarà inoltre molto più semplice e agevole da provare anche in giudizio poiché ad ogni dato su blockchain (compreso ogni dato riguardante l’NFT quale ad esempio l’address del soggetto creatore, dell’acquirente, la data e l’ora del trasferimento, il prezzo e così via) vengono ricondotti effetti giuridici e sono utilizzabili come prova in giudizio ai sensi ai sensi dell’art. 20 C.A.D. (D. Lgs 82/2005) ed ai sensi dell’art. 46 del regolamento eIDAS, in quanto rientranti nella definizione di documento elettronico, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014), e di documento informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. p del C.A.D. Lo stesso valore giuridico ed efficacia vengono poi ricondotti anche alla “marca temporale”, ovvero la data e l’ora di registrazione del dato, come previsto dall’art. 8 ter l.12/2019.

Di conseguenza, Sebbene in uno spazio “ultra-condiviso” come quello online sia sempre stato difficile poter parlare di “proprietà” di un bene digitale, la tecnologia NFT, grazie alla massima garanzia di titolarità del bene, permette finalmente di riportare tale concetto anche nel mondo virtuale. Possiamo dunque vedere come L’NFT ben si presti a rappresentare digitalmente molte delle caratteristiche riconducibili alla versione analogica dell’opera: è un oggetto digitale unico (identificato con il suo codice hash), irriproducibile (ogni copia avrebbe un hash diverso) e immodificabile (altrimenti l’hash si modificherebbe automaticamente ad ogni, anche minima, manipolazione), garantendo così la massima originalità del bene. Difatti, ogni volta che viene fatta una copia o avviene una manomissione di quell’NFT, Il suo hash cambia, rendendo quindi evidente il fatto che si tratta di una contraffazione o di una riproduzione. Non potendo quindi essere riprodotto innumerevoli volte (e spesso senza controllo) come qualsiasi altro bene digitale, non subisce alcuna svalutazione e si garantisce dunque il mantenimento del valore dell’opera reale anche nel mondo virtuale.

NFT, perché i costi sono elevati

Ecco in questo modo spiegate le cifre da “capogiro” a cui questi beni vengono venduti, come quella di 140 mila euro a cui il Tondo Doni-NFT è stato battuto all’asta. Sebbene dunque notizie di tal specie possano inizialmente impressionare il grande pubblico, si è potuto osservare come ciò non sia del tutto ingiustificato e che, anzi, l’utilizzo della tecnologia NFT permette di dare garanzie simili (e in alcuni casi maggiori) rispetto a quelle già previste in riferimento all’opera “analogica”, tra cui il fornire nuove modalità di certificazione, protezione e gestione delle opere artistico-museali in grado di recare importanti benefici. Pertanto, tale tecnologia è in grado non solo di “de-congelare” gli asset valoriali del museo (ossia le opere che questi già possiedono) ma anche di “sfruttarli” e impiegarli ai fini della produzione di “valore” ulteriore quali finanziamenti ed altri vantaggi economici.

Ciò nonostante, è importante sottolineare un punto fondamentale, ossia che la versione NFT dell’opera non corrisponde, in alcuni casi, all’opera vera e propria (a meno che questa non “nasca” già sotto forma di NFT). Talvolta addirittura vengono vendute “porzioni” di opere, con la conseguenza di instaurare una “comproprietà” dell’opera in questione. Inoltre, aspetto ancora più rilevante, è il fatto che l’acquistare l’opera d’arte NFT (ad es. l’NFT del Tondo Doni) non equivale ad acquistare realmente il bene che ne è oggetto, ossia il quadro in questione. Con l’acquisto della versione NFT dell’opera quello che sicuramente si va ad acquisire è la proprietà su quell’asset digitale ma non si garantisce invece l’acquisizione di alcun diritto sul bene, a meno che ciò non venga previsto nelle condizioni di vendita dell’opera. E’ proprio per questo motivo che i termini e condizioni di vendita, così come il ruolo del giurista che le redige, sono di centrale importanza nello sviluppo di progetti nel merito ed è quindi fondamentale l’assistenza di un legale che, in particolare, conosca la tecnologia e ogni implicazione normativa derivante dalla sua implementazione.

Il caso delle opere native-NFT

Tutto ciò considerato, come precedentemente accennato, non esistono solo NFT rappresentativi di opere d’arte già esistenti ma anche opere d’arte che sono “native-NFT” e che vengono poi vendute (o battute all’asta) su marketplace crypto quali “Super Rare” o “Open Sea”. In piattaforme come queste gli artisti possono creare opere d’arte digitali e trasformarle poi in NFT attraverso una c.d. opera di minting, e venderle su blockchain interfacciandosi direttamente con il compratore. L’opera in questione viene in questo caso solo data in licenza e per di più una licenza limitata, non cedibile, non sub-licenziabile e royalty free.

Nello specifico, l’acquirente disporrà del solo diritto di esporre ed “eseguire” (se si tratta di un video) l’opera d’arte in questione ed infatti l’obiettivo principale è quello di dare visibilità agli artisti ed alle loro creazioni, sostenendo il loro lavoro creativo. Inoltre, spesso, viene prevista una revenue che viene corrisposta all’artista per ogni successivo trasferimento dell’opera – NFT. Questo anche in ragione dell’inapplicabilità della first sale doctrine stabilita da § 19, 17 U.S.C e riferita ai soli beni “reali”. Secondo tale dottrina, una volta comprata l’opera d’arte “analogica” se ne diviene il legittimo proprietario e conseguentemente l’autore non potrà dunque più vantare alcuna pretesa commerciale in tutti i suoi successivi trasferimenti.

Nel caso di digital property invece, secondo il diritto americano, non si parlerà mai di distribuzione dell’opera ma di “riproduzione”, nel senso che l’opera che viene venduta sarà sempre e solamente considerata come una copia. Proprio per questo motivo, la copyright law non risulta applicabile e l’autore non perderà le pretese nei confronti dell’opera originale e potrà sempre ottenere una revenue per ogni successivo trasferimento di questa. Sebbene questo non sia un aspetto positivo per il compratore dell’NFT, risulta tuttavia un grande vantaggio per il creatore del bene che ne è oggetto, soprattutto per gli artisti emergenti che necessitano maggiormente di finanziare una produzione artistica ancora agli albori.

L’impatto degli NFT sul settore della moda

Un altro settore che è stato interessato dal fenomeno NFT è quello della moda, ad oggi sempre più improntato su principi come “esclusività”, ”inclusività” ed “ecosostenibilità” che, come vedremo, possono sempre meglio trovare un proprio sviluppo e applicazione nelle potenzialità di questo strumento digitale. Partendo però dall’applicazione base, e forse più intuitiva, di tale tecnologia, si può osservare come questa possa venire utilizzata innanzitutto per la protezione della proprietà intellettuale dei designer. I disegni e bozzetti relativi alla fase di progettazione del capo o accessorio potranno infatti venire registrati in blockchain al fine del conferimento del diritto esclusivo di utilizzo dell’opera finita nonché il diritto di vietarne agli altri l’utilizzo come previsto dal codice delle proprietà industriale (artt. 38 e 41). Per di più, la marca temporale relativa alla data e all’ora di registrazione avrà validità giuridica e sarà utilizzabile come prova in giudizio (ai sensi dell’art. 8 ter l. 12 del 2019) in modo da evitare furti dell’idea e rivendicazioni future.

Inoltre, registrando il capo d’abbigliamento su Blockchain (sotto forma di NFT) e con questo anche tutti i dati relativi alla sua provenienza (ossia se sia davvero un prodotto di quel brand) nonché quelli relativi all’utilizzo di particolari metodi di produzione, non si fornisce solo al cliente un’importante garanzia di qualità del prodotto, le cui caratteristiche sono sempre verificabili accedendo al registro della blockchain, ma si favorirebbe anche il fenomeno del reselling (con tutti i vantaggi anche dal punto di vista ambientale). Questo perché, indipendentemente dai trasferimenti del bene (anch’essi registrati su blockchain), ogni acquirente avrà sempre accesso ad un registro che certifica con la massima affidabilità tutte le caratteristiche del bene e la sua originalità, evitando di dover diminuire il prezzo per mancanza di informazioni sicure e per il rischio di contraffazione che in questo caso verrebbe drasticamente diminuito.

Un esempio pratico

Riprendendo i principi cardine menzionati all’inizio da questo paragrafo e iniziandoci a soffermare sul primo, quello dell’esclusività, la particolarità propria dell’NFT di essere unico, irriproducibile, immodificabile e completamente tracciabile lo rendono adatto a trasporre, nel mondo virtuale, l’esclusività da sempre centrale nel mondo della moda. Pensiamo ad esempio ad un paio di sneakers NFT vendute nel famoso e-commerce decentralizzato RTFKT. Ogni NFT è corredato di informazioni specifiche che rendono quelle sneakers non riproducibili e quindi totalmente esclusive. Infatti, sebbene chiunque potrà vedere su internet la foto di quelle scarpe, scaricarla e diffonderla, solo il proprietario del NFT ne potrà disporre e ne potrà sfruttare il valore economico. Un NFT è infatti per sua natura unico e impossibile da riprodurre e da contraffare (altrimenti cambierebbe il codice identificativo di quell’NFT, o per meglio dire dello smart contract che lo costituisce).

Inoltre, il dato relativo alla titolarità del token (ossia il nome del soggetto proprietario), è intrinsecamente legata al token stesso, “scritta” nello smart contract che costituisce quell’NFT (nello stesso modo in cui la transazione d’acquisto risulta immutabilmente registrata in Blockchain). Di conseguenza, chiunque lo acquisterà sarà l’unico soggetto che potrà vantare la proprietà di quel bene, aumentando al massimo il grado di ”esclusività” di quell’oggetto. L’effetto estremamente positivo è quello di poter così ricreare, in un contesto digitale, la stessa esclusività propria del mondo del fashion nella sua versione analogica. Infatti, più la collezione NFT sarà a tiratura limitata (e quindi più risponderà alle esigenze di scarsità digitale) più ne aumenterà il prezzo, soprattutto quando progetti di questo tipo vengono portati avanti da case di moda già molto conosciute dal grande pubblico.

NFT e insider trading, rischi di un nuovo fenomeno tra etica e legge

Inoltre, a differenza che i capi d’abbigliamento del mondo reale, questi possono essere venduti a prezzi molto più modesti dal momento che può non esistere alcun bene “fisico” (con i relativi costi di produzione). In questo modo, si ha la possibilità di rendere tali brand più accessibili ai clienti.

Le applicazioni degli NFT per la Moda

Gli utilizzi e le implementazioni possibili sono molteplici. Innanzitutto, alcune case di moda hanno proceduto alla creazione di capi e accessori formato NFT che possano essere “indossati” digitalmente tramite l’utilizzo di realtà aumentata. Ciò viene ad esempio reso possibile grazie all’utilizzo di filtri (come previsto nel progetto di Alessandro Michele per le scarpe-NFT Gucci) oppure, come ideato da Tribute brand, modificando una foto che viene fornita dall’acquirente in modo che il capo digitale venga “cucito addosso” al compratore come se l’avesse davvero indossato quando la foto è stata scattata.

In questo modo viene innanzitutto lanciato un importante messaggio di inclusività poichè questi capi digitali non hanno taglie o vestibilità ma possono essere adattati alla fisicità di chiunque, indipendentemente dal fisico, dal sesso e da ogni altra particolarità fisica. In questo modo, Il nostro “avatar digitale” non proverà mai la sgradevole sensazione di indossare un capo troppo stretto. Inoltre, la digitalizzazione degli item nel settore fashion ha un importante vantaggio in tema di sostenibilità ambientale. Se si pensa che per la produzione di un capo d’abbigliamento si impiegano circa 10 mila litri d’acqua, per non parlare poi delle emissioni di CO2 e dei vari costi di produzione, compresi quelli per le materie prime, i benefici sono tutt’altro che indifferenti. Ovviamente ciò andrà sempre commisurato alle emissioni prodotte dai computer utilizzati per la risoluzione dei calcoli algoritmici necessari a “far funzionare” la blockchain, con la conseguente necessità di trovare algoritmi più “sostenibili” sotto questo punto di vista.

In aggiunta, la compravendita dell’NFT potrebbe valere quale preordine del bene “fisico” di modo che, a seconda degli NFT acquistati relativi a quel capo, verranno poi prodotti altrettanti beni nel mondo reale senza evitare sprechi. In questo caso l’NFT, così configurato, rientrerebbe precisamente nella definizione di “titolo rappresentativo di merci” ai sensi dell’art. 1996 cc poichè, con l’acquisto dell’’NFT, si diviene titolari del diritto al possesso e alla consegna della merce (ossia il capo “reale”), ed altresì il potere di disporre del bene mediante trasferimento del titolo, l’NFT. Infine, non si può non valutare come questo rappresenti un’enorme opportunità per gli stilisti, i quali devono sempre meno porre un freno alla loro creatività dal momento che non hanno nemmeno più il limite di cosa si possa “concretamente” realizzare.

Perché comprare NFT del settore Moda

Proprio per questo motivo stanno sempre più emergendo nuovi brand che improntano la loro attività proprio verso questi nuovi strumenti tanto che stanno nascendo quelle che vengono definite “digital fashion house” o aziende c.d. di “contactless fashion”. La domanda centrale tuttavia è sempre la seguente: perché comprare dei capi NFT che non posso realmente essere indossati o “mostrati” (perlomeno non nel mondo fisico)? Nel porre tale interrogativo sorge, a parere di chi scrive, un dato reale che è sempre meno possibile tralasciare, soprattutto dopo l’annuncio di Zuckerberg riguardo alla sua entrata nel “Metaverso” (mondo parallelo e virtuale), ossia che la vita delle persone si sta sempre più spostando nel mondo online e che i nostri alter-ego digitali (risultato dell’unione dei nostri profili e account utente, social e non, e dei dati che immettiamo e “produciamo” navigando in rete) sono ormai il modo in cui veniamo sempre più percepiti dagli altri e in cui vediamo sempre più noi stessi. La vita “digitale” prende sempre più il sopravvento su quella “reale” tanto che è ormai evidente come la versione virtuale di noi stessi non è poi così meno importante di quella materiale.

Digital Media e NFT

Il fenomeno NFT ha anche coinvolto il mondo dei digital media con la creazione e la vendita di video, foto e addirittura post social sotto forma di token non fungibili. Riportiamo qui alcuni esempi di progetti nel settore con i relativi, e tutt’altro che insignificanti, prezzi di vendita. Il Co-founder e CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha venduto il primo tweet su Twitter alla “modica” cifra di 2,5 milioni di dollari ad un’asta di beneficenza. Uno dei primi video su Youtube,”Charlie Bit My Finger,” è stato invece trasformato in NFT e poi battuto all’asta per $760,999. Il fenomeno ha poi interessato il mondo dell’editoria. Lo scorso settembre “Vanity Fair” ha creato la prima “copertina NFT” raffigurante la cantante Elodie, che è stata poi venduta all’asta ad un prezzo di 25 mila dollari impiegati poi in aiuti per le profughe afgane. Il giornalista del “New York Times” Kevin Roose ha trasformato in NFT e messo all’asta un suo articolo che riguardava proprio tale nuova tecnologia con circa 560.000 dollari di ricavi.

Se pensiamo all’enorme problema del finanziamento del mondo dell’editoria ed in particolare a quello della remunerazione dei giornalisti, da tempo ormai spesso sottopagati e costretti a scrivere articoli con il fine principale di fare più “click” possibili, questi potrebbero così finalmente ricevere un giusto compenso per il lavoro svolto, riuscendo così a garantire un servizio di informazione di qualità maggiore e ad evitare il massivo ricorso alla pubblicità.

NFT e social network

Tale logica può inoltre essere applicata anche nel mondo dei social network, con l’acquisizione di ulteriori vantaggi. Stanno infatti avendo sempre più diffusione le c.d. social media Dapps, ossia social media che vengono costruiti e che operano all’interno della blockchain. In questo caso, Il notevole vantaggio è che il software verrà eseguito non su un solo server ma in maniera decentralizzata e disintermediata su tutti i sistemi collegati alla rete peer to peer che costituisce la Blockchain. Proprio per questo motivo, è possibile dunque garantire un minor rischio di rallentamenti del traffico o di interruzioni dovuti alle elevate interazioni da parte degli utenti in modo da evitare episodi come quello, recentissimo, di un downtime di Whatsapp che ha messo KO il servizio per quasi un giorno intero.

Riprendendo poi il tema precedente relativo all’utilizzo di tale tecnologia come occasione per retribuire adeguatamente i creatori di contenuti creativi, lo stesso approccio può essere applicato non solo ai giornalisti ma anche agli utenti social, i quali potrebbero venire retribuiti dagli altri utenti, qualora i loro post vengano particolarmenti apprezzati. Questo è infatti l’obbiettivo dello stesso Twitter che ha annunciato che sarà presto possibile inviare tips in criptovalute ai soggetti che si intendano remunerare per i contenuti pubblicati, permettendo ai singoli utenti, indipendentemente dal loro successo e notorietà, di ottenere guadagni dall’utilizzo dei social.

La gestione della propria immagine

Gli NFT possono anche essere utilizzati per la gestione e l’acquisizione di un controllo della propria immagine. Questa è l’idea da cui sono partite le due modelle Emily Ratajkoski e Kate Moss, le quali hanno sviluppato progetti nel settore. L’obiettivo era quello di riuscire a supervisionare e monitorare l’utilizzo, la diffusione e lo sfruttamento della propria immagine che spesso diviene oggetto di video o foto di paparazzi senza che queste possano poi autorizzare il loro utilizzo nelle varie testate e, soprattutto, usufruire dei vantaggi economici connessi alla diffusione e alla vendita di tali contenuti audiovisivi. Includendo la propria immagine in uno strumenti digitale immodificabile, irriproducibile, conferente la massima garanzia di titolarità del suo autore o acquirente (dato che risulta immutabilmente registrato e massimamente certificato in blockchain) e, soprattutto, completamente tracciabile come l’NFT, esse possono così acquisire un reale controllo sul contenuto che ne è oggetto.

L’utilizzo di questo “contenitore crittografato” permette dunque realmente di gestire la diffusione e lo sfruttamento dell’immagine ivi contenuta in modo anche da gestire in maniera controllata, organizzata e affidabile i diritti ad essa connessi. A seconda, infatti, delle condizioni di vendita che si stabiliscono e attraverso lo smart contract che costituisce quell’NFT si potrà prevedere che, per ogni trasferimento, venga corrisposta una percentuale del prezzo alla modella ed un’altra percentuale al fotografo, in modo che tutti possano ottenere ciò che gli spetta. Ciò soprattutto per le modelle che, acquisendo finalmente una retribuzione derivante da ogni utilizzo della propria immagine, che sarà in questo caso controllata, potranno “ricomprare se stesse” (per citare lo stesso slogan della Ratajkoski: “buying myself back”).

NFT e settore della Musica

Anche il settore musicale ha sviluppato progetti nell’ambito NFT. Questo, infatti, non solo si è dovuto reinventare con l’organizzazione di concerti in live streaming in cui addirittura l’artista è stato trasformato in avatar, ma anche aprirsi a orizzonti nuovi e più redditizi rispetto alla sola discografia. La prima applicazione è stata quella della trasformazione dei brani musicali in NFT che, sulla base dei termini e condizioni di vendita, andavano a conferire determinati diritti relativi al brano di riferimento.

I Belladonna, ad esempio, hanno stabilito che con l’acquisto della versione NFT di uno dei loro brani, il compratore andasse ad acquisire una co-proprietà sull’opera musicale di riferimento, con il risultato che questi avrebbero dovuto chiedere l’autorizzazione dell’acquirente per ogni sfruttamento o successivo trasferimento del brano in questione. In questo caso, quelli che vengono conferiti saranno però sempre e solo “parziali” diritti di copyright sul brano, così come previsto dalla normativa di riferimento, la quale prescrive che l’acquirente di un’opera coperta da proprietà intellettuale non acquisirà mai un totale e assoluto diritto di copyright sul brano poiché un certo controllo (economico e non) deve sempre essere mantenuto anche dal suo creatore-autore. I vantaggi relativi all’utilizzo di tale tecnologie per la gestione dei diritti relativi all’attività artistica è stata ben compresa dalla SIAE la quale, grazie ad una partnership con la blockchain di Algorand, ha avviato un progetto per la creazione di NFT rappresentativi di diritti di oltre 95 mila autori, in modo che questi vengano amministrati in maniera più sicura ed affidabile.

Dal momento che, inoltre, l’NFT non è altro che uno smart contract, ossia un programma informatico eseguito in maniera automatica e decentralizzata su blockchain, quest’ultimo potrebbe venire utilizzato per automatizzare la gestione dei diritti relativi a quel brano, in particolare quelli economici. Il brano-NFT potrebbe essere costruito in modo da conferire in automatico le revenue relative ad ogni successivo trasferimento del bene in modo da garantire al massimo grado una corretta e idonea remunerazione degli artisti. In altri casi invece, l’NFT è stato venduto all’interno di pacchetti che comprendevano anche l’acquisto di beni “fisici” come ad esempio il merchandising dell’artista o il disco fisico (come nel progetto realizzato da Mahmood per l’uscita del suo nuovo progetto discografico “ghettolimpo”), oppure un pass backstage per il concerto (come nell’operazione portata avanti dai Kings of Leon).

Progetti di questo tipo offrono anche una significativa opportunità, ossia quella di aumentare l’engagement dell’artista con la propria fanbase. Difatti, il fan-acquirente si trova a divenire l’unico e solo proprietario di un oggetto digitale raro o persino unico al mondo prodotto dall’artista. Un oggetto di questo tipo, seppur digitale, assicura un’esclusività tale da instaurare una connessione più intima tra i due. In tutte queste operazioni e progetti vengono inoltre sempre più in rilievo importanti profili giuridici come quello riguardante quale sia la normativa di riferimento oppure l’applicabilità o meno del diritto di recesso, nonché il coordinamento con le norme antiriciclaggio e il regime di tassazione di tali operazioni.

Criptovalute come retribuzione

Proprio per questo motivo, nello sviluppo di tali progettualità, diviene di fondamentale importanza il coinvolgimento di legali esperti in queste tematiche e soprattutto ben coscienti delle particolarità e delle questioni poste dall’utilizzo di tali tecnologie, di modo da evitare di porre in essere operazioni non compliant o l’insorgere di problematiche future. L’entrata degli artisti nel settore crypto non si ferma però alla sola tecnologia NFT ma si estende anche al prevedere, come prospettato da Achille Lauro, l’utilizzo delle criptovalute come metodo di remunerazione dei propri contratti ed in particolare l’utilizzo di una propria criptovaluta (con la relativa blockchain) creata appositamente a tal fine.

Piattaforme di servizi NFT

Le piattaforme che offrono servizi nel panorama dei non fungible token non garantiscono tutte gli stessi diritti agli utenti che creano e compravendono un bene digitale unico (NFT), soprattutto per quanto riguarda la concessione o meno dei diritti d’autore. Difatti, dall’analisi dei termini di servizio delle principali piattaforme, in particolar modo di marketplace come OpenSea, si evince come nel momento in cui viene creato un NFT, viene concessa una licenza esclusiva esente da royalty da conferire alla piattaforma stessa. È evidente come OpenSea concede agli utenti solo ed esclusivamente i diritti morali e i diritti connessi all’opera creata, mentre i diritti patrimoniali restano tutti in capo alla piattaforma stessa anche successivamente alla compravendita dell’NFT.

Al contrario, altre piattaforme, come SuperRare oppure KnowOrigin, riconoscono ai proprietari delle opere un diritto di copyright esclusivo anche dopo essere state vendute, non riconoscendo nessun diritto parziale agli acquirenti. La principale novità è caratterizzata quindi dalla “titolarità libera” in base alla quale il soggetto proprietario dell’NFT può usare, godere, mostrare e disporre senza alcuna interferenza da parte di terzi, talvolta anche successivamente al trasferimento. Ciò è in netta contrapposizione con il modello di licenza della proprietà intellettuale online, il cui detentore ha il potere permanente di dettare come il licenziatario di una data copia possa utilizzare la stessa.

Le differenze principali tra questi marketplace riguardano sicuramente la concessione o meno dei diritti d’autore, più o meno ampi, ai creatori delle opere. Come abbiamo visto, difatti, nel caso di OpenSea, la piattaforma dichiara di essere sub licenziante dell’opera e, quindi, la titolarità di questa sarà sempre e comunque legata alla piattaforma stessa che l’ha creata, mentre nel caso di SuperRare o KnowOrigin tutti i diritti vengono riconosciuti in capo al creatore.

NFT per Gaming e Musica

Negli ultimi anni nel mondo del gaming si è assistito allo sviluppo di numerosissimi giochi e videogame basati sulla tecnologia blockchain: basti pensare ai famosissimi CryptoKitties, agli ettari di The Sandbox e agli avatar di DecentraLand; Recentemente è “esplosa” però la moda degli NFT. Le prime ad essere incuriosite dalla nuova tecnologia sono state le società sportive, solitamente poco interessate ai prodotti digitali, le quali hanno avviato importanti collaborazioni con le aziende informatiche e quelle sviluppatrici di videogame realizzando videogiochi e oggetti da collezione di svariato tipo. Nella gran parte dei casi, gli NFT sono beni “costruiti” dall’utente all’interno del gioco o dagli stessi sviluppatori che possono essere scambiati – in game – per un maggiore divertimento. Nel fare ciò possono altresì essere utilizzate piattaforme di terze parti come ad esempio OpenSea.

In tutti questi casi l’utente diviene il reale proprietario non solo dell’NFT ma anche del bene digitale ad esso connesso. Tuttavia, in altre circostanze l’utente acquirente mantiene solo ed esclusivamente il diritto di licenza, mentre il copyright e la proprietà del bene che ne è oggetto rimangono in capo ai creatori (spesso gli sviluppatori). Come specificato in precedenza, le società sportive, come l’NBA e la Lega di Serie A sono state tra le prime realtà a creare beni unici (NFT) digitalizzando video e/o foto che mettono in risalto momenti memorabili delle partite di calcio o di basket. Purtroppo però ci sono anche aspetti negativi legati al riciclo di denaro e, difatti, la direttrice del programma di gestione della criminalità finanziaria presso il Middlebury Institute of international Studies, ha sottolineato come su “NBA Top Shot” “anche l’attività di negoziazione più irregolare potrebbe apparire ordinaria, autentica o tipica”.

Nel mondo della Formula 1, invece, è stato sviluppato un vero e proprio videogame su blockchain che permette agli utenti di acquistare una monoposto esistente o di crearne una completamente personalizzata. Un altro settore dove gli NFT hanno avuto grande successo è poi quello del fantacalcio. La piattaforma Sorare infatti, ha creato per gli utenti dei premi sia in “Collectibles” che in “Ether”, che potranno essere scambiati liberamente anche su piattaforme terze. È evidente che siamo di fronte ad un cambio radicale di strategia da parte delle piattaforme, poiché si è passati da logiche “play to win” a “play to earn” dove gli utenti concorrono per ottenere premi che poi potranno esporre sulle loro “bacheche” come propri trofei.

Riguardo a quanto sopra esposto, la piattaforma Sorare, ad esempio, mette in guardia gli utenti sia riguardo ai diritti sui “collectibles”, i quali “rappresentano diritti di terzi che Sorare sfrutta in base a licenze concesse dai titolari dei diritti” (aggiungendo che “tutte le disposizioni contrattuali tra Sorare ed i titolari di tali diritti sono opponibili agli Utenti” a cui tali licenze vengono concesse) sia sugli obblighi fiscali e previdenziali necessari per la detenzione di crypto asset, stabilendo che “è responsabilità esclusiva dell’Utente dichiarare all’amministrazione fiscale e previdenziale competente i proventi derivanti dalle Vendite delle proprie Riscossioni”.

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