La guida

Tutto sulla lotteria degli scontrini: portale, estrazione dei premi e limiti alla partecipazione

Con un provvedimento congiunto, Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane dei monopoli hanno reso pubbliche le modalità di funzionamento della lotteria degli scontrini: ecco le regole

Pubblicato il 10 Mar 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

lotteria scontrini

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane dei monopoli con il provvedimento 80217/RU del 5 marzo hanno reso pubbliche le vere e proprie modalità di funzionamento (iniziali) della lotteria degli scontrini. Tante le novità e anche qualche aspetto inatteso.

Il portale lotteria

Era una notizia già rilasciata da qualche tempo, che adesso però ha un indirizzo ed una data ben precisa: il portale lotteria è online da lunedì 9 marzo 2020 (anche se non tutte le funzionalità sono disponibili). Tramite il portale lotteria il consumatore interessato potrà:

  • Registrarsi, lasciando gli eventuali contatti per comunicazioni (mail/PEC – n. cellulare per sms)
  • Richiedere il “codice lotteria”; un codice alfanumerico composto da otto caratteri (disponibile anche sotto forma di codice a barre) che costituisce a tutti gli effetti uno “pseudonimo” del consumatore che vuole partecipare alla lotteria. Infatti per partecipare all’estrazione sarà sufficiente comunicare il codice (o mostrare il codice a barre per un’acquisizione ottica per gli esercenti abilitati) senza necessità di ulteriore identificazione nel pieno rispetto della privacy.
  • Consultare gli acquisti connessi alla propria partecipazione alla lotteria degli scontrini, verificando gli “scontrini” rilasciati e i conseguenti “biglietti virtuali ricevuti”;
  • Verificare le vincite
  • Gestire i propri diritti in merito al trattamento dei propri dati (ovvero chiederne la cancellazione e quindi la disattivazione dei propri codici lotteria, inclusi quelli la cui estrazione deve ancora avvenire).

Nel caso in cui il consumatore dimentichi o smarrisca il codice lotteria potrà facilmente visualizzarlo nella propria area riservata oppure, in alternativa, ottenerne un altro accedendo nuovamente alla sezione “partecipa ora” del sito. Anche l’esercente potrà accedere ai propri dati (con l’esclusione dei codici lotteria comunicati) relativi alle partecipazioni alla lotteria dei propri clienti sull’ormai ben noto portale “Fatture e corrispettivi”, al fine di consentirne la verifica dei dati.

Estrazione dei premi e limiti alla partecipazione

A partire dal primo luglio 2020, ciascun euro di spesa verrà convertito in un “biglietto virtuale” che parteciperà a più estrazioni settimanali, mensili ed annuali. In verità per il 2020 ci saranno solo 6 estrazioni mensili oltre ad una estrazione annuale. È prevista l’estrazione mensile di 3 premi da 30.000 euro cadauno, l’estrazione annuale da 1.000.000 di euro e, a partire dal 2021, di 7 premi settimanali da 5.000 euro cadauno.Più ricchi i premi per chi partecipa all’estrazione aggiuntiva “zero contanti”, dove sono previsti non solo premi di importo più alto per i consumatori, ma anche per gli esercenti: un’estrazione annuale da 5.000.000 di euro (1.000.000 per gli esercenti), 10 premi mensili da 100.000 euro (10 da 20.000 per gli esercenti) e 15 premi settimanali da 25.000 (15 da 5.000 per l’esercente). La prima estrazione, relativa agli acquisti effettuati nel mese di luglio, si terrà il 7 agosto. Ci sono dei limiti:

  • Il numero massimo di “biglietti virtuali” ottenibili da un singolo acquisto sarà pari a mille. Ciò vuol dire che in caso di acquisti di importo superiore ai mille euro una parte della spesa andrà sprecata.
  • Non è ancora disponibile un sistema che permetta di partecipare alla lotteria con gli acquisti che permettono detrazioni fiscali (es. spese mediche) o che vengono certificati con fattura (elettronica o meno). Presumibilmente per motivi di tutela della privacy trattandosi di dati che, viaggiando necessariamente assieme al codice fiscale del consumatore, vanificherebbero la pseudonimizzazione offerta dal “codice lotteria”.

Purtroppo i limiti non finiscono qui.

Limiti all’estrazione “zero contanti”

A parer nostro il limite più anacronistico, se confermato, è sulle modalità di pagamento valide per fruire dell’estrazione della modalità “zero contanti”. Come già avevamo trattato in un precedente articolo, relativo all’obbligo di pagamento tracciato in materia di detrazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate al momento sta ignorando strumenti di pagamento innovativi alternativi ai contanti che stanno riscuotendo un buon successo tra esercenti e consumatori e che possono costituire un’alternativa pratica ed efficace all’utilizzo del contante. Purtroppo, almeno per ora, questa tendenza ad ignorare gli strumenti di pagamento innovativi pare continuare.

Se da un lato nei provvedimenti tecnici di solito (ma non sempre) si parla genericamente di “pagamenti elettronici”, il comunicato stampa del 6 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate parla chiaramente di: “…estrazione aggiuntiva “zero contanti” riservata a chi esegue gli acquisti con pagamenti elettronici (carte di credito e bancomat).” Il comunicato stampa parla espressamente di “Provvedimento di prossima emanazione”; speriamo che il nuovo provvedimento ci dia buone nuove, prendendo finalmente atto che alcuni di questi metodi di pagamento innovativi sono diventati estremamente diffusi ed in alcuni casi sono persino stati integrati nei Registratori Telematici più evoluti. Non c’è davvero motivo per cui non debbano essere considerati pagamento tracciato ai fini della lotteria.

Calendario delle estrazioni

Le estrazioni mensili avverranno il secondo giovedì del mese, saranno sorteggiati gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese dovesse coincidere con una Festività nazionale l’estrazione sarà rinviata al primo giorno feriale successivo. La prima estrazione sarà effettuata venerdì 7 agosto. Le successive estrazioni avverranno:

  • Giovedì 10 settembre
  • Giovedì 8 ottobre
  • Giovedì 12 novembre
  • Giovedì 10 dicembre

Le data della prima estrazione annuale verrà definita con Procedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad inizio 2021 e riguarderà gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1^ luglio 2020 e sino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020.

La data delle prime estrazioni settimanali del 2021 sarà giovedì 14 gennaio 2021 e riguarderà gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria da lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 23:59 di domenica 10 gennaio 2021.

Le successive estrazioni settimanali avverranno ogni successivo giovedì con riferimento agli scontrini trasmessi e registrati nella settimana precedente, anche in questo caso, in caso di Festività nazionale, l’estrazione sarà spostata al primo giorno feriale successivo.

La riscossione dei premi

La notizia formale della vincita verrà data dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le seguenti modalità:

  • prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica certificata se inserito nel portale lotteria: in questo caso il vincitore dovrà comunicare le modalità di pagamento prescelte entro 90 giorni dalla ricezione della PEC, a pena di decadenza.
  • Se l’indirizzo di posta elettronica certificata non fosse stato inserito oppure, qualora inserito, non fosse più valido o la casella fosse piena, il vincitore riceverà una raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza disponibile dell’ANPR – Anagrafe Nazionale della popolazione residente o in Anagrafe Tributaria: in questo caso il vincitore dovrà recarsi presso l’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento prescelte entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata A/R, a pena di decadenza.

I soggetti che abbiano indicato un numero di cellulare all’interno dell’area riservata, in caso di vincita, riceveranno un sms. Nel caso la registrazione all’area riservata del portale lotteria sia stata effettuata utilizzando SPID o Cns, Fisconline, o Entratel la verifica di un’eventuale vincita potrà avvenire direttamente all’interno della stessa area riservata. Il pagamento del premio potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con un assegno circolare non trasferibile.

Cosa succede se il vincitore non si attiva entro i termini

I premi non saranno più reclamabili e concorreranno alla formazione di ulteriori premi annuali da stabilire con atto del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nell’apposita sezione del portale lotteria potranno essere visualizzati i premi non più reclamabili selezionando le date delle estrazioni interessate.

I consigli

Alla luce di quanto sopra esposto vogliamo richiamare l’attenzione su alcuni punti:

  • l’importanza di possedere un’identità digitale SPID che permette una agevole registrazione e un’immediata possibilità di consultazione della propria area riservata per la verifica di eventuali vincite;
  • il monitoraggio del proprio indirizzo di posta elettronica certificata: il rischio di non avere attivato semplici modalità di consultazione (magari sul proprio smartphone) può essere quello di non ricevere un’eventuale comunicazione di vincita entro i 90 giorni previsti, a pena di decadenza, è bene ricordarlo, per reclamare i premi;
  • attenzione ad eventuali avvisi di giacenza di lettere raccomandate presso il proprio domicilio.

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