È valida la notifica PEC riferita ad un contenzioso estraneo alla professione del destinatario, eseguita al domicilio digitale presente in INIPEC e/o Reginde?
Proviamo a rispondere al quesito, percorrendo una serie di step.
La legge 53/94 prima delle modifiche del decreto legislativo 149/22
Relativamente al tema che ci occupa è doveroso precisare come, prima delle novità introdotte dal decreto legislativo 149/2022, nessun impedimento il legislatore pone alla possibilità di notifica tramite PEC il cui contenuto sia estraneo all’attività professionale esercitata dal professionista, motivo per il quale sarebbe corretto sostenere che la stessa sia (tacitamente) consentita.
A ciò deve aggiungersi che Inipec e Reginde sono pubblici elenchi validi dai quali estrarre l’indirizzo PEC del destinatario della notifica, così come disposto dall’art. 16 ter del decreto-legge n. 179/2012 e che, per tale ulteriore motivo, una volta individuato l’indirizzo PEC del professionista, qualsiasi notifica sarebbe valida a prescindere dal fatto che il contenuto sia riferibile o meno all’attività professionale del destinatario.
Il parere del Garante per la protezione dei dati personali
Di diverso avviso è il Garante per la protezione dei dati personali il quale, nel parere del 27 ottobre 2021, sostiene che i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell’ordine professionale di appartenenza, in quanto “potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista” e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari.
Il caso in esame riguarda contravvenzioni al codice della strada notificate a indirizzi pec assegnati dai Consigli dell’ordine professionale, che sono tuttavia visibili anche al personale che collabora con l’intestatario della pec (es. praticanti, segretari di studi professionali); nel parere si legge altresì che:
- la notifica del verbale a mezzo PEC non è obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC”;
- tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l’INAD. L’art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l’iscrizione automatica nell’INAD del domicilio digitale presente nell’INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.
La giurisprudenza
Vediamo ora come si è espressa la giurisprudenza.
Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019 (contraria)
Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all’impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l’inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l’atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.
Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 128, 27.01.2016 (favorevole)
Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d’Appello di Torino ritiene valida la notifica PEC pur se estranea all’ambito imprenditoriale.
Il caso che si è posto all’attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l’inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell’art. 15, III comma, l. fall.
Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall’operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare.
In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall’art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado.
Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d’Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria.
Tribunale di Bologna, ordinanza del 07.07.2021 (contraria)
“…Omissis… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all’indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell’articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l’attività professionale del resistente…Omissis”.
L’art. 3 ter della legge n. 53/94
L’introduzione dell’art. 3 ter nella L. 53/94, così come disposto dal decreto legislativo 149/2022, è destinato a far chiarezza o a rendere ancora dubbi e incertezze sulla possibilità o meno di utilizzo di PEC professionale per notificare atti estranei a tale attività?
Ad avviso di chi scrive, appare evidente che il riferimento al pubblico elenco INAD, come contenuto nell’art. 3 ter comma 1 lettera b) della L. 53/94, letto e interpretato in coerenza con quanto stabilito dalle linee guida Agid del luglio 2022;
dall’attenta lettura di tali linee guida si evince che i professionisti che hanno già l’obbligo di essere presenti in INIPEC e quindi REGINDE saranno obbligatoriamente presenti su INAD o con il medesimo indirizzo PEC o con indirizzo PEC diverso da quello comunicato al COA di appartenenza; ciò, inequivocabilmente fa desumere la volontà del legislatore di consentire le notifiche PEC L. 53/94 anche per atti non attinenti all’attività svolta dal professionista, a condizione però che l’indirizzo PEC utilizzato per la notifica sia quello presente in INAD.
Ad oggi, però, INAD, non è attivo e quindi non è consultabile e ciò non dovrebbe consentire, fino alla sua attivazione, le notifiche PEC L. 53/94 anche per atti non attinenti all’attività svolta dal professionista, posto che sarebbe impossibile individuare l’indirizzo PEC del professionista da utilizzare per la notifica di atti quale “semplice” cittadino;
In virtù del “doppio binario” e quindi dell’applicazione dell’art. 3 ter solo per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, interpretando la volontà del legislatore, si dovrebbe desumere la preclusione di effettuare notifiche PEC relative a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della citata disposizione.