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Valore legale della firma digitale, le norme e tutti i chiarimenti

La firma digitale e la firma elettronica qualificato hanno lo stesso valore legale della firma autografa, la firma elettronica avanzata è utilizzabile solo per determinate tipologie di contratti o accordi: le norme e la giurisprudenza

Pubblicato il 31 Ago 2018

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Il rapporto fra firma digitale, firma elettronica e firma autografa dal punto di vista legale può essere controverso: una recente sentenza del Tar Calabria ha preso posizione sulla validità della partecipazione a una gara che veniva inficiata dalla mancanza di firma digitale pur in presenza del documento cartaceo con firma autografa. Le regole sul valore legale della firma digitale sono rese più stringenti dall’ultima versione del Cad, per quanto riguarda ad esempio l’autenticazione dei documenti informatici, e in generale continua a essere oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza. Vediamo una sintetica guida al valore legale della firma digitale.

La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», e «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Per dirla in termini molto semplici, ha il valore di una firma autografa, considerazione che invece non vale per tutte le tipologie di firma elettronica. Il riferimento giuridico fondamentale per distinguere il valore legale della firma è l’articolo 20 del Cad, in base al quale il documento informatico ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, equivalendo quindi una scrittura privata valida, quando ha «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata».

Tipologie di documento e valore della firma

Una semplice firma elettronica, dunque, non costituisce prova di autenticità e integrità. La firma elettronica avanzata, Fea, ha invece (definizione Agid) le seguenti caratteristiche: riconducibile univocamente al firmatario e idonea ad identificarlo, è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo, è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. Un ulteriore livello di sicurezza è dato dalla firma elettronica qualificata (Feq), che oltre a tutte le caratteristiche sopra esposte è anche creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica, ed è basata su un certificato elettronico qualificato con effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. Quest’ultima definizione è fondamentale, perché riconosce esplicitamente alla Feq il valore della firma autografa.

Attenzione: anche la firma elettronica avanzata, come visto sopra, può avere valore autografo, rendendo quindi autentico un documento informatico. Ma rispetto alla firma elettronica qualificata ha un livello di sicurezza inferiore, e di conseguenza non ha sempre lo stesso valore giuridico. Si può utilizzare la firma elettronica avanzata in tutti i contratti fra le parti o in altri atti specificamente previsti dalla legge (elencati nell’articolo 1350 del codice civile, comma 13) come l’atto costitutivo di una società, le convenzioni matrimoniali, donazioni, accordi fra le parti.

E’ invece necessaria la firma elettronica qualificata o la firma digitale per qualsiasi tipo di contratto relativo a operazioni immobiliari. Così come deve essere sempre qualificata o digitale la firma del pubblico ufficiale su un qualsiasi atto. La firma invece dei contraenti, può essere anche firma elettronica avanzata.

Appalti e firma digitale, la sentenza

E’ interessante notare come la giurisprudenza si occupi anche del problema opposto ovvero della validità del documento cartaceo, firmato a mano, in mancanza di firma digitale. Una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha dato ragione a un concorrente di una gara d’appalto che era stato escluso per la mancanza di un firma digitale alla documentazione richiesta. La stazione appalatante aveva chiesto un’integrazione documentale, e l’impresa, si legge nella sentenza 1291/2018, ha reso disponibili i dati mancanti mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in cartaceo e trasformata in documento elettronico pdf, con in allegato copia del documento d’identità del sottoscrittore». Nel momento in cui il documento è stato caricato nel sistema, è stata omessa la firma digitale (per errore). Risultato: impresa esclusa dall’appalto. Il tribunale ha stabilito che «la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto». Ma l’articolo 65 del Cad prevede che le istanze telematiche presentate alle pubbliche amministrazioni siano valide anche quando «sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità». Come è avvenuto nel caso specifico. Quindi, l’esclusione dall’appalto in questo caso si configura come «un provvedimento connotato da un inutile formalismo, come tale recessivo rispetto alle recenti evoluzioni normative -eurounitarie e nazionali- e agli attuali approdi giurisprudenziali, orientati a preservare in un’ottica sostanzialistica la concorrenza tra operatori economici, in un perimetro di regole chiare, nonché tassative quanto alle ipotesi di esclusione».

I documenti delle PA

In generale, nel caso di istanze presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, in base alla normativa (sempre l’articolo 65 del Cad) sono valide firma elettronica avanzata, qualificata, e digitale, ma anche altre tipologie di identificazione, come Spid, oltre alla sottoscrizine unitamente alla copia del documento di identità.

La firma digitale, valore legale nel tempo

Un altro aspetto giuridico rilevante è rappresentato dalla validità della firma digitale nel tempo. Il meccanismo della firma digitale prevede che il certificato (che identifica il titolare) abbia un periodo determinato di validità, e possa essere sospeso, o revocato. E’ un problema che, come è facile intuire, non si pone con una firma autografa, il cui valore giuridico resta immutato nel tempo. Per garantire la validità di una firma digitale in un momento successivo a quello di validità del certificato, è necessario collocare con precisione il documento nel tempo dimostrando che la firma digitale, si legge nelle Linee Guida Agid, «è stata prodotta in un momento in cui il certificato era ancora valido». Bisogna quindi utilizzare il servizio di marcatura temporale (che consente di datare un documento), che i certificatori sono tenuti a fornire. Un altro sistema può essere rappresentato dall’utilizzo della posta elettronica certificata, che consente di collocare nel tempo il documento.

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