La voluntary disclosure consiste in una denuncia all’Amministrazione fiscale da parte di contribuenti che detengono illecitamente capitali in Paesi esteri e intendano regolarizzare la propria posizione. Il termine collaborazione volontaria indica proprio il gesto di autodenuncia da parte di tali contribuenti, che “volontariamente” scelgono di collaborare con il Fisco ammettendo i loro illeciti e provvedendo a porvi rimedio.
Vediamo come funziona la voluntary disclosure, la normativa di riferimento e che cos’è la voluntary bis.
Che cos’è la voluntary disclosure
La voluntary disclosure è un’autodenuncia da parte dei soggetti che detengono all’estero investimenti e attività di natura finanziaria, anche indirettamente o per interposta persona, relativamente ai quali sia stata omessa la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto; da qui il nome voluntary disclosure, cioè collaborazione volontaria. Come ha affermato l’Agenzia Entrate[1], la finalità perseguita dal legislatore è quella di “… consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l’avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, secondo le linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).”
Questo strumento è stato introdotto a partire dal 2015 con la legge numero 186 del 2014, per sanare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014. Dopo alcune modifiche apportate tra 2015 e 2016, con il successivo articolo 7 del decreto legge numero 193 del 2016 è stata avviata la voluntary disclosure bis, che ha esteso il suo ambito di azione alle violazioni commesse tra il 24 ottobre 2016 e il 31 luglio 2017.
La voluntary disclosure come tema e proposta torna periodicamente in auge. A giugno 2020 infatti, il Comitato di esperti voluto dal Governo e guidato da Vittorio Colao ha consegnato alla Presidenza del Consiglio un documento intitolato “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022 che ne riproponeva – tra l’altro – una riapertura includendo anche la possibilità di sanare i contanti detenuti in Italia, in vista della auspicabile stretta sulla loro circolazione. Nella bozza di Legge di bilancio 2021 approvata a ottobre 2020 e pronta a novembre 2020 per essere valutata dal Parlamento, non sembravano emergere novità al riguardo.
Il reato di antiriciclaggio
L’articolo 3 del D.L. della citata legge del 15 dicembre 2014 n. 186 introdusse il nuovo articolo 648 ter.1 del Codice penale relativo al reato di autoriciclaggio, a norma del quale chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla commissionedi tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è soggetto alla reclusione reclusione da due a otto anni e multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
La reclusione è ridotta da uno a quattro anni e la multa da 2.500 euro a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità derivano da un reato per cui è prevista una pena inferiore ai cinque anni di reclusione.
Invece non sono punibili le condotte per cui il denaro è destinato all’uso personale.
La pena viene ridotta fino alla metà per coloro che fanno in modo di evitare ulteriori gravi conseguenze oppure aiuti con le prove del reato e per individuare dove si trova il denaro illecitamente ottenuto.
Il profilo oggettivo del reato riguarda il denaro o gli altri beni, l’azione richiesta per la configurazione del reato deve rientrare in una delle seguenti fattispecie:
Impiego | in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative | |
Sostituzione | ||
Trasferimento |
Come funziona la voluntary disclosure
La legge del 2014 che introdusse la disciplina della voluntary disclosure differenziò tra:
- voluntary disclosure internazionale: come prevista dagli articoli 5 quater e 5 septies della legge del 2014, permise o di regolarizzare la posizione di chi ha violato gli adempimenti dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale o che si erano astenuti dall’indicare nella dichiarazione dei redditi l’ammontare di investimenti detenuti all’estero
- voluntary disclosure nazionale: prevista dall’articolo 1 comma 2 della legge 186 del 2014 permise ai contribuenti obbligati o no agli adempimenti dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale di definire le violazioni riguardanti:
- imposte sui redditi e addizionali
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi
- IRAP imposta regionale attività produttive
- IVA Imposta sul valore aggiunto
- Dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
La voluntary disclosure come prevista dalla legge del 2014 consentiva di:
- ottenere sconti sulle sanzioni amministrative
- esclusione dalla responsabilità penale in ordine ai seguenti reati:
- Decreto legislativo numero 74 del 10 marzo 2000 articoli 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter, cioè reati tributari
- Articolo 648 bis codice penale cioè reato di riciclaggio
- Articolo 648 ter codice penale che punisce l’impiego di denaro e beni di origine illecita
- Articolo 648 ter.1 codice penale cioè autoriciclaggio
Nel corso del 2015 e del 2016 sono state attuate alcune modifiche normative.
Voluntary disclosure bis
L’articolo 7 del decreto legge numero 193 del 2016 ha avviato una seconda finestra temporale per l’autodenuncia, introducendo la voluntary disclosure bis. L’arco temporale previsto per l’utilizzo di tale strumento riguardava le violazioni commesse tra il 24 ottobre 2016 e il 31 luglio 2017, con possibilità di integrazione fino al 30 settembre 2017. La seconda chance è stata data sia per i casi di voluntary disclosure internazionale che nazionale.
Chi riguarda la voluntary disclosure
Alla prima voluntary disclosure potevano aderire:
- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Enti non commerciali
- Residenti in Italia
- Non residenti in Italia
Invece, la volutary disclosure bis ha riguardato solo i contribuenti che fiscalmente risiedono in Italia o che sono tornati in Italia dopo aver lavorato all’estero, se precedentemente inseriti nell’elenco dell’AIRE – Anagrafe degli italiani residenti all’estero o perché frontalieri.
Cause di inammissibilità voluntary disclosure
Per partecipare alla seconda finestra di autodenuncia, non bisognava presentare la richiesta per gli stessi motivi per cui si era magari presentata nella finestra temporale precedente. Oltre a ciò, erano considerate cause ostative all’accesso alla voluntary disclosure bis le seguenti circostanze:
- Se il contribuente autore dell’inadempienza aveva formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’autorità;
- Se l’autore della violazione aveva formale conoscenza di essere indagato o imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Questo perché l’intenzione del legislatore non era quella di considerare la procedura di voluntary disclosure come la possibilità di “correre ai ripari” quando si viene scoperti, bensì quella di un “ravvedimento” che, per conseguire effetti, doveva essere avviato in assenza delle circostanze formali che avrebbero potuto generare la conoscenza di indagini sui fatti oggetto di regolarizzazione. In sostanza, la norma è stata concepita come una possibilità per incentivare la trasparenza e la regolarizzazione dei capitali e dei beni illecitamente detenuti all’estero, nell’ambito degli strumenti per la lotta all’evasione e ai reati tributari e finanziari. Il valore dell’autodenuncia si fonda quindi sulla piena collaborazione onesta e l’ammissione dei propri errori, non al fine di “rimediare” una situazione compromessa.
Come fare domanda per la collaborazione volontaria
Per poter avanzare la richiesta di voluntary disclosure, bisogna accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel / Fisconline, personalmente o tramite intermediari qualificati come i commercialisti.
Quanto si deve pagare
Per la voluntary disclosure bis era previsto il pagamento in modo spontaneo da parte del contribuente, in seguito all’autoliquidazione delle somme dovute. Si poteva pagare in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in tre rate, la prima da versare entro quella data. Ovviamente se ciò non fosse avvenuto, sarebbero scattate le procedure dell’Agenzia delle entrate con conseguenti salate sanzioni.
Determinazione dei rendimenti
Sulle imposte dovute saranno applicabili gli interessi, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell’imposta ai qualisi riferiscono,fino alla data di effettuazione del versamento, applicando i tassi stabiliti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, e dall’articolo 6,comma 2, lettera d), del decreto ministeriale del 21 maggio 2009[2].:
- 2,75% per quanto dovuto entro il 30 settembre 2009
- 4% per quanto dovuto dal primo ottobre 2009 al 31 dicembre 2009
- 3,5 % per quanto dovuti dal primo gennaio 2010.
Se la media dell’ammontare delle attività per ogni periodo di imposta oggetto di voluntary disclosure non supera i 2 milioni di euro, per determinare le imposte dovute il contribuente ha la possibilità di avvalersi di una forma forfettaria dei beni detenuti all’estero illecitamente. In questo caso, il rendimento si può determinare applicando l’aliquota de 5% sul valore totale della consistenza di queste attività alla fine di ciascun anno, mentre l’imposta da versare si calcola con aliquota del 27%. Questa opzione deve essere richiesta dal contribuente stesso in sede di presentazione dell’istanza.
Sanzioni voluntary disclosure
Le sanzioni previste per le violazioni in ambito di monitoraggio fiscale consistono in:
- dal 3 al 15% del totale degli importi che non sono stati dichiarati
- dal 6 al 30 % degli importi non dichiarati (o dal 5 al 25 % per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009 per effetto delle modifiche al decreto legge numero 78 del 2009), con riferimento – spiega l’Agenzia delle entrate – “alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (cosiddetti Paesi black list)”.
Se le attività di violazione sono state condotte nei Paesi “black list”, la sanzione prevista nell’ambito della voluntary disclosure bis era del 3%.
Nel caso in cui la dichiarazione prevista per il monitoraggio fiscale viene presentata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto si applica una sanzione di 258 euro.
Conclusione
I condoni – perché, indipendentemente dal nomen, di ciò si tratta – dal non sono certamente un buon esempio. Però nel momento in cui il legislatore decide di cambiare atteggiamento, inasprendo le sanzioni e configurando nuove ipotesi di reato, il “condono” assume un connotato diverso, anzi può diventare lo snodo attorno al quale si giustifica il cambio di passo.
Si parla da tempo di limitazione all’uso del contante, un sistema di pagamento certamente non adeguato al contesto attuale e retaggio di tempi bui in cui l’utilizzo del contanti ha permesso le peggiori nefandezze. La questione è spesso dibattuta, e i difensori tirano in ballo questioni di libertà e di privacy, perché la tracciabilità dei pagamenti potrebbe favorire la costruzione della profilazione dei cittadini e delle loro “preferenze”, non solo sui consumi. Tuttavia ho il sospetto che i difensori della “libertà” spesso abbiamo scopi diversi da quelli proclamati, perché la tutela della privacy potrebbe avvenire – per esempio – trasferendo al database della Amministrazione Finanziaria soltanto i movimenti e non il beneficiario, e proteggendo i dati in maniera diversa, un po’ come tempo fa operava il segreto bancario.
Sta di fatto che appare sempre più indifferibile una più stringente regolamentazione della materia, con norme che riescano a contemperare le effettive esigenze dei cittadini. In quest’ottica, una riapertura della voluntary discolsure potrebbe rappresentare – oltre che una appetibile occasione per attrarre risorse alle casse dello Stato – l’opportunità per un nuovo inizio.
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Note
- Circolare 19/E del 12 giugno 2017 ↑
- Vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 giugno 2017, punto 2.1 ↑