Sulla questione della recente riforma del codice privacy, sono d’accordo con la posizione di Lorenzin, che si fa portavoce di posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha ragioneil Governo nel sottolineare che non si pone il problema se, come dice, non c’èalcun impegno a condividere dati sensibili non anonimizzati con le multinazionali. Ma se è così mi chiedo quale senso economico abbia l’investimento per le multinazionali. Mi spiego.
Da una parte credo che sia sacrosanta la battaglia di proteggere i dati sanitari dei cittadini e pazienti italiani. Dall’altra,invece,mi chiedo quanto e come questi dati potranno essere ceduti in modoveramente anonimizzato; e quanto sia utili averli anonimizzati, per chi deve trarne indicatori intelligenti. Sono perplesso sulle problematiche tecnichee sui possibili effetti collaterali: se anonimizzi troppo i dati, puoi arrivare a una diluizione tale da togliere senso all’investimento.
Al di là della dichiarazione di principio, quindi, credo che la coperta rischi di essere troppo corta. Se i dati non si anonimizzano allora sono interessanti per gli investitori e la ricerca, ma si aprono problemi di privacy e diritti dei cittadiniinteressati. Di contro se si anonimizzano davvero forse non è possibile farci business.
Questo per quanto riguarda i dati sanitari. Per altri tipi di dati, non sanitari, non ci sarebbe bisogno di anonimizzazione, quindi l’art. 110-bis è profondamente sbagliato e in contrasto con il venturo Regolamento Privacy UE che prevede quantomeno la legittimità del secondary use dei dati personali comuni per fini di ricerca. Peccato che la Legge europea italiana(L. 167/2017)non distingua tra dati sanitari e altri dati, e quindi rischi di danneggiare ricerca e mercato in generale. Al momento mi risulta che la legge abbia scatenato il panico tra gli istituti e i gruppi di ricerca che fondano le proprie attività sul principio di compatibilità delle finalità per scopi di ricerca scientifica. E, come detto, questo è proprio il problema più grave della nuova legge 167/2017.