Una piattaforma come Facebook può essere obbligata da un giudice nazionale a rimuovere commenti identici o equivalenti ad un commento precedentemente dichiarato illecito dallo stesso giudice. In pratica, in una situazione del genere Facebook dovrebbe mettere in piedi un controllo permanente del comportamento dei propri utenti in modo da evitare che essi carichino a ripetizione uno stesso contenuto illecito. Ne potrebbe derivare una sorta di monitoraggio continuo della piattaforma da effettuarsi attraverso filtri o misure tecnologiche sofisticate basate anche su AI, visto che l’intervento umano non sembrerebbe praticabile.
Si tratta certamente di una decisione molto importante che probabilmente influenzerà i lavori della prossima Commissione Europea, la quale ha già messo in agenda una possibile revisione delle norme sulla responsabilità degli intermediari online, piattaforme comprese.
Il caso è nato da una controversia accaduta in Austria, dove una parlamentare dei Verdi, Eva Glawischnig Piesczek, aveva chiesto che Facebook cancellasse un commento lesivo del suo onore nonché successivi post identici o equivalenti. Si trattava di fake news che imputavano alla parlamentare una posizione a favore del un reddito minimo per i rifugiati e che venivano ripetute varie volte, anche se in forme leggermente diverse.
Il giudice austriaco si è quindi posto il problema se non fosse necessario prevenire l’attività futura degli utenti diffamatori ed ha chiesto lumi alla Corte di giustizia, che ha la competenza nell’interpretare il diritto europeo pertinente, nel caso specifico la direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000731).
Tale direttiva prevede, all’art. 14, un meccanismo consolidato, conosciuto come “notice & take down”, secondo cui un operatore di hosting, quale Facebook, non è responsabile dei contenuti illeciti caricati da terzi qualora non ne sia a conoscenza o qualora, una volta informato, agisca immediatamente per rimuoverli.
Con la sentenza odierna la Corte europea ha esteso tale obbligo di rimozione a nuovi e futuri contenuti caricati sulla piattaforma, purché siano uguali o, a certe condizioni, equivalenti a quello che era stato inizialmente dichiarato illecito. Questa decisione sembra tenere conto delle peculiarità dei social network, dove la condivisione di contenuti può avvenire velocissimamente, nonché del fatto che sistemi di monitoring dei contenuti probabilmente già esistono, almeno nell’ambito delle piattaforme più grandi.
Si tratta di una sentenza importante e che fa scalpore, poiché sembra aprire un vulnus nel principio sancito dall’art. 15 della Direttiva 2000/31 secondo cui i prestatori di servizi online non dovrebbero essere obbligati ad un monitoraggio permanente delle risorse Internet attraverso le quali effettuano i servizi online (c.d. “no monitoring obligation”).
Si tratta di un principio fondamentale per la rete Internet, il cui obiettivo principale è quello di garantire che gli utenti possano scambiarsi informazioni in Rete senza essere monitorati o censurati da alcuno. La Corte europea sembra però essere consapevole del problema ed infatti limita l’estensione dell’obbligo di rimozione ad una sentenza preventiva del giudice nazionale, il quale dovrà quindi stabilire entro che limiti obbligare la piattaforma a rimuove futuri contenuti, specificando i limiti di tempo, la tipologia di contenuti illeciti e le garanzie per gli utenti.
Il giudice potrà inoltre tenere conto delle caratteristiche della piattaforma destinataria dell’obbligo di rimozione permanente: infatti, mentre una piattaforma importante come Facebook può permettersi l’installazione di misure tecnologiche per prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti da parte dei propri utenti, lo stesso non può dirsi di piattaforme più piccole, o semplici siti web. Per questo motivo, la sentenza odierna non può considerarsi come un leading case per imporre filtri in maniera generalizzata.