Stop alle sanzioni per i commercianti privi di POS e quindi impossibilitati ad accettare pagamenti elettronici. Un emendamento approvato alcuni giorni fa in commissione Finanze della Camera al Decreto collegato alla Legge di Bilancio per il 2020, cancella infatti l’articolo 23 del decreto fiscale che prevedeva, a partire dal 1° luglio 2020, per i casi di soggetti obbligati ad accettare i pagamenti da effettuare mediante POS di qualsiasi importo, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30,00 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.
In ogni caso è prudente attendere che il provvedimento sia convertito in Legge.
L’emendamento indica inoltre che i POS a partire dal 1° gennaio 2021 siano utilizzati come mezzo sia per i pagamenti elettronici sia per la certificazione degli scontrini telematici.
Ricordiamo che con l’articolo 18 del DL n.124/2019 sono state introdotte modifiche all’articolo 49 del D.lgs. n.231/2007 finalizzate a ridurre, in via progressiva a partire da 2.000 euro per arrivare poi a 1.000 euro, il limite delle transazioni che possono essere fatte in denaro contante e quindi senza l’intervento di un intermediario bancario e finanziario.
Il predetto limite vale anche quando il trasferimento è realizzato mediante più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati a fini elusivi.
Allargamento del credito d’imposta
L’emendamento approvato in Commissione finanze prevede anche, a partire dal 1° luglio 2020 un allargamento del soggetti beneficiari del credito d’imposta del 30%, mediante il recupero delle commissioni bancarie sostenute da commercianti e professionisti che hanno ricavi fino a 400 mila euro all’anno. Tale credito d’imposta va applicato infatti alle commissioni addebitate per tutti i pagamenti elettronici, intendendo come tali sia le operazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito, e carte prepagate che “altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili”.