Una recentissima sentenza della Suprema Corte del 2 luglio scorso, (Cass. 2 luglio 2019, n. 31593) finalmente ritorna su un principio che già timidamente era emerso in altre sentenze di legittimità sempre in tema di sequestri informatici.
Questa pronuncia ha stabilito che ove si adotti e si esegua un provvedimento di sequestro di materiale informatico da un personal computer (con sequestro materiale e successiva acquisizione forense del contenuto) attraverso una indiscriminata apprensione quindi di tutte le informazioni ivi contenute in difetto di specifiche ragioni, vi è una lesione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità tipici delle norme sui provvedimenti cautelari reali e delle norme sulle perquisizioni informatiche.
Il pubblico ministero aveva disposto, per quanto riguarda personal computer e server, laddove possibile, l’estrapolazione dei dati di interesse ed eventualmente la clonazione dei dispositivi con restituzione dei medesimi alla parte al termine delle operazioni.
Il Tribunale del riesame, di fronte alle doglianze della difesa per l’acquisizione di tutto il contenuto senza effettiva necessità, aveva motivato che il tema della mancata effettuazione, da parte della polizia giudiziaria, di una preventiva perquisizione informatica è un problema che attiene alla fase esecutiva del sequestro censurabile in altra sede e non nella fase del riesame cautelare. Con ciò motivando però, aggiunge la Suprema Corte del 2 luglio scorso, in modo non corrispondente rispetto ai criteri ermeneutici fissati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità e forse anche confondendosi un po’ tra dati informatici da acquisire e dati informatici “clonati”.
Ai sensi degli articoli introdotti con la legge n. 48 del 2008, aggiunge la pronuncia, il computer deve essere sottoposto ad una perquisizione mirata dopo la quale potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto. Vale però la pena di precisare e sottolineare che questo assunto non può mettere in pericolo l’integrità della digital evidence e pertanto, la stessa pronuncia non ha escluso che, se necessario, è ben possibile il trasferimento fisico dell’apparecchio nei locali idonei per poi procedere più comodamente ad una perquisizione informatica in con modalità più appropriate, anche magari per la necessaria disponibilità di personale tecnico. La sentenza si inoltra con la necessaria accuratezza a considerare un caso diverso e molto frequente del sequestro esteso all’intero sistema informatico che può però essere considerato legittimo in presenza di giustificate condizioni e se è proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o ad altri motivi investigativi che impongono l’acquisizione dell’intero sistema. Naturalmente tale motivazione è ben possibile e sufficiente anche senza rivelare il segreto istruttorio o i particolari delle indagini in quanto può, rispetto alle contestazioni mosse, spiegare il sequestro di materiale apparentemente non rilevante (si pensi per esempio alle foto di famiglia o cose private non attinenti alla contestazione dei fatti).
I giudici della Suprema Corte fanno anche un preciso riferimento alle enormi potenzialità di archiviazione di grandi masse di dati in piccoli oggetti oggi alla portata di tutti.
Il punto fondamentale di questa ennesima pronuncia è proprio quello di aver stabilito che comunque, in assenza di qualsiasi correlazione specifica con le indagini e di una adeguata motivazione, non è possibile acquisire in modo indiscriminato un supporto informatico contenente una massa di documenti (la sentenza lo chiama “archivio informatico” ma anche solo un piccolo supporto oggi contiene milioni di dati anche personali e particolari) solo perché facilmente accessibile e clonabile con sistemi di acquisizione di copia forense (bit stream image).