Gli Accordi per l’innovazione sono agevolazioni previste per spingere la ricerca e la sperimentazione nelle aziende di qualsiasi dimensione. Una leva per lo sviluppo, come il credito di imposta per ricerca e sviluppo nell’ambito di Transizione 4.0, per supportare la realizzazione di nuovi prodotti e servizi o per migliorare notevolmente quelli già esistenti.
La prossima occasione per presentare le richieste di accesso alle agevolazioni previste dagli Accordi per l’innovazione, sarà nell’autunno 2022. Con il Decreto direttoriale dell’11 maggio, il Mise ha annunciato infatti il raggiungimento del plafond previsto per il primo sportello per quasi tutti i territori italiani: è possibile presentare ancora le domande solo in Friuli-Venezia Giulia, Puglia e in Provincia di Trento. Sono state in tutto presentate 340 domande, di cui la metà provenienti dal Centro-Nord Italia, per un valore complessivo delle agevolazioni che si attesta su 1,5 miliardi di euro richiesti. Il secondo sportello che aprirà in autunno avrà una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro.
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Accordi per l’innovazione, cosa sono
Gli Accordi per l’innovazione consistono in agevolazioni, la cui governance è affidata al Mise, pensate per sostenere gli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, programmi utili per realizzare nuovi prodotti e servizi o per apportare migliorie, come previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021.
A chi spettano
Tutte le imprese di qualsiasi dimensione possono beneficiare degli Accordi per l’innovazione, che possono essere richiesti da singole imprese o da raggruppamenti fino a cinque. I requisiti previsti sono:
- avere almeno due bilanci approvati
- esercitare attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (ex art. 2195 Cod. Civ.) nonché attività di ricerca.
Accordi per l’innovazione, quali progetti finanziano
I progetti finanziabili riguardano la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, svolti al fine di realizzare nuovi prodotti, servizi o anche processi o di migliorare quelli già presenti, attraverso le tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle seguenti aaree di intervento, citando dal sito istituzionale del Mise:
- Tecnologie di fabbricazione; digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari
Si tratta di aree riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa. I progetti di ricerca e sviluppo debbono prevedere costi e spese non inferiori a 5 milioni di euro, con una durata non superiore a 36 mesi e possono essere avviati solo dopo aver presentato la domanda di agevolazioni al Mise.
I requisiti della procedura negoziale
Per accedere alle agevolazioni è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali PA interessate al cofinanziamento della iniziativa.
Per attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’accordo per l’innovazione, i proponenti devono presentare al MISE la domanda di agevolazioni. Quest’ultima dovrà essere corredata di:
- scheda tecnica
- piano di sviluppo del progetto
- contratto di collaborazione in caso di progetto proposto congiuntamente da più parti
Accordi per l’innovazione come fare domanda
Il MISE, una volta ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.
Non solo, nella fattispecie poi lo stesso MISE è tenuto a valutare:
- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.
Al termine di tutte le già menzionate valutazioni istruttorie, qualora si concludano con esito positivo, si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra le parti (MISE e i soggetti proponenti/PA eventuali).
Post stipula Accordo, i soggetti proponenti dovranno presentare tutta la documentazione utile alla definizione del cd “decreto di concessione”.
A quanto ammontano le agevolazioni
Nell’apposita sezione del Mise si legge testualmente che circa la concessione delle agevolazioni queste debbono intendersi «… concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione».
Per attuare ciò, occorre rispettare alcuni limiti e criteri, quali in particolare:
- il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili che ammonta al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% di quelli di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, se richiesto, è concedibile solo alle imprese, nel limite complessivo del 20% in ordine ai costi (ammissibili) di progetto.