Cosa ci aspetta sul fronte del Codice della proprietà industriale, con l’approvazione dell’apposito DDL? Il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 è il primo frutto delle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, definite dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo un’apposita consultazione pubblica, e si inquadra all’interno dell’intervento strategico in materia di proprietà industriale previsto dal PNRR. Ecco le novità principali.
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Il PNRR annovera la “Riforma del sistema della proprietà industriale” all’interno della Missione 1, Componente 2, “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” (alla cui realizzazione è riservato un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro). Il DDL è solo il primo step verso la legge e si auspica che il Parlamento provvederà a integrare il testo della riforma, colmando le numerose lacune presenti con disposizioni che regolamentino gli aspetti segnalati in sede di consultazione pubblica.
Il testo segue due fondamentali direttrici:
- il rafforzamento della protezione della proprietà industriale per la competitività del sistema Paese;
- la semplificazione e digitalizzazione delle procedure.
Rafforzamento della competitività
Il Capo I del DDL è dedicato al Rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale e contiene una serie di previsioni, di seguito illustrate più o meno in sintesi.
L’art. 5 DDL è dedicato alla Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito. Viene modificato l’art. 148 CPI in tema di Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito. Il co. 1 dell’art. 148 riformato sarà: “1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:
a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;
b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis.”.
Dopo il co. 1 sarà inserito il co. 1 bis dell’art. 148 CPI, che avrà il tenore seguente: “L’irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.”
Al co. 2, lett. e) dell’art. 148 CPI le parole “entro il termine di cui all’articolo 226” sono soppresse;
Il co. 4 dell’art. 148 CPI sarà così modificato: “Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l’indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda”.
Dopo il co. 4, è inserito il co. 4bis dell’art. 148 CPI: “Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione”.
Controllo preventivo sulle domande di brevetto per la difesa dello Stato
L’art. 6 DDL è rubricato Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e modifica l’art. 198 CPI in materia di Procedure di segretazione militare, accorciando il termine di novanta giorni in sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di autorizzazione. Viene inserito il co. 1 bis dell’art. 198 CPI, il quale così dispone: “Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
a) l’inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all’estero;
b) l’inventore abbia ceduto l’invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.”
Tutela Made in Italy
L’art. 1 del DDL amplia il numero di divieti di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, modificando l’art. 14, co. 1, lett. b), CPI. Il testo riformato dell’art. 14 co. 1 lett. b) CPI prevederà che “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: […] b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte […]”.
La norma aveva già subito una modifica da parte dell’art. 6 co. 1 lett. a) d.lgs n. 15/2019 (che ha attuato la Dir. (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio 16.12.2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio 16.12.2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).
La riforma esclude espressamente la registrazione di marchi che possono risultare evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, conferendo così alle stesse la medesima protezione prevista per le altre tipologie di marchio. Tuttavia, le normative che proteggono all’interno dell’Unione europea i prodotti del territorio e rappresentativi del Made in Italy non valgono in tutti i Paesi del mondo. Per esempio, il Consorzio del Parmigiano Reggiano stima che il giro d’affari del falso “Parmesan” fuori dall’Unione europea sia di 2 miliardi di euro. Pertanto, va ribadita − oltre alla importanza della riforma nazionale − anche la importanza degli accordi internazionali che consentono di riconoscere anche fuori dalla UE la medesima protezione accordata dalle indicazioni geografiche (IGP e IG) e dalle denominazioni di origine protetta (DOP) per promuoverne le caratteristiche uniche legate all’origine geografica e alle competenze tradizionali del Made in Italy.
Protezione durante le fiere
L’art. 2 DDL è rubricato Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere e inserisce, dopo l’art. 34 CPI, l’art. 34 bis CPI, il quale dispone:
“1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3 La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione.”
La riforma tende a predisporre una tutela specifica e ulteriore rispetto a quella già accordata dalla normativa vigente, la quale già prevede (all’art. 34 CPI) la possibilità di registrare un disegno o modello, nonostante una sua precedente divulgazione, in una serie di ipotesi, fra cui quella in cui la registrazione riguarda modelli o disegni divulgati dallo stesso autore nei dodici mesi precedenti (il c.d. periodo di grazia).
Superamento del Professor’s privilege
L’art. 3 DDL è rubricato Titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di Università ed enti di ricerca e modifica l’art. 65 (che sarà rubricato Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – I.R.C.C.S.). Il testo riformato dell’art. 65 CPI sarà il seguente:
“1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.
3. L’inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l’oggetto dell’invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.
4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all’inventore l’assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all’inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli I.R.C.C.S., nell’ambito della propria autonomia, disciplinano:
a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
b) rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l’attività inventiva, i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;
c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall’omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;
d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
6. In ogni caso, l’inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all’adozione delle discipline di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli I.R.C.C.S. spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell’invenzione”.
L’attuale sistema
La revisione dell’art. 65 CPI ribalta l’ordine previsto dall’attuale normativa in materia di protezione brevettuale dei risultati della ricerca. L’attuale c.d. Professor’s Privilege è stato introdotto nel sistema universitario italiano con la legge n. 383/2001 (la quale ha previsto che le invenzioni sviluppate in ambito accademico sono di titolarità dei professori o ricercatori ideatori). La riforma in cantiere mira, fra l’altro, a superare il meccanismo del Professor’s Privilege, attribuendo la proprietà delle invenzioni maturate in àmbito della ricerca non più al singolo professore o ricercatore, bensì all’Ateneo o all’Ente di ricerca, adeguando il quadro giuridico italiano agli standard europei. Il nuovo assetto lascia intravedere un nuovo approccio che vede nel brevetto un asset con il quale attrarre finanziamenti di imprese o di altri stakeholder per intraprendere nuove ricerche e/o perfezionare e/o ultimare ricerche già avviate.
Ufficio di Trasferimento Tecnologico
Alla medesima esigenza risponde l’inserimento del nuovo art. 65 bis CPI, con il quale viene regolamentata la possibilità per le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di dotarsi di un c.d. Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) o Technology Transfer Office (TTO), volto alla promozione e alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche per mezzo della collaborazione con le imprese. Il c.d. trasferimento tecnologico è entrato ormai a pieno titolo tra le funzioni strategiche delle istituzioni di ricerca: da anni il Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano lavora dedicandosi alla protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale nelle sue varie forme di espressione: brevetto d’invenzione, disegni e modelli industriali, marchi e prodotti software. Il TTO gestisce il portfolio brevetti del Politecnico di Milano nell’ottica di valorizzare le invenzioni secondo il loro massimo potenziale economico e sociale.
L’art. 4 DDL inserisce il nuovo art. 65 bis (rubricato Uffici di trasferimento tecnologico), il cui testo è: “Le istituzioni universitarie e dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell’ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all’ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio.”
Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) è impegnato sul percorso della digitalizzazione, importante per tenere il passo con gli altri Paesi europei e con l’European Patent Office e l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Una nuova tappa di questo processo è stata segnata dal D.M. n. 119/2021, in vigore dal 9.9.2021, che ha modificato il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale. Il DDL prosegue sulla strada già tracciata e al Capo II si occupa di Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.
L’art. 7 DDL estende la durata in carica della Commissione dei ricorsi da due a quattro anni, modificando l’art. 135 co. 3 CPI.
L’art. 8 DDL riduce i termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi da quaranta giorni a trenta giorni, modificando l’art. 136 quinquies co. 1 CPI.
L’art. 9 DDL prevede la efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti relativi a una domanda o un brevetto europeo e la soppressione della trascrizione presso l’UIBM, novellando l’art. 139 (Effetti della trascrizione) co. 5 CPI nel senso che segue: “Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o, in mancanza, siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei”.
L’art. 13 DDL si occupa di Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche attraverso opposizione. L’art. 177 co. 1 CPI viene modificato e la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: “d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica, nonché, in assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.”
L’art. 14 DDL stabilisce la Proroga dei termini nell’ambito dei procedimenti presso l’UIBM, modificando l’art. 191 co. 2 CPI, che viene sostituito dal seguente: “2. Salvo diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.”
Termine di presentazione dell’istanza di reintegrazione
L’art. 15 DDL concerne il Termine di presentazione dell’istanza di reintegrazione e modifica l’art. 193 co. 2 CPI nel modo che segue: “Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora”.
Altre semplificazioni
L’art. 16 DDL snellisce la commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce il periodo obbligatorio di tirocinio, novellando l’art. 207 CPI. Il co. 1 viene così sostituito: “L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall’articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero dello sviluppo economico; 6
c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal consiglio di cui all’articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e uno che esercita la professione in modo autonomo.”
Il comma 4 viene modificato sostituendo le parole “diciotto mesi” in “dodici mesi”. Al comma 5, le parole “scritte ed orali,” vengono soppresse.
Soppressione dell’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea
L’art. 10 DDL dispone la Soppressione dell’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Lo stesso prevede la riforma dell’art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze) CPI. Il co. 1 art. 147 CPI è modificato come segue: “Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione dell’avvenuto deposito, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d’ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo”.
Dopo il co. 2 è inserito il seguente co. 2 bis: “L’accesso e l’utilizzo del sistema di deposito telematico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi è consentito a condizione che sia accertata l’identità digitale dell’utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.”
Estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri
L’art. 11 DDL prevede la estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri, novellando l’art. 169 (Rivendicazione di priorità) co. 1 CPI nel modo che segue: “Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto, ovvero indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall’ente che detiene il fascicolo, che consenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso”.
Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale
L’art. 12 DDL prevede la Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale, modificando l’art. 170 (Esame delle domande) CPI.
Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie. È una varietà omogenea, stabile e diversa da quelle già esistenti. Si riferisce non solo ai vegetali e ai relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche al metodo di produzione o di utilizzazione e eventuali mutazioni. La organizzazione intergovernativa che si occupa della protezione delle varietà vegetali è la Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali o in inglese International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) o in francese Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales, nata a seguito di una Convenzione sottoscritta a Parigi nel 1961 e con sede a Ginevra, presso la WIPO/OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
Come fare richiesta
La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, può essere depositata:
- online, tramite il sistema di deposito dell’UIBM, https://servizionline.uibm.gov.it, previa registrazione al sistema;
- in modalità cartacea, presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all’UIBM.
L’UIBM accerta la regolarità formale della domanda e dei documenti alla stessa allegati e procede agli adempimenti previsti dal decreto interministeriale MISE-MIPAAF del 16.5.2012.
L’art. 170 CPI co. 1 la lett. d) è così modificato: “d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo”.
I marchi dei prodotti agricoli
Il co. 2 viene sostituito dal seguente: “Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. b).”
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dopo le prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi della Commissione consultiva di cui all’art. 170, co. 3 bis CPI.
Il co. 3 bis è sostituito dal seguente: “Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo invia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall’indicazione delle 5 sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.” Viene prevista l’abrogazione dei commi da 3 ter a 3 octies sono abrogati. Al co. 3 nonies, le parole “, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis” sono soppresse.