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Crediti di imposta Transizione 4.0, come comunicare le compensazioni



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Sono disponibili gli schemi per la trasmissione dei dati e altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito di imposta per gli investimenti in nuovi asset strumentali: ecco le regole

Pubblicato il 13 mag 2024

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



impresa digitale

Il 30 aprile 2024 sono stati resi disponibili gli schemi per la trasmissione dei dati e altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in nuovi asset strumentali che favoriscono la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nota come Transizione 4.0, nonché gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e creatività estetica.

Transizione 4.0, a cosa servono i nuovi schemi

Questi nuovi schemi, allegati al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Impresa e del “Made in Italy”, sono stati emanati in conformità all’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Tagli Cessioni), che ha stabilito nuovi requisiti per usufruire dei seguenti crediti d’imposta:

  • investimenti in nuovi asset strumentali come definiti negli articoli 1057-bis a 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e creatività estetica come definiti negli articoli 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, includendo anche le attività di innovazione tecnologica mirate a raggiungere obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica come definiti negli articoli 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della stessa legge n. 160 del 2019.

Attraverso questi nuovi schemi, le aziende possono segnalare l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, i quali erano stati temporaneamente sospesi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della risoluzione del 12 aprile 2024, n. 19/E.

Comunicazione ex ante

È necessario tener conto del fatto che tutte le imprese che hanno in programma di effettuare investimenti a partire dal 30 marzo 2024 dovranno fornire una comunicazione preventiva, ovvero specificare le previsioni sugli investimenti e la suddivisione prevista nel tempo del credito da accumulare.

D’altra parte, una comunicazione successiva sarà richiesta per indicare gli investimenti effettivamente realizzati, aggiornando le informazioni fornite in precedenza.

Per quanto riguarda gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024 (ad eccezione di quelli inclusi nel piano finanziato dal PNRR con prenotazioni entro il 2022), l’obbligo riguarderà esclusivamente la comunicazione successiva.

In ogni caso, l’invio di questa comunicazione sarà fondamentale per poter usufruire dei crediti d’imposta.

Cosa prevedono gli schemi degli Allegati 1 e 2

Il nuovo Decreto Direttoriale ha approvato due schemi:

– lo schema dell’Allegato 1, riguardante i crediti d’imposta per investimenti in nuovi asset strumentali, comprende una copertina per inserire i dati identificativi dell’azienda e due sezioni per indicare le informazioni sugli investimenti in beni materiali e immateriali come definiti nell’allegato A e nell’allegato B della legge n. 232 del 2016, e sull’uso dei crediti d’imposta negli anni;

– lo schema dell’Allegato 2, relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e creatività estetica, comprende una copertina per inserire i dati identificativi dell’azienda e quattro sezioni per indicare le informazioni sugli investimenti nelle varie attività ammissibili e sull’uso del credito d’imposta negli anni.

I modelli di comunicazione

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) dal 29 aprile 2024.

Lo schema di comunicazione dell’Allegato 1 deve essere inviato preventivamente dall’azienda per segnalare l’importo totale degli investimenti che verranno effettuati a partire dal 30 marzo 2024 e l’uso previsto del credito negli anni. Lo stesso schema deve essere trasmesso di nuovo al completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni trasmesse inizialmente. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, lo schema deve essere inviato solo dopo il completamento degli investimenti.

Lo schema di comunicazione dell’Allegato 2 deve essere inviato preventivamente dall’azienda per segnalare l’importo totale degli investimenti che verranno effettuati a partire dal 30 marzo 2024 e l’uso previsto del credito negli anni. Lo stesso schema deve essere trasmesso di nuovo al completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni trasmesse inizialmente. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, lo schema deve essere inviato solo dopo il completamento degli investimenti.

La trasmissione degli schemi di comunicazione

La trasmissione degli schemi di comunicazione è essenziale per usufruire dei crediti d’imposta per investimenti in nuovi asset strumentali come definiti negli articoli 1057-bis a 1058-ter della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e creatività estetica come definiti negli articoli 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, inclusa l’innovazione tecnologica mirata al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica come definiti negli articoli 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della medesima legge n. 160 del 2019.

Le istruzioni agli schemi, come indicato sul sito del Mimit, indicano che “una volta che hai scaricato il file pdf, dovrai aprirlo usando Acrobat Reader e concedere l’autorizzazione, se richiesta, per eseguire il Javascript, e utilizzando questa applicazione, sarà possibile compilare tutte le sezioni del file pdf”.

Inoltre “ogni file pdf deve essere digitalmente firmato utilizzando un certificato di firma elettronica qualificata valido, emesso da una Certification Authority, e non è permesso stampare il file pdf e firmarlo con una firma manoscritta. I file pdf da allegare alla Posta Elettronica Certificata non devono essere salvati come immagini o creati scansionando le pagine, ma solo mediante il salvataggio del file pdf compilato correttamente”.

L’oggetto delle comunicazioni inviate tramite PEC, prosegue il Ministero, “deve seguire le seguenti specifiche:

  • per una comunicazione preventiva: Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa;
  • per una comunicazione di completamento: Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.

Ogni comunicazione deve essere inviata singolarmente tramite PEC all’indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it”.

Tali indicazioni sono importanti per essere sicuri che la trasmissione degli schemi di comunicazione avviene conformemente alle regole stabilite nel Decreto Direttoriale.

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