Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale strategica per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti negli ambiti previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, ora inseriti nel Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, che costituisce uno dei tasselli fondamentali del Recovery Fund italiano.
La legge 178 del 30 dicembre 2020 interviene nuovamente sul credito di imposta formazione 4.0 introdotto originariamente dalla Legge 205 del 27/12/2017 e più volte modificato, estendendo il riconoscimento dell’agevolazione fino al periodo in corso al 31 dicembre 2022. Vediamo in dettaglio quali sono i soggetti potenzialmente interessati e quali le condizioni per usufruire dell’agevolazione per attività formative erogate dal primo gennaio 2021.
Credito d’imposta 4.0, a chi spetta
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico o dal regime contabile o fiscale adottato che effettuano spese in attività di formazione 4.0. Rientrano sia le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sia gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Questi ultimi possono accedere al credito di imposta anche in relazione al personale dipendente che non sia dedicato esclusivamente alle attività commerciali.
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Soggetti esclusi
Sono esclusi i soggetti non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Non possono inoltre accedere all’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 né quelle che il Regolamento UE 651/2014, articolo 2, punto 18 definisce in difficoltà e cioè quelle che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5
- il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
Attività formative agevolate
Sono ammissibili le attività formative che riguardino vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia della produzione erogate nelle seguenti tematiche 4.0:
- Big data e analisi dei dati
- Cloud e fog computing
- Cyber security
- Sistemi cyber-fisici
- Prototipazione rapida
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- Robotica avanzata a e collaborativa
- Interfaccia uomo macchina
- Manifattura additiva
- Internet delle cose e delle macchine
- Integrazione digitale dei processi aziendali
Le attività formative sopra elencate devono essere applicate negli ambiti indicati nell’Allegato A alla Legge 205/2017 riportato al termine del presente articolo. Sono invece escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi e/o conformarsi a normative obbligatorie (es: salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente, ecc.)
Misura e forma dell’agevolazione
L’articolo 1, comma 211 della Legge 160/2019 prevede che il credito di imposta è riconosciuto come segue:
- 50 % delle spese ammissibili per le piccole imprese con un limite massimo annuale di 300.000 euro
- 40 % delle spese ammissibili per le medie imprese con un limite massimo annuale di 250.000 euro
- 30 % delle spese ammissibili per le grandi imprese con un limite massimo annuale di 250.000 euro
La misura del credito di imposta aumenta al 60% (indipendentemente dalla dimensione dell’impresa ma all’interno dei limiti massimi annui previsti) nel caso in cui le spese ammissibili siano relative alla formazione di categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 che definisce quali lavoratori svantaggiati quelli che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non hanno un impiego retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
- hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni
- non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
- hanno compiuto 50 anni di età;
- hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR
- sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale e che appartengono al genere sottorappresentato;
- appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile
I lavoratori “molto svantaggiati” sono invece così individuati:
- sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito dalla lettera a)
- sono privi dal almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito dalla lettera a) e appartengono a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).
Spese ammissibili
La legge 178/2020 ha modificato l’articolo 1, comma 210-bis della Legge 160/2019, prevedendo un ampliamento delle spese ammissibili a partire da quelle sostenute dal periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, richiamando a tal proposito i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e cioè:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione. Il Decreto Interministeriale del 4 maggio precisa che in questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che siano lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Con riferimento alle spese di personale impegnato come discente, il costo aziendale corrisponde alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Il Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018 precisa inoltre che sono ammissibili anche le spese per attività formative erogate da soggetti esterni all’impresa a condizione che si tratti di:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia Autonoma in cui l’impresa ha la propria sede legale od operativa,
- Università pubbliche o private o strutture ad esse collegate,
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001,
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37,
All’elenco sopra indicato si sono aggiunti anche gli Istituti Tecnici Superiori per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 213 della Legge 160/2019. Nel computo delle spese ammissibili rientrano al 100% anche le spese sostenute per l’attività di certificazione dei costi sostenuti da parte di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali fino ad 5.000 euro, a patto che non vengano superati i limiti massimi annui previsti per le spese agevolabili.
Formazione online
Di particolare importanza, data l’attuale situazione pandemica, sono le precisazioni fornite dalla Circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 412088 del 3 dicembre 2018 circa l’ammissibilità al beneficio fiscale dei corsi “e-learning” e “streaming”. Considerato infatti che la disciplina agevolativa non ha posto espresse limitazioni sul punto, la Circolare osserva come l’impresa debba adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
Per i corsi erogati a partire dalla data di pubblicazione della Circolare (2018) si prevede che debbano essere interattivi e prevedere almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell’utente lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere ad un ulteriore quesito, diverso dal precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Occorre inoltre un momento di verifica finale nel quale il partecipante deve rispondere correttamente ad almeno un quesito su due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione del corso.
La piattaforma dovrà inoltre rilasciare il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.
Cosa si intende con “personale dipendente”
Il Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018 precisa che per “personale dipendente” si intendono i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale o di apprendistato.
Ove partecipino alle attività formative 4.0 anche collaboratori legati all’impresa da un contratto di lavoro autonomo i loro costi non saranno considerati ammissibili, ma resta impregiudicato il diritto dell’azienda di accedere all’agevolazione per gli altri costi ammissibili.
Quale documentazione predisporre e conservare
- Il Piano Formativo – che illustra le modalità organizzative delle attività e i contenuti della formazione
- I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente o docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa
- La documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio
Appare quantomeno opportuno segnalare alle imprese di porre attenzione alla dicitura riportata sulle fatture attinenti alle attività agevolate, dicitura che si consiglia di inserire anche nelle causali di pagamento delle fatture interessate (cfr. Avvertenza del 13 ottobre 2020 pubblicata sul sito del MISE) e che deve fare riferimento alla specifica norma agevolativa che riconosce il diritto al credito di imposta. Nella Risposta ad Interpello n. 438/2020 l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- in relazione alle fatture cartacee il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale della fattura, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro
- in relazione alle fatture elettroniche il beneficiario può, in alternativa:
- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del DPR 600/1973
- realizzare un’integrazione della fattura elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare 14/E del 2019. Per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione, il cessionario/committente può, senza procedere alla smaterializzazione analogica, a fronte dell’immodificabilità delle fatture elettroniche, inviare allo Sdi il documento “integrativo” predisposto con allegata la fattura originaria.
L’integrazione della fattura può anche essere successiva alla sua emissione ma deve avvenire entro la data in cui siano state avviate eventuali attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La certificazione contabile
L’ottenimento della certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione dei Conti che certifica l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile relativa alle attività formative agevolabili è condizione necessaria per l’accesso al beneficio. Al solo fine di individuare il momento di utilizzabilità in compensazione del credito di imposta, le spese attinenti al rilascio della Certificazione si considerano sostenute nell’anno di svolgimento delle attività formative ammesse.
Le imprese che non siano obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono incaricare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro intrattenuto presso il MEF.
L’attestazione delle competenze
L’articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018 prevede che le attività di formazione 4.0 sono ammissibile a condizione che sia rilasciata a ciascun dipendente una attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda che attesti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili con indicazione degli ambiti aziendali di cui all’Allegato A Legge 205/2018 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico
La Legge 160/2019 ha previsto che le imprese beneficiarie effettuino una Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico stabilendo altresì che il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio sarebbero stati stabiliti con un Decreto Direttoriale di prossima applicazione. Con l’Avvertenza del 20 maggio 2020 pubblicata sul sito del MISE si precisa che tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e con l’Avvertenza del 29 dicembre 2020 si ribadisce il concetto sottolineando che l’invio della comunicazione è previsto da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.
Si segnala che alla data di estensione del presente contributo il Decreto Direttoriale non è ancora stato emanato.
La cumulabilità del credito di imposta con altri incentivi alla formazione
La Circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha fornito importanti precisazioni su quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018 circa la cumulabilità del beneficio e il coordinamento della norma con altri contributi cui l’impresa può accedere per le stesse attività di formazione (es: formazione finanziata), ma è stata scritta in un momento in cui gli unici costi ammissibili al credito di imposta erano esclusivamente quelli riferiti al personale dipendente impegnato nella formazione.
Ricordiamo però che la legge 178/2020 ha ampliato la platea di spese ammissibili come sopra analiticamente descritto e che pertanto la possibilità di cumulo del beneficio risulta di conseguenza ridotta. Nel 2018, infatti il Mise precisava che, alla luce della prassi interpretativa della Commissione Europea in sede di applicazione delle disposizioni del Regolamento UE 651/2014, gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificati (come nel caso del credito di imposta trattato) possono essere cumulati con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi anche nel caso i due aiuti riguardino il medesimo progetto formativo.
Nel caso in cui i due aiuti abbiano ad oggetto gli stessi costi, per evitare duplicazioni, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso Regolamento che all’articolo 31 prevede:
- al comma 4: l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può essere aumentata fino ad un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese
- al comma 5: se l’aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l’intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell’equipaggio, ma sono soprannumerari
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell’Unione
Modalità di utilizzo del credito di imposta, trattamento fiscale e adempimenti dichiarativi
Il credito di imposta formazione 4.0 (codice tributo 6897) può essere utilizzato in compensazione su Modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili e agevolabili, ma non prima dell’ottenimento della Certificazione contabile. Non può essere ceduto o trasferito nemmeno all’interno del consolidato fiscale-
Non è soggetto ad IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (ammontare massimo di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU) e quelli di cui all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo annuale crediti di imposta e contributi compensabili). Va inoltre compilato il quadro RU – crediti di imposta della dichiarazione dei redditi, secondo quanto indicato nelle relative istruzioni alla compilazione.
L’allegato A
Allegato A (articolo 1, comma 48) (Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti) Legge del 27/12/2017 n. 205
a) Vendita e marketing:
I. Acquisti
II. Commercio al dettaglio
III. Commercio all’ingrosso
IV. Gestione del magazzino
V. Servizi ai consumatori
VI. Stoccaggio
VII. Tecniche di dimostrazione
VIII. Marketing
IX. Ricerca di mercato
b) Informatica
I. Analisi di sistemi informatici
II. Elaborazione elettronica dei dati
III. Formazione degli amministratori di rete
IV. Linguaggi di programmazione
V. Progettazione di sistemi informatici
VI. Programmazione informatica
VII. Sistemi operativi
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
c) Tecniche e tecnologie di produzione
I. Fabbricazione di armi da fuoco
II. Fabbricazione di utensili e stampi
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
IV. Idraulica
V. Ingegneria meccanica
VI. Ingegneria metallurgica
VII. Lavorazione della lamiera
VIII. Meccanica di precisione
IX. Lavorazione a macchina dei metalli
X. Saldatura
XI. Siderurgia
XII. Climatizzazione
XIII. Distribuzione del gas XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
XV. Ingegneria climatica Legge del 27/12/2017 n. 205 – Pagina 412
XVI. Ingegneria elettrica XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
XVIII. Installazioni elettriche
XIX. Produzione di energia elettrica
XX. Riparazione di apparecchi elettrici
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
XXII. Ingegneria del controllo
XXIII. Ingegneria elettronica
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
XXVII. Robotica
XXVIII. Sistemi di comunicazione
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
XXX. Tecnologie di elaborazione dati
XXXI. Biotecnologie
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
XXXIII. Ingegneria chimica
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
XXXVIII. Tecnologie biochimiche
XXXIX. Cantieristica navale
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
XLI. Ingegneria automobilistica
XLII. Ingegneria motociclistica
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
XLIV. Progettazione di aeromobili
XLV. Manutenzione di aeromobili
XLVI. Agricoltura di precisione
XLVII. Lavorazione degli alimenti
XLVIII. Conservazione degli alimenti
XLIX. Produzione bevande
L. Lavorazione del tabacco
LI. Scienza e tecnologie alimentari
LII. Confezione di calzature Legge del 27/12/2017 n. 205 – Pagina 413
LIII. Filatura
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
LV. Preparazione e filatura della lana
LVI. Produzione di capi di abbigliamento
LVII. Produzione di cuoio e pellami
LVIII. Sartoria
LIX. Selleria
LX. Tessitura industriale
LXI. Ceramica industriale
LXII. Ebanisteria
LXIII. Fabbricazione di mobili
LXIV. Falegnameria (non edile)
LXV. Lavorazione della gomma
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
LXVII. Lavorazione industriale del vetro
LXVIII. Produzione della plastica
LXIX. Produzione e lavorazione della carta
LXX. Produzione industriale di diamanti
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
LXXII. Estrazione di carbone
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
LXXIV. Estrazione di materie grezze
LXXV. Ingegneria geotecnica
LXXVI. Ingegneria mineraria
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
LXXX. Progettazione edilizia
LXXXI. Costruzione di ponti
LXXXII. Costruzione di strade
LXXXIII. Edilizia
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
LXXXV. Ingegneria civile
LXXXVI. Ingegneria edile
LXXXVII. Ingegneria portuale
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)