Adesso bisognerà fare i contratti: le imprese possono utilizzare il credito d’imposta formazione introdotto dalla legge di Bilancio solo in presenza di contratti territoriali o aziendali che le regolamentino. Contratti che, spesso, per il momento non ci sono, rendendo inapplicabile l’agevolazione. Il decreto ministeriale applicativo, comunque, è in Gazzetta Ufficiale, e contiene i dettagli sul funzionamento del credito d’imposta formazione, ultimo tassello normativo del Piano Industria 4.0, introdotto dalla Legge di Stabilità 2018. Vediamo un vademecum con tutti i passaggi per ottenere il credito d’imposta formazione 4.0, applicativo dei commi da 46 a 56 della legge 205/2017.
Il credito d’imposta
Si tratta di un credito d’imposta pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione. C’è un tetto massimo di 300mila euro a impresa. Il decreto ministeriale conferma le tecnologie già elencate dalla norma primaria:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Un punto fondamentale della norma (che era stato oggetto di dibattito in sede di formulazione, ad esempio con la posizione contraria delle imprese) riguarda la necessità di accordi territoriali o aziendali che regolamentino la formazione. Ci sono contratti collettivi che prevedono questa parte, e altri che invece vanno adeguati. Nell’attesa, le imprese che appartengono a settori o territori scoperti, devono siglare contratti aziendali, oppure non possono applicare il beneficio.
Il lavoratore può essere un dipendente a tempo indeterminato o determinato, oppure un apprendista.
Attenzione: la formazione può essere commissionata all’esterno dell’impresa, ma solo rivolgendosi ai soggetti accreditati presso la Regione per fare formazione, alle università, oppure a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
Il credito d’imposta si utilizza solo in compensazione, presentando il modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Non concorre alla formazione del reddito e della base IRAP. E’ cumulabile con altre agevolazioni. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Come si calcola il costo aziendale
Come detto, il beneficio si calcola in base al costo del personale nelle ore o giornate dedicate alla formazione. Il costo aziendale è la retribuzione lorda e le eventuali indennità di trasferta. L’agevolazione si applica anche se il dipendente partecipa alle attività di formazione in veste di docente o tutor: in questo caso, le spese non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. Le imprese che non fanno la revisione dei conti, e devono sostenere costi per la documentazione contabile, possono applicare a queste spese il credito d’imposta fino a un massimo di 5mila euro (sempre rispettando il tetto massimo dei 300mila euro).
Adempimenti delle imprese
A ciascun dipendente che partecipa alle attività di formazione va rilasciata l’attestazione di partecipazione, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate. L’ambito aziendale deve essere fra quelli indicati nell’allegato A della legge 205/2017.
Una parte rilevante del decreto attuativo dettaglia gli obblighi documentali e dichiarativi delle imprese. Si tratta di un punto importante perché, come già segnalato anche per altre agevolazioni Industria 4,0, come gli ammortamenti, la mancata osservanza delle procedure comporta la perdita nel beneficio. L’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti (le imprese che non ce l’hanno, possono dare a un professionista esterno, iscritto al Registro, specifico incarico).
Le imprese devono conservare:
- una relazione su modalità organizzative e contenuti delle attività svolte, predisposta dal docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione, o ancora dal formatore esterno,
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa che dimostra la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria,
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.