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Formazione 4.0, le regole per il credito di imposta del Decreto Sostegni bis

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto i criteri per riconoscere alle imprese il credito di imposta per la Formazione 4.0, relativo cioè alle attività di apprendimento e specializzazione nell’ambito delle tecnologie di Transizione 4.0

Pubblicato il 16 Lug 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

disinformazione online

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni-bis, è stato introdotto il nuovo articolo 48-bis, contenente i criteri di riconoscimento del credito d’imposta per la Formazione 4.0. Viene riconosciuto in misura pari al 25 per cento, e sino ad un massimo di 30.000 euro, del costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, corsi di specializzazione e perfezionamento negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

Il beneficio, cui possono avere accesso tutte le imprese senza alcuna limitazione, né dimensionale o di forma giuridica, o di settore di attività, sarà riconosciuto a fronte di spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Occorrerà attendere tuttavia un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per l’individuazione delle disposizioni di attuazione del credito stesso.

Credito d’imposta formazione 4.0, le spese ammesse

La misura in commento ricalca, sebbene con alcune evidenti semplificazioni, le analoghe disposizioni in materia di spese di formazione sostenute a favore del personale dipendente dirette a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il piano Transizione 4.0. di cui all’art. 1 co. 46 – 55 della L. 205/2017, come modificato dall’art. 1 co. 210 ss. della L. 160/2019 e prorogato dall’art. 1 co. 1064 lett. i) e l) della L. 178/2020 alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

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Le principali differenze sono tuttavia riscontrabili nella tipologia di spesa ammissibile: il nuovo credito viene parametrato infatti solamente sul costo aziendale del dipendente nel periodo in cui è stato impegnato nelle relative attività formative, mentre quelli precedenti consideravano tra i costi elegibili anche:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Gli adempimenti burocratici

Semplificati appaiono anche gli aspetti più squisitamente consistenti in adempimenti burocratici:

  • non è prevista ad esempio al momento, salvo diverse indicazioni che potrebbero essere contenute nel decreto interministeriale, l’ottenimento di una apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • non prevista la redazione e la conservazione, a cura delle imprese beneficiarie, di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • non prevista l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • non previsti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • non previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Credito di imposta formazione 4.0, le cifre

Il nuovo credito di imposta formazione 4.0. è inoltre riconosciuto in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. I corsi di specializzazione e di perfezionamento, di durata non inferiore a sei mesi, possono svolti in Italia o all’estero e avere ad oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie 4.0.

Gli ambiti

Tra le materie indicate a tale fine dalla norma rientrano big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Gli aspetti fiscali

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre inoltre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive né rileva sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

In attesa dell’adozione del decreto interministeriale che conterrà le specifiche disposizioni attuative, un ausilio in via interpretativa (che dovrà comunque trovare conferma) può essere ravvisato nel decreto del 4 maggio 2018 dettato in attuazione dell’attuale credito Formazione 4.0.. Ad esempio, nell’inquadramento della nozione di personale dipendente è stato ricompreso il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono state invece ritenute ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie. Inoltre per costo aziendale, che dà diritto al credito, è stata intesa la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

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