Impresa 4.0, un compendio di precisazioni fiscali per chiarire le idee agli imprenditori. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 10 aprile una circolare per chiarire gli aspetti fiscali della Legge di Bilancio 2019. Nell’ampio documento, di centosettanta pagine, l’Agenzia delle entrate tratta i temi di interesse sia dei privati sia delle aziende. Tra questi, molti sono relativi alle misure adottate nell’ambito Industria 4.0.
In particolare, quattro sono i punti degni di approfondimento:
- l’IRES agevolata;
- iperammortamento e cloud computing;
- deducibilità IMU sugli immobili strumentali;
- Credito di imposta per R&S e per formazione 4.0.
IRES agevolata
L’Agenzia delle entrate ricorda che è prevista un’aliquota IRES agevolata al 15% invece che il normale 24% “per una parte del reddito dei soggetti IRES che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti”, si legge nella circolare, nonché “l’applicazione di tale agevolazione anche ai fini IRPEF per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice”, prosegue il documento.
Al riguardo, si prevede che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, “il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti soggetti passivi IRES ai sensi dell’articolo 73 del TUIR” può godere dell’agevolazione “per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali” che non siano stati accantonati come utili non disponibili.
L’importo massimo da assoggettare all’agevolazione corrisponde alla somma tra:
- gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi;
- il costo del personale dipendente (contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Iperammortamento e Cloud computing
Nella sua circolare, l’Agenzia delle entrate sottolinea che i limiti introdotti dal nuovo regime dell’iperammortamento coinvolgono solo i nuovi investimenti, pertanto quelli rilevanti per l’applicazione delle maggiorazioni sono:
- quelli effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
- quelli effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ma solo se entro il 31 dicembre 2019 risultino effettuati l’ordine e l’acconto minimo del 20%.
La circolare precisa che rientrano nella normativa precedente gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i quali al 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali
L’IMU sugli immobili strumentali, come i capannoni, con il Decreto Crescita si potrà dedurre al 40% rispetto al precedentemente stabilito 20%.
L’Agenzia delle entrate precisa che l’aliquota “è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Le stesse regole vengono applicate anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.
Credito di imposta R&S e Formazione 4.0
Nella sua circolare, l’Agenzia delle entrate riguardo al Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo, precisa l’estensione del l’obbligo di certificare la documentazione contabile delle spese che riguardano il calcolo dell’agevolazione. Questo in precedenza era necessario solo per le imprese che non erano “soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni”, si legge nel testo. Ora si potrà fruire del credito solo ad avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese.
Riguardo al credito di imposta per L a formazione 4.0, l’Agenzia delle entrate precisa che sono escluse attività di formazione ordinaria o periodica che venga intrapresa dall’azienda “per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione”.
Oltre a ciò, si sottolinea come il credito di imposta per la formazione 4.0 debba essere indicato “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato”. Lo si può utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. Relativamente al tema, l’Agenzia delle entrate precisa che il credito non concorre a formare il reddito ai fini fiscali.