Le aliquote

Legge di bilancio 2020: tutti gli incentivi 4.0 per le imprese

Ecco le misure di supporto all’innovazione delle aziende, secondo quanto previsto nella Legge di bilancio 2020: vediamo i dettagli per beneficiarne

Pubblicato il 13 Mar 2020

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Anche per il primo anno del nuovo decennio sono confermate le misure di supporto alle aziende, in ottica Impresa 4.0, per favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo nonché l’innovazione tecnologica e il processo di innovazione. Le agevolazioni della Legge di bilancio 2020, assieme a quelle previste nel decreto fiscale ad essa collegato, sono dirette a rilanciare gli investimenti per sostenere la crescita economica, incentivando anche le attività di ricerca e sviluppo, fattore strategico di successo nel lungo periodo per l’intero sistema paese e spingere le imprese a formare un solido vantaggio competitivo.

L’intento è stato espressamente dichiarato nel comma 184 dell’articolo 1 della citata legge, nel quale si sottolinea come tali agevolazioni siano altresì ricomprese in un’ottica di sostegno al passaggio verso la circular economy, sulla stessa linea d’azione si pone anche il bonus verde previsto dal decreto milleproroghe, nonché il bonus formazione 4.0 e la Nuova Sabatini che sono stati riconfermati.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

La prima agevolazione prevista nella legge di bilancio a supporto degli investimenti ha sostituito le precedenti misure del super e iper ammortamento, consiste in un credito d’imposta riconosciuto agli imprenditori e ai professionisti che acquistino beni strumentali nuovi funzionali all’attività d’impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per evitare la sovrapposizione tra queste agevolazioni è stato previsto un regime transitorio. In base al comma 196 infatti la nuova agevolazione non sarà applicabile agli investimenti per i quali è possibile applicare le norme in materia di super o Iper ammortamento ovvero quei beni per i quali entro il 31 dicembre 2019 sia stata già ottenuta l’accettazione dell’ordine d’acquisto e sia stato già versato un acconto pari al 20% del costo di acquisto.

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per usufruire di tale credito d’imposta è necessario aver correttamente adempiuto agli obblighi contributivi previsti per legge. Il comma 194 estende la possibilità di ottenere il credito d’imposta al 6% previsto dal comma 108 anche ai professionisti per l’acquisto dei beni non rientranti in quelli previsti negli allegati annessi alla legge di Bilancio (l. 11 dicembre 2016 n 232).

Le cause di esclusione

Il beneficio è subordinato al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Non potranno accedere al beneficio le imprese che si trovano in stato di crisi e pertanto sono soggette a procedure concorsuali (liquidazione volontaria o coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo) o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di queste ultime e le imprese oggetto di sanzioni interdittive comminate a seguito della violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n.231/2001 art. 9 comma 2)

Limite temporale

Per poter usufruire della nuova agevolazione l’acquisto deve avvenire in un arco temporale compreso tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno ovvero entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato dal venditore l’ordine di acquisto e pagato un acconto corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

I beni inclusi

I beni per i quali sono previste le agevolazioni rientrano in 3 tipologie per le quali sono previste aliquote differenziate/diverse con le quali individuare il credito d’imposta richiedibile per l’acquisto del bene. La prima tipologia di beni prevista dal comma 189 comprende i beni previsti nell’allegato A alla legge di bilancio 2017[1]. I beni elencati al suo sono beni materiali “funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”. Per tale tipologia di beni è previsto un bonus a scaglioni: per gli investimenti di importo minore o uguale a 2.5 milioni di euro è prevista un’aliquota del 40%, mentre per la parte di investimento che supera tale limite la misura del beneficio si dimezza al 20% del costo sostenuto per l’acquisto

La seconda tipologia di beni, prevista al comma successivo, è relativa agli investimenti in beni immateriali tra cui software e contiene invece i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017[2]. Per tale investimento è previsto un limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000€ e la percentuale riconosciuta come credito d’imposta è pari al 15%. Rientrano nei costi agevolabili per questa categoria anche la quota di competenza delle spese per servizi sostenute per l’utilizzo dei beni elencati nel sopracitato allegato B mediante soluzioni di cloud computing. L’ultima categoria dei beni è residuale e comprende tutti i beni per i quali non è prevista l’esclusione. I beni per i quali non è possibile beneficiare del credito sono i mezzi di trasporto (autovetture, autocaravan, ciclomotori …)[3], fabbricati ed edifici (e altri beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%[4]), nonché i beni di cui all’allegato 3 della legge n.208 del 2015 e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle Infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

Per quest’ultima serie/gruppo di beni è prevista un’agevolazione pari al 6% che come già menzionato è richiedibile anche dai professionisti e il limite massimo di spesa ammissibile fissato è pari a 200 milioni di euro. Nella determinazione del costo per tali beni è possibile includere gli oneri accessori di diretta imputazione e gli interessi passivi iscritti a bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge, rispettando il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro[5]. In caso di utilizzo di contratti di locazione finanziaria come modalità d’acquisto del bene si assume ai fini della determinazione del costo quello sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene stesso.

Horsa - transizione 4.0 - tutto quello che occorre sapere sugli incentivi per l'industria 4.0 2021 

Utilizzo del credito d’imposta

La compensazione del debito con il credito d’imposta può essere effettuata a partire dall’anno successivo all’acquisto o all’ interconnessione con il sistema aziendale, anche qualora l’interconnessione del bene con il sistema aziendale avvenga successivamente alla sua entrata in funzione. Per i beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2020 il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, mentre per le altre categorie di beni è utilizzabile in 5 quote annuali anch’esse di importo costante. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni inerenti ai medesimi costi purché tale cumulo non superi l’ammontare del costo sostenuto (il calcolo va effettuato considerando che il credito d’imposta non concorre né alla formazione della base imponibile IRAP, né alla formazione del reddito). Il credito di imposta non può essere trasferito o ceduto neanche all’interno del consolidato fiscale e non è soggetto né ai limiti generali né ai limiti speciali previsti in tema di utilizzo del credito d’imposta.

Onere documentale

Le imprese che si avvarranno di tali misure dovranno:

  • inviare una comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) compilando un apposito modello per ogni periodo d’imposta agevolabile ai fini di consentire a quest’ultimo di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali espressi nel comma 184 dell’art 1 della legge di Bilancio 2020
  • conservare, ai fini dei successivi controlli, la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento dei costi e la corretta determinazione del credito di imposta. L’inosservanza di tale obbligo comporta la perdita del beneficio.
  • per le prime due categorie di beni, previste ai commi 189 e 190 è previsto l’obbligo di produrre una perizia, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo, dalla quale si evinca che i beni rientrino negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge di bilancio del 2017 e siano interconnessi al sistema di gestione aziendale. Per i beni con costo unitario inferiore a 300 mila euro è possibile sostituire tale perizia con una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Cessione a strutture estere dei beni agevolati

In caso di cessione a titolo oneroso dei beni agevolati o di destinazione di questi ultimi a strutture produttive ubicate all’estero, anche se tali beni non vengono alienati e rimangono pertanto in possesso del medesimo soggetto si perde il beneficio del credito in merito al costo sostenuto per l’acquisto di quel bene se tale circostanza si verifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Nell’eventualità in cui si sia già usufruito del maggior credito di imposta quest’ultimo deve essere riversato dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi relativo al periodo d’imposta nel quale si verifica tale circostanza. Tale importo non è soggetto a maggiorazioni per sanzioni e interessi.

Il mantenimento della facoltà di portare il credito di imposta in detrazione avviene solo nel caso si sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A[6] e se l’investimento sia attestato dalla dichiarazione del legale rappresentante o nel caso di beni il cui costo supera i 500.000€ da perizia tecnica giurata[7].

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

La legge di Bilancio ha previsto altresì un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, con lo scopo di ampliare il margine d’impiego dell’agevolazione che oltre agli impieghi in R&S comprende anche le spese sostenute per percorsi di innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e in generale le residuali attività innovative. Restano invariate, rispetto a quelle previste dalla scorsa legge di bilancio, le condizioni di accesso e le cause di esclusione all’agevolazione. Per quest’agevolazione è prevista la stessa limitazione soggettiva prevista per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (comma 184-197) relativa alla residenza ed è prevista altresì la medesima causa di esclusione legata alla presenza dello stato di crisi, nonché la subordinazione dell’ammissione alla fruizione del beneficio al rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro e degli obblighi contributivi.

Le categorie di investimento ammissibili sono previste dal comma 200. I criteri per la corretta applicazione delle definizioni richiamate saranno successivamente definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise). Tale comma individua 3 categorie di attività di ricerca e sviluppo per cui è ammessa l’agevolazione.

  • Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette
  • Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  • Sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Inoltre, il suddetto comma specifica anche le tipologie di spese inerenti alle suddette attività ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, individuando 6 categorie:

  • le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e giovani di età non superiore ai 35 anni, in possesso di un dottorato o dottorandi, che siano al loro primo impiego assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tali spese concorrono alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta per u importo pari al 150% del loro ammontare;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo del 30% delle spese di personale al punto 1;
  • costi dei contratti di ricerca stipulati con soggetti esterni all’impresa, se stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  • le quote di ammortamento relative all’acquisto di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività ammissibili all’agevolazione, nel rispetto del limite quantitativo massimo fissato pari al 20% delle spese del personale di cui al punto 1;
  • I costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall’impresa, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui al punto 1;

Per l’ammissibilità dei costi è necessario che i soggetti esterni all’impresa siano residenti in paesi dell’UE o dello spazio economico europeo o rientrare nell’elenco degli stati per i quali è in vigore lo scambio di informazioni per evitare la doppia imposizione. Per le spese verso soggetti o imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente si considerano come attività di ricerca e sviluppo svolte internamente e pertanto sono soggette alle medesime regole di ammissibilità. Il credito d’imposta riconosciuto sulle attività di ricerca è pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi inerenti alle stesse spese ammissibili e non può superare il limite massimo di 3 milioni di euro[8].

Il comma introduce, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’obbligo di ottenere una certificazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o per le imprese non obbligate da un revisore o da una società di revisione. Per quest’ultima categoria di imprese è previsto il rimborso di tale spesa, per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i suddetti limiti massimi. Il comma successivo impone un ulteriore obbligo in capo alle imprese beneficiare, la redazione da parte del responsabile dell’azienda o del singolo progetto di una relazione dalla quale emergano le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte

Credito d’imposta per innovazione tecnologica e design

Per questa nuova misura sono ammissibili al credito d’imposta le attività dirette alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ad eccezione delle attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili modificando elementi estetici o secondari. Le spese ammissibili sono le medesime previste per il credito d’imposta previsto per l’attività di R&S tranne quelle previste al punto 6.

Il comma 203 stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) e per le attività di design e ideazione estetica previste al successivo comma è da calcolarsi in misura pari al 6% della relativa base di calcolo al netto di sovvenzioni o dei contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili. Il limite massimo dell’agevolazione è pari ad 1,5 milioni di euro[9].

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è riconosciuto un credito d’imposta maggiore del 10% della base di calcolo. Anche in questo caso alla base di calcolo vanno sottratti gli eventuali contributi o le sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili ed è prevista una limitazione quantitativa all’agevolazione sempre nella misura di 1,5 milioni di euro[10]. È inoltre esplicitamente prevista la possibilità di richiedere il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta effettuando una separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività e sempre senza sforare i limiti massimi previsti.

CLICCA QUI per scaricare l'infografica: "Incentivi 2021" 

_

Note

  1. legge 11 dicembre 2016, n. 232:
  2. legge 11 dicembre 2016, n. 232:
  3. individuati dall’art 164 del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986:
  4. decreto del MEF del 31.12.1988:
  5. il comma 188 della l. di bilancio 2020 prevede al comma 188 dell’art.1
  6. alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
  7. si applicano i commi 35 e 36 della legge Legge del 27/12/2017 n. 205 (in caso di periodo d’imposta superiore o inferiore ai 12 mesi, lo stesso va ragguagliato).
  8. ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi
  9. ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

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