Il regime del Patent box, recentemente oggetto di un profondo restyling ora, a seguito della pubblicazione di un atteso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso concretamente applicabile dalle imprese.
Infatti, alcuni aspetti operativi non erano stati chiariti dalla “Legge di Bilancio 2022”, che rinviava per ogni intervento chiarificatore ad un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di successiva promulgazione, rendendo di fatto non applicabile il nuovo regime. In data 15 febbraio 2022 l’atteso provvedimento è stato pubblicato (prot. n. 48243/2022) e con esso sono state fornite importanti precisazioni.
Patent box, parte il restyling: cosa cambia, ecco le nuove regole
Crescono le richieste di brevetto italiane
Un recente studio condotto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti[1] ha evidenziato come le domande di brevetto pervenute dall’Italia nel 2021 siano cresciute del 6,5% rispetto al 2020. In termini assoluti nel 2021 le imprese italiane hanno depositato 4.919 domande di brevetto, il numero più alto mai registrato sino ad oggi. Nonostante la pandemia da Covid, il tasso di crescita è nuovamente quasi raddoppiato (era stato +3,4% nel 2020), confermandosi al di sopra della crescita media del 2,7% registrata dai 27 paesi membri dell’Unione Europea.
Il trend non ha interessato peraltro solo l’Italia, dato che complessivamente le domande di brevetto presentate nel 2021 sono risultate in aumento del 4,5% rispetto al 2020, con un contributo sempre più consistente proveniente dai settori della comunicazione digitale e della tecnologia informatica. In Italia, invece, il settore dell’automotive si è confermato il settore trainante, con oltre 400 domande presentate, mentre quattro regioni italiane (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) si sono collocate tra le prime trenta regioni europee per domande di brevetto presentate. A supporto degli investimenti in brevetti e in altri “intangibles”, le imprese italiane possono disporre di alcuni strumenti agevolativi. Uno dei più significativi è sicuramente il regime del Patent Box.
Patent Box, la normativa
Come anticipato, il regime del Patent Box è stato oggetto di una profonda riscrittura, avviata con il “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021) che, nella sua formulazione originaria, consentiva, a determinate condizioni, di maggiorare del 90% l’ammontare deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (il cosiddetto know-how);
- marchi d’impresa.
Il risparmio d’imposta derivante dall’agevolazione, in presenza di un’aliquota d’imposta complessiva (Ires e Irap) del 27,9%, risultava pari al 25,11% dei costi sostenuti.
La “Legge di Bilancio 2022” (L. n. 34/2021) ha successivamente modificato il regime agevolativo sotto un duplice profilo: aumentando la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo dal 90% al 110% ed escludendo dal novero dei beni agevolabili i marchi d’impresa e il know-how. Per effetto delle modifiche il risparmio d’imposta si è quindi incrementato, passando dal 25,11% al 30,69% dei costi sostenuti. La “Legge di Bilancio 2022” ha inoltre introdotto il meccanismo del c.d. recapture ottennale, che consente di estendere la super deduzione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto esercizi antecedenti a quello di ottenimento della privativa industriale[2].
Un altro intervento della “Legge di Bilancio 2022” ha riguardato l’abrogazione dell’incompatibilità tra Patent Box e credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, inizialmente prevista dal “Decreto Fiscale”. Con le modifiche approvate dunque le imprese, per tutta la durata dell’opzione, possono usufruire contemporaneamente del nuovo Patent Box e del credito d’imposta R&S[3].
Patent box, cosa dice l’Agenzia delle entrate
I soggetti beneficiari, oltre ad essere titolari di reddito di impresa, devono rivestire la qualifica di investitore, inteso come il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati;
Attività rilevanti
Le spese agevolabili devono essere sostenute per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo rilevanti, intendendosi per tali:
- Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- Le attività di innovazione tecnologica;
- Le attività di design e ideazione estetica;
- Le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Le attività rilevanti, svolte internamente o anche esternamente mediante contratti di ricerca, devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale.
Spese agevolabili
Per spese agevolabili si intendono:
- Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- Quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività prima elencate;
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- Spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati.
Il Provvedimento ha chiarito che le suddette spese devono essere considerate nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in base al principio di competenza[4] indipendentemente dai regimi contabili adottati, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse. Ciò comporta che l’agevolazione operi immediatamente e non dipenda dalle modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti.
Il meccanismo premiale
È stato chiarito che ai fini del cd. “meccanismo premiale” rientrano nella definizione di attività rilevanti anche le attività di ricerca fondamentale[5] e le attività finalizzate a ideare e realizzare un software protetto da copyright. Restano invece escluse le spese già considerate ai fini dell’applicazione del precedente regime del Patent Box.
La documentazione da predisporre
Come noto, è rimasta immutata dalla previgente normativa la possibilità per il contribuente di indicare tutte le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione del 110% in idonea documentazione al fine di avvantaggiarsi del regime della “penalty protection” e cioè della disapplicazione della sanzione da “dichiarazione infedele”[6] qualora dai controlli effettuati venisse rettificata la maggiorazione fiscale e di conseguenza quantificata una maggiore imposta dovuta (o un minor credito spettante).
Il Provvedimento ha individuato il contenuto del set documentale, articolato in due sezioni, la sezione A e la sezione B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito identificati:
- Sezione A: in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, vengono fornite le seguenti informazioni relative all’impresa e alle attività svolte:
- Struttura partecipativa dell’impresa;
- Attività rilevanti, anche se commissionate a terzi indipendenti;
- Modello organizzativo dell’impresa;
- Relazione tecnica delle attività rilevanti svolte;
- Funzioni, rischi e beni dell’impresa.
- Sezione B: in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, vengono fornite le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
- Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale;
- Variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.
Alle micro e piccole-medio imprese è consentita la predisposizione di un set documentale semplificato, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Come già previsto nel precedente regime, la produzione della documentazione non è di per sé sufficiente per accedere al regime premiale; è infatti necessario darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione[7].
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Note
- Epo Patent Index 2021 pubblicato il 5 febbraio 2022. ↑
- Ad esempio, se un’impresa ha ottenuto una privativa industriale nel 2021, sarà possibile applicare la super deduzione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la realizzazione di tale privativa sin dal 2013. ↑
- Prorogato fino al 2031 dal comma 45 dell’art. 1 della L. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”). ↑
- Si cita a tal proposito quando previsto dall’art. 109 del TUIR ↑
- Si intendono le attività previste dall’art. 2, lett. a) del Decreto MISE. ↑
- Sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/1997). ↑
- In assenza di comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, risulta applicabile la sanzione per infedele dichiarazione. ↑