Come usufruire dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0: tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sono stati forniti dalla Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate. Sotto forma di risposte a quesiti, la circolare fornisce preziose informazioni che aiutano a risolvere i dubbi e quesiti che riguardano la nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex art.1, co.1051-1063 e 1065 della Legge 178/2020).
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I contenuti della circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate
Le risposte contenute nella predetta Circolare 9/E sono 23, suddivise nei seguenti sette capitoli:
- soggetti interessati,
- investimenti,
- ambito temporale,
- determinazione dell’agevolazione,
- utilizzo,
- cumulo con altre agevolazioni,
- rideterminazione dell’agevolazione,
- soggetti interessati
Viene chiarito che le reti di imprese, reti-soggetto, sono soggetti beneficiari del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, mentre le reti-contratto sono escluse dal beneficio. Un altro importante chiarimento riguarda le società tra professionisti che sono soggetti titolati a fruire degli incentivi mentre le associazioni tra professionisti sono beneficiari limitatamente ai soli beni strumentali semplici, cioè quelli non 4.0.
Con riferimento al l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex comma 1052 della legge di bilancio 2021) l’Agenzia precisa che l’esclusione dal credito d’imposta “debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva”. Nel caso in cui un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e, contemporaneamente, come attività secondaria quella di impresa, l’Agenzia chiarisce che egli può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, limitatamente agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale.
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Credito di imposta e contratti di leasing
Punto molto importante è quello relativo agli investimenti realizzati con la stipula di contratti di leasing. L’Agenzia chiarisce che il contratto di leasing è una delle modalità ammessa per tutta la disciplina dalla normativa (ex commi 1054-1058 della legge di bilancio 2021) nonostante venga citata solo nel comma 1054 relativo ai beni 4.0.
Altra risposta rilevante riguarda l’ammissibilità dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro al beneficio del credito d’imposta. Anche in questo caso l’Agenzia ammissibili al credito d’imposta questi beni, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente opti per la deduzione o meno dell’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento, quindi procedendo al suo ammortamento.
Quando usufruire del credito di imposta 4.0
La Circolare 9/E era chiamata a dare un’indicazione precisa ad uno dei punti più dibattuti e riferito ai periodi di sovrapposizione tra le diverse discipline agevolative.
Come è noto i periodi considerati dalla normativa sono:
– il periodo tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020,
– il periodo tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021,
per i quali sono previsti incentivi sia dalla della legge 160/2019, legge di bilancio 2020, sia dalla legge 178/2020, legge di bilancio 2021.
Per gli investimenti la Circolare 9/E specifica che deve valutare “distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. prenotazione), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni”. La Circolare 9/E nel caso di investimenti prima del 15/11/2020 chiarisce che essi restano “incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020”, a condizione che siano stati completati entro il 30/06/2021.
Ovviamente in caso contrario si applica la nuova disciplina, introdotta dalla legge 178/2020, legge di bilancio 2021.
Come determinare il credito di imposta
Come indicato sopra, per le reti-contratto prive di autonoma soggettività, il credito di imposta va utilizzato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete in considerazione del fatto che gli atti posti in essere, sulla base del programma comune di rete, producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti. Conseguentemente il limite massimo degli investimenti ammissibili va fatto in capo a ogni impresa retista.
Nel caso delle reti-soggetto che hanno un’autonoma soggettività rilevante anche dal punto di vista tributario, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Nel caso in cui il programma di rete preveda l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi, l’effettuazione degli stessi è imputabile alla rete-soggetto che essendo una impresa beneficerà in modo autonomo del credito di imposta per i costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete.
In merito alla rilevanza dell’IVA totalmente indetraibile nel calcolo di determinazione del credito d’imposta, l’Agenzia chiarisce che l’eventuale IVA totalmente indetraibile costituisce una componente del costo, pertanto rientra nell’importo agevolato.
Per contro l’IVA parzialmente indetraibile non rileva “nella misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti”.
Per quanto riguarda i contributi per l’acquisizione dei beni agevolati, l’Agenzia chiarisce che il punto era già stato trattato dalla circolare n. 4/E del 2017, in cui era indicato che il costo è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi, pertanto tale regola continua ad essere applicata.
In merito al caso dei beni in leasing riscattati per la determinazione dell’ammontare del credito d’imposta spettante al locatario “non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione” per non creare un maggior credito d’imposta per quei soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita.
Come utilizzare il credito di imposta per beni strumentali
La parte della Circolare 9/E che risulta essere la più corposa, per il numero di risposte date, è quella relativa all’utilizzo. Presentiamo una sintesi di quanto scritto dall’Agenzia.
- L’Agenzia conferma che anche per gli esercenti arti e professioni vale il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed il puntuale adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- L’Agenzia spiega che la disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta è una prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Se il DURC è mancante o irregolare è bloccata la fruizione del credito d’imposta spettante, fatta la ripetizione del credito che se indebitamente compensato è maggiorato di interessi, e sanzioni che sono pari al 30% del credito utilizzato.
- Nel caso in cui la quota annuale (totale o parziale) non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo. Questo in base alle modalità ordinarie di utilizzo del credito sommandosi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno anche oltre il limite del terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni Industria 4.0, d’interconnessione.
- Per quanto riguarda i beni semplici non 4.0 per l’unica quota di credito d’imposta fino al 31/12/2021, l’Agenzia sottolinea che l’annualità unica è configurata come “un’eccezione alla ripartizione dell’utilizzo in tre quote annuali di pari importo”, quindi è una facoltà. Pertanto, nel caso in questa facoltà non sia attivata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.
- Con riferimenti all’interconnessione tardiva, cioè in un periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto del bene 4.0, l’ Agenzia chiarisce che nel caso in cui il bene entri in funzione, anche senza essere interconnesso, il contribuente può scegliere tra due strade: la prima è iniziare a godere del (minore) credito d’imposta per i beni non 4.0 fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Poi realizzata l’interconnessione, egli potrà fruirne pienamente diminuendo il beneficio delle quote già fruite in precedenza e dividendo il beneficio residuo in un nuovo triennio di fruizione di pari importo; la seconda è quella di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente in misura piena. Per l’interconnessione tardiva l’Agenzia rammenta che si ha solo nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, e non all’adeguamento delle caratteristiche tecniche del bene.
- Per quanto riguarda i crediti d’imposta di importi superiori a 5.000 euro l’Agenzia chiarisce che non occorre la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità perché il credito non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, infatti la sua natura è agevolativa.
- L’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta può essere trasferito in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda oppure in caso di altra operazione straordinaria caratterizzata dalla veicolazione dell’azienda, o di un ramo d’azienda nel cui ambito è presente il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta. L’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
- In caso di decesso del beneficiario, titolare di un’impresa individuale, il credito viene trasferito agli eredi, se ne proseguono l’attività. L’Agenzia chiarisce che la successione per decesso dell’imprenditore individuale “rappresenta una delle fattispecie in presenza delle quali è consentita, a fronte della prosecuzione dell’attività d’impresa, la continuazione della fruizione da parte degli eredi del credito maturato in capo al de cuius“.
- L’Agenzia indica che l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, e pertanto è possibile trasferire il credito d’imposta ai soggetti trasparenti partecipanti all’impresa familiare o alla società di persone a condizione che risulti dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, indicando il credito maturato, l’ammontare spettante, quello già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori. Specularmente i soci o i collaboratori acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata al fine di utilizzarla in compensazione.
- Nel caso in cui vi sia l’imputazione del reddito per trasparenza, il credito d’imposta maturato da una società cooperativa può essere successivamente attribuito ai singoli soci, ma non ceduto perché costituisce una particolare forma di utilizzo. In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative, in qualità di soggetti passivi all’Ires, non potranno applicare i principi sopra menzionati.
Cumulo con altre agevolazioni
L’Agenzia chiarisce che i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono espressamente cumulabili con altre misure di favore riferiti ai medesimi costi ammissibili al credito d’imposta, sempre nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Nella sommatoria dei benefici si deve tenere conto anche del beneficio riconducibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Rideterminazione dell’agevolazione
Per quanto riguarda i casi di investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria in cui poi non ci sia il riscatto del bene o la cessione del contratto di leasing l’Agenzia chiarisce che il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza, cioè entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo perché sono casi da assimilare alla cessione a titolo oneroso e delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà per i quali vi è il recapture, cioè il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Invece il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.
Successivamente l’Agenzia rammenta che nell’ambito della nuova disciplina dei crediti d’imposta operano le disposizioni relative gli investimenti sostitutivi, per i beni materiali dell’allegato A, che evitano il recapture del credito se il bene è ceduto in occasione di una sostituzione con un bene di uguale o maggior valore. Infine, in caso di furto del bene agevolato, l’Agenzia indica che non ha luogo la rideterminazione dell’agevolazione, “dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario”.
Credito di imposta Transizione 4.0, documenti necessari
Altri chiarimenti contenuti nella Circolare 9/E riguardano le descrizioni da indicare nella documentazione in merito al corretto riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni eleggibili avvenute a partire dal 16/11/2020, in particolare:
- per gli investimenti in essere alla data del 15/11/2020 e per i quali si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge 160/2019, legge di bilancio 2020;
- per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16/11/2020 per i quali alla data del 15/11/2020 non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20%, le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge 178/2020, legge di bilancio 2021.
Per quanto riguarda i documenti già emessi senza indicazione del corretto riferimento normativo, l’Agenzia chiarisce che è possibile operare un’integrazione degli stessi regolarizzando i documenti in conformità alle modalità indicate nella risposta all’istanza di interpello n. 438 del 5/10/2020, in relazione alla legge 160/2019 ed alla legge 178/2020.
Per di fatture cartacee, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Per le fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite il Sistema di Interscambio è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo.