Un tentativo di visione triennale è certamente uno degli aspetti più positivi del Piano Transizione 4.0, appena pubblicato dal ministero allo Sviluppo economico. Positiva è poi la valorizzazione degli investimenti immateriali, l’introduzione di misure per l’innovazione, la semplificazione per l’accesso al credito per la formazione 4.0.
Restano tuttavia forti perplessità sul perimetro degli incentivi al 2020, sui decreti attuativi per declinazione del credito di imposta in R&S, innovazione tecnologica (dove va fatta una verifica su tempi e contenuti), sull’intensità delle misure del credito in R&S Innovazione e sui progetti di innovazione tecnologica con capofila grandi imprese. Qual è mi chiedo, il ruolo delle PMI?
Le due novità sostanziali del Piano Transizione 4.0
Esaminiamo il provvedimento. Il Piano Transizione 4.0, rinominando il piano Industria 4.0, punta a razionalizzare e semplificare l’utilizzo degli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0, prevedendo come unico strumento fiscale il credito d’imposta con aliquote differenziate in funzione delle attività realizzate dalle imprese e degli obiettivi da raggiungere; ma l’obiettivo del nuovo piano, rifacendoci a quanto dichiarato dal Mise, è anche quello di introdurre una visione di medio-lungo periodo allargare la platea delle imprese potenziali beneficiarie, favorendo l’accesso alle PMI.
Ma tutto ciò si è realizzato, come il Mise aveva auspicato, oppure il piano che ne è uscito alla fine (ad esempio) non è così favorevole per le PMI? Decreti attuativi e circolari ministeriali man mano che saranno emanate diranno il resto.
Intanto, va detto che il Piano Transizione 4.0 presenta due novità sostanziali:
- l’introduzione di un “credito d’imposta beni strumentali” in sostituzione di super e iper-ammortamento
- l’ampliamento del credito d’imposta R&S con un’apertura all’innovazione e ai progetti 4.0 e con obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il Piano inoltre conferma il credito d’imposta formazione 4.0 con importanti semplificazioni per le imprese.
La definizione delle misure è stata oggetto di un intenso confronto con il Mise, da parte delle diverse categorie economiche, con l’obiettivo di introdurre una visione di medio-lungo periodo a supporto degli investimenti industriali e ampliare il focus del precedente Piano Industria 4.0, in termini di strategia per estendere l’ambito di applicabilità anche alla componente immateriale e software, svincolando l’attribuzione degli incentivi in beni immateriali da quelli materiali. Insomma, la buona volontà da parte del Mise c’è stata, soprattutto nell’ascoltare le esigenze delle imprese e a provare a dare prospettiva di medio periodo.
La transizione digitale nella Legge di bilancio 2020
Ma andiamo a vedere cosa prevede la Legge di bilancio 2020 al capitolo Transizione Digitale:
- uno stanziamento di oltre 7 miliardi di euro per il 2020, distribuito sulle diverse voci di incentivazione attraverso il credito di imposta;
- l’impegno programmatico a dare continuità agli strumenti per un triennio;
- Industria 4.0: conferma i criteri di accesso alla misura, mantiene il riferimento agli allegati A e B della legge di bilancio 2017 ma “sgancia” l’allegato B dall’allegato A e con l’impegno del Ministero dello Sviluppo Economico ad ampliare, con apposito Decreto ministeriale, il perimetro di attività immateriali incentivabili. Prevede anche un intervento specifico sui progetti 4.0 nell’ambito della nuova formulazione del credito d’imposta R&I, sulla quale esprimo qualche perplessità legate da un lato ai possibili effetti di dispersione delle linee di incentivazione; dall’altro alla necessità di garantire l’accesso delle PMI a tali progettualità;
- il rilancio del credito d’imposta per la formazione 4.0, che è stato semplificato in modo significativo grazie all’eliminazione dell’obbligo di accordo sindacale.
In estrema sintesi questi i punti salienti del provvedimento. Segnalo tra l’altro che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 31 dicembre 2019 n. 110/E ha chiarito che i crediti aventi natura agevolativa (es. credito d’imposta beni materiali e immateriali e credito per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica) utilizzati in compensazione per il pagamento di altri tributi non sono soggetti all’obbligo di invio preventivo all’Agenzia della dichiarazione dei redditi delle società da cui emerge il credito.