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Transizione 5.0, fotovoltaico, personale e software: ecco gli investimenti agevolabili



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Transizione 5.0 introduce un’importante novità: i beni per essere agevolabili devono portare a una riduzione del 3 per cento dei consumi energetici dell’impianto produttivo o del 5 per cento dei consumi energetici dei processi produttivi

Pubblicato il 12 mar 2024

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale



Industrial,Technology,Concept.,Factory,Automation.,Smart,Factory.,Industry,4.0

L’articolo 38 del Decreto-Legge 19/2024 entrato in vigore il 2 marzo 2024 contiene la tanto attesa disciplina del Piano di Transizione 5.0 che introduce a favore delle imprese residenti un credito di imposta per investimenti da effettuarsi negli anni 2024 e 2025 e contiene rilevanti elementi di novità rispetto al precedente piano di Transizione 4.0 relativamente alle procedure per l’ottenimento del credito di imposta e la sua fruibilità che verranno chiarite dal Decreto applicativo annunciato al comma 17 da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 19/2024.

L’elemento di assoluta novità che devono possedere i piani di innovazione 5.0 si riferisce al fatto che gli investimenti, per essere agevolabili, devono necessariamente permettere di consuntivare una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva nella quale sono inseriti i beni oggetto dell’investimento o di almeno il 5% dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento.

Transizione 5.0, gli investimenti agevolabili

Fatta questa importante premessa, con particolare riferimento agli investimenti agevolabili, il Decreto esplicitamente richiama quelli già contenuti nel piano 4.0 e cioè:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Decreto precisa però che, ai fini del piano 5.0, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche sistemi di monitoraggio dei consumi, nello specifico:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa (come ERP) se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Si ricorda che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Fotovoltaico e formazione

Nell’ambito di questi progetti di innovazione il piano di Transizione 5.0 prevede altre due linee di investimenti agevolabili e cioè per beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e per formazione.

Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa – fotovoltaico

La prima linea riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 e cioè prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

  • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  • moduli fotovoltaici con celle prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione Europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Fino a quando non sarà istituito il registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

Si precisa che per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il costo agevolabile e quello sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e che, per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Formazione piano Transizione 5.0

La seconda linea riguarda le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui ai punti precedenti con un di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Nel seguito si richiamano i costi ammissibili inclusi nel paragrafo 3 del Regolamento 651/2014:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spesse di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi del servizio di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Gli aumenti al credito di imposta

Sono inoltre riconosciute in aumento del credito di imposta calcolato secondo i requisiti del Piano di Transizione 5.0:

  • solo per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della riduzione dei consumi energetici per un importo non superiore a 10.000 euro;
  • solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile per un importo non superiore a 5.000 euro.

Delineata la platea di investimenti potenzialmente agevolabili occorre ricordare che i beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 per essere validamente inseriti nei progetti di innovazione del piano di transizione 5.0 devono preliminarmente e necessariamente rispettare tutti i requisiti previsti dal piano 4.0 compreso il fondamentale requisito della interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il principio DNSH – Do no significant harm

In ultimo un accenno al principio DNSH (Do No Significant harm) sviluppato dalla Commissione Europea per evitare che un’attività sostenuta per i suoi effetti benefici possa produrre danni indesiderati ad altri aspetti ambientali rilevanti e richiamato dal Piano di Transizione 5.0 nel comma 6 dell’articolo 38 DL 19/2024 che indica che non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad attività:

  • direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche dei rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono inoltre esplicitamente esclusi dalla norma gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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