il quadro

Aziende e PA, innovare assieme: come sviluppare sinergie per l’Agenda digitale

Gli strumenti per la collaborazione tra aziende e PA ci sono già, ma pochi se ne sono accorti. Oggi è necessario l’approfondimento delle nuove possibilità aperte dalla riforma e il rapido completamento della stessa, per esempio nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti pubblici e la qualificazione delle stazioni appaltanti

Pubblicato il 18 Nov 2016

Paola Conio

Avvocata, Senior Partner Studio Legale Leone

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L’attuazione dell’Agenda digitale rappresenta un tema complesso, che permea profondamente l’intero tessuto socio-economico di un Paese e ha ripercussioni in una molteplicità di ambiti.

La digitalizzazione è un processo che, probabilmente, non può essere semplicemente imposto a livello normativo, ma che necessita di una rivoluzione culturale profonda e della condivisione di obiettivi comuni da parte delle componenti sociali.

Le ricerche condotte nell’ambito dell’Osservatorio Agenda Digitale hanno indotto a ritenere che molto del successo dell’attuazione dell’Agenda dipenderà dall’efficacia della collaborazione tra pubblico e privato e dalla capacità di ciascuna delle due componenti di svolgere appieno il proprio ruolo nell’ambito della relazione.

Non vi è dubbio, come emerso anche in occasione della presentazione dei risultati della ricerca condotta dall’Osservatorio, che pubblico e privato non hanno obiettivi del tutto coincidenti, atteso che il pubblico persegue (o dovrebbe perseguire) obiettivi di carattere sociale e macro-economico, mentre il privato tendenzialmente persegue il proprio profitto e interesse particolare, sicché potrebbe apparire difficile che le due componenti possano armonicamente cooperare per il raggiungimento di un traguardo comune.

Tuttavia, è proprio dalla capacità di creare sinergia tra i diversi obiettivi perseguiti dal pubblico e dal privato che può derivare la profonda trasformazione necessaria per garantire la celere attuazione dell’Agenda.

Sino ad oggi la relazione tra pubblico e privato – in particolare, ma non solo, nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, fondamentali per la realizzazione degli interventi necessari all’Agenda – è stata guardata con sospetto e si è alimentata di reciproca diffidenza. Ciò ha certamente costituito un ostacolo nello sviluppo del nostro Paese e, probabilmente, anche di molta parte del tessuto europeo, tanto che le nuove Direttive in materia di appalti e concessioni pubbliche hanno spinto decisamente a favore di una cooperazione più solida e leale, introducendo nuove forme di partenariato (quale ad esempio il partenariato per l’innovazione, che rappresenta un’evoluzione degli appalti pre-commerciali già sperimentati nel settore dell’Agenda digitale, in quanto consente non solo lo sviluppo ma anche l’acquisto diretto dell’innovazione sviluppata) e nuove procedure (il nuovo dialogo competitivo e la procedura competitiva con negoziazione) che il considerando n. 43 della Direttiva 2014/24/UE ritiene essere particolarmente adeguate proprio allo sviluppo dei grandi progetti nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Viene anche normata la consultazione preliminare del mercato, , che fino al 2014 era solo accennata nelle direttive europee, ovvero il confronto tecnico tra amministrazioni pubbliche ed operatori privati che si svolge a monte delle gare e con il fine di mettere a punto le stesse nel modo più efficace ed efficiente, cogliendo tutte le potenzialità che il mercato è in grado di esprimere.

Anche il criterio di aggiudicazione degli affidamenti pubblici evolve, abbandonando il concetto dell’equivalenza tra l’aggiudicazione al prezzo più basso e quella basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, e privilegiando decisamente quest’ultima, che diventa il criterio preferenziale per tutti gli affidamenti, proprio in considerazione del fatto che è l’unico approccio in grado di valorizzare qualità e innovatività delle offerte.

Nel nuovo Codice dei Contratti pubblici – che ha integralmente recepito tutti i nuovi strumenti introdotti dalle direttive – la selezione delle offerte sulla base del solo prezzo è stata consentita solo in ipotesi tassative ed eccezionali (cf. art. 95), che non possono trovare applicazione ove la fornitura o il servizio considerati abbiano notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

E da quanto precede e sempre tenendo conto dei risultati emersi in occasione della presentazione dei risultati dell’Osservatorio, si può inserire un nuovo tassello nel quadro dei cambiamenti fondamentali al fine di migliorare la governance sinora mancata: la conoscenza effettiva degli strumenti disponibili.

Gli strumenti, oggi vi sono, ma non tutti se ne sono resi conto e, probabilmente, molti – sia dal lato pubblico che da quello privato – continuano a sottolineare l’inadeguatezza degli strumenti tradizionali alle sfide poste dall’attuazione dell’Agenda digitale, senza tuttavia avvedersi che tali strumenti sono stati superati a livello normativo e che quello che oggi è necessario è l’approfondimento delle nuove possibilità aperte dalla riforma e il rapido completamento della stessa, con l’introduzione, prima di ogni altra cosa, del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che dovrebbe consentire di qualificare meglio la domanda pubblica e far giocare alla stessa quel ruolo di stimolo dell’innovazione e di governo delle capacità espresse dagli operatori economici che può davvero rappresentare la chiave di volta per lo sviluppo, non solo digitale, del nostro Paese.

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