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Banda ultralarga, resta complicato condividere le infrastrutture: gli interventi Agcom

Il d. lgs. n.33/16 favorisce la condivisione delle infrastrutture fisiche per accelerare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica e ridurne i costi. Ma l’obbligo di accesso non sempre viene rispettato. In questi casi gli operatori si rivolgono ad Agcom per ottenere la concreta attuazione delle misure

Pubblicato il 30 Dic 2022

Marzia Minozzi

Responsabile Normativa e Regolamentazione di Assotelecomunicazioni-Asstel

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L’importanza di avere una rete di comunicazione elettronica performante e diffusa sull’intero territorio nazionale è ormai unanimemente riconosciuta: è uno degli obiettivi della bussola digitale europea per il 2030, anticipato dal PNRR nazionale addirittura al 2026.

A questo riguardo rivestono un ruolo progressivamente crescente le misure che favoriscono l’utilizzo di infrastrutture fisiche già esistenti e tra queste ha un posto di rilievo il decreto legislativo n.33 del 2016, che ha recepito la direttiva 2014/16/CE contente “misure volte a ridurre i costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.

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Misure che non sempre vengono rispettate, come dimostra l’attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli ultimi anni.

Il contesto di sviluppo delle reti VHCN – Obiettivi e piani del PNRR

Per avere reti ad altissima capacità (VHCN, Very High Capacity Network) fisse e mobili, in tutta Italia, entro il 2026 sono stati destinati, in via diretta, oltre 6 miliardi e mezzo di euro € dal PNRR: l’investimento prevede l’affidamento in concessione e comprende cinque progetti:

  1. Italia a 1 Giga”, che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree di fallimento del mercato di accesso di nuova generazione (NGA) grigie e nere.
  2. Italia 5G”, che dovrà fornire connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero aree in cui non sono state realizzate reti mobili, oppure sono disponibili solo reti 3G e non sono previste reti mobili 4G e/o 5G nel prossimo futuro o c’è un fallimento del mercato dimostrato.
  3. Scuole connesse”, che dota gli edifici scolastici di connettività a banda larga 1 Gigabit/s.
  4. Strutture sanitarie connesse”, che fornisce connettività a banda larga 1 Gigabit/s alle strutture sanitarie pubbliche.
  5. Isole minori connesse”, che fornirà connettività a banda ultra larga alle isole minori selezionate prive di collegamenti in fibra con il continente.

Allo stato attuale, superata qualche difficoltà iniziale, sono state esperite tutte le gare e si tratta quindi di “scaricare a terra” la realizzazione delle reti, nei tempi previsti dal cronoprogramma che sostanzia il PNRR.

Gli investimenti finanziati dal PNRR sono ora in un fase attuativa per cui, come accade per quelli finanziati privatamente dagli Operatori, assumono rilievo, anche ai fini del rispetto del cronoprogramma dello stesso PNRR, tutti quegli elementi di contesto che rallentano la realizzazione delle opere o riducono l’efficacia dell’investimento ai fini dell’effettivo dispiegamento delle reti sul territorio, tema da tempo all’attenzione del policy maker, che ne ha fatto oggetto di ripetuti interventi di semplificazione e riorganizzazione delle norme che riguardano il settore.

Condivisione delle infrastrutture fisiche: il D. lgs. n.33/16

In dettaglio, il d. lgs. n.33/16 favorisce la condivisione delle infrastrutture fisiche al fine di accelerare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica e di ridurne i costi. A tale scopo viene istituito il SINFI, viene previsto l’obbligo di concedere l’accesso a carico di gestori di infrastrutture fisiche e di operatori di rete (ferma restando la possibilità di rifiutarlo nei casi disciplinati dalla legge e riconducibili all’impossibilità tecnica di tale accesso o a rischi per incolumità, sicurezza, sanità pubblica, integrità e sicurezza della rete o alla disponibilità di soluzioni alternative) e vengono previste una serie di competenze in capo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

In particolare, gli Operatori che incontrassero difficoltà per far valere il proprio diritto di accesso possono rivolgersi all’Autorità per chiedere una decisione vincolante, che può riguardare anche condizioni e prezzi.

Il ruolo di AgCom nell’attuazione del d. lgs. n.33/16

Analizzando l’attività dell’Autorità degli ultimi anni[1] emerge come Operatori e Autorità abbiano iniziato ad attivare gli strumenti di facilitazione previsti dal d.lgs. n.33/16 in modo crescente e si riscontrano prime iniziative dell’Autorità per dare piena attuazione alle prerogative previste dalla norma.

Infatti, a fronte di un unico caso di delibera adottata in attuazione dei poteri conferiti all’Autorità dal d. lgs. n.33/16 nel 2017, nel corso del 2022 risultano adottate già 6 delibere finalizzate a risolvere questioni connesse all’accesso ad infrastrutture richiesto da Operatori. Nel periodo che va dal 2017 al 2022 tale attività vede un picco intermedio nel 2020, quando sono state adottate 5 delibere di definizione di controversie sorte a causa della mancata concessione di accesso ad infrastrutture esistenti a fronte di richieste da parte di Operatori.

Entrando nel merito, la casistica più frequentemente oggetto delle delibere dell’Autorità riguarda proprio l’ordine di concedere l’accesso alle infrastrutture richiesto dagli Operatori di comunicazioni elettroniche (11 casi[2] su 17 delibere “censite”); in una occasione, inoltre, AgCom ha illustrato anche una metodologia di definizione della controversia di prezzo che viene richiamata anche in delibere successive, delineandosi così una sorta di linea guida di riferimento[3].

In tre casi l’Autorità disciplina la controversia in modo dedicato: dando indicazioni relativamente alle modalità con cui procedere alla richiesta di accesso; esprimendo specifiche valutazioni nel merito del Regolamento elaborato per l’accesso alle proprie infrastrutture da parte di un gestore; disciplinando il contratto e gli impegni delle parti[4]. In particolare, in quest’ultimo caso[5], la deliberazione dell’Autorità appare particolarmente rilevante perché chiarisce gli orientamenti dell’Autorità stessa nell’applicazione del decreto legislativo.

In un caso si definisce specificamente una controversia di prezzo[6].

In un caso, AgCom ha adottato una misura cautelare con l’effetto di consentire la permanenza al sito oggetto della controversia alla società attiva sulla posa della rete di telecomunicazioni[7].

Il caso più interessante riguarda la recente decisione di AgCom di comminare una multa ad un ente locale per mancato rispetto delle precedenti prescrizioni definite dall’Autorità stessa all’esito di una prima controversia aperta da un Operatore di rete[8]. In dettaglio, all’esito di una vicenda su cui AgCom era già intervenuta nel 2020, al comune di Arzachena è stato ingiunto di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000€, costituendo un importante precedente di esercizio dei poteri sanzionatori sul tema anche verso soggetti non tradizionalmente regolati dall’Autorità.

Da notare inoltre il fatto che delle 17 delibere censite, ben 12 riguardano controversie aperte verso Comuni o Società riconducibili ad Enti locali, solo una riguarda rapporti tra Operatori di telecomunicazioni e una riguarda rapporti tra un Operatori telco ed un distributore energetico.

Conclusioni

Le evidenze richiamate confermano alcune tendenze in atto nel settore: un’attenzione crescente del sistema delle comunicazioni elettroniche all’utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili per accelerare la realizzazione delle reti (inizialmente, nel 2016, quelle a banda ultralarga, BUL, oggi quelle ad altissima capacità, VHCN) ed il raggiungimento degli obiettivi del PNRR; una frammentazione nell’applicazione delle norme di semplificazione da parte degli enti locali, che si sostanzia nella difformità (spesso peggiorativa) tra quanto previsto dalla normativa nazionale e le prassi degli enti locali e/o delle amministrazioni decentrate.

Le richiamate decisioni adottate da AgCom sono univocamente orientate a dare certezza dei diritti degli Operatori stabiliti dalla norma e a dare concreta efficacia alle disposizioni del D. lgs. n.33/16 ed appaiono un elemento positivo importante, in grado di facilitare le attività di riutilizzo delle infrastrutture esistenti da parte degli Operatori al fine della realizzazione delle reti di comunicazione elettronica fisse e mobili (oggi VHCN), contribuendo così anche agli obiettivi definiti nel PNRR.

Note

  1. Attraverso una lettura trasversale delle delibere risultanti effettuando una ricerca sul sito dell’Autorità con chiave “D.lgs. n.33/16”.
  2. 104/17CIR, 50/19/CIR, 97/20/CIR, 281/20/CIR, 344/20/CIR, 346/20/CIR, 112/21/CIR, 113/21/CIR, 6/22/CIR, 21/22/CIR, 24/22/CIR.
  3. 346/20/CIR
  4. 88/17/CIR, 343/20/CIR, 282/22/CIR.
  5. 88/17/CIR
  6. 60/19/CIR.
  7. 7/22/CIR.
  8. 16/22/CIR.

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