Cinque anni fa, grazie al Regolamento (UE) n. 2015/2120 per l’Open Internet Agcom ha adottato la Delibera 348/18/CONS che disciplina il “modem libero”. Tuttora rappresenta un esempio di regolamentazione capace di cogliere e promuovere l’Internet aperta, appunto, e il pluralismo virtuoso delle telecomunicazioni, mettendo al centro la libera scelta delle apparecchiature terminali da parte degli utenti.
Come emerso e confermato nell’evento del 9 novembre alla Camera, della Free Modem Alliance. Dove però si sono evidenziati elementi ulteriori.
Per entrare nel dettaglio, con questo atto Agcom ha confermato il diritto degli utenti di effettuare la scelta del proprio terminale, regolando al contempo specifici obblighi che gli operatori sono tenuti a rispettare.
Il modem libero
La disciplina verte su tre punti cardine:
- Gli operatori non possono impedire all’utente di utilizzare un modem alternativo a quello da loro fornito in bundle al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia fissa;
- I produttori di apparecchiature terminali devono far sì che i loro device soddisfino i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea;
- Agli utenti finali non può essere posto in capo nessun onere aggiuntivo derivante dalla libera scelta di utilizzare un altro modem.
Accanto a ciò viene poi ribadito che una vera libertà di scelta passa inderogabilmente per una comunicazione chiara, semplice e trasparente da parte degli ISP anche con riguardo ai costi in fattura. Con le misure adottate in Delibera gli ISP, tramite i propri canali di assistenza, sono tenuti ad assicurare due tipi di informazione:
- da un lato fornire le istruzioni necessarie alla configurazione dell’apparato prescelto.
- dall’altro, nel caso in cui gli operatori offrano il terminale in bundle con il servizio di connettività, devono indicare nel dettaglio eventuali costi di installazione, il numero ed il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale.
Tali informazioni sono fondamentali, infatti, per assicurare che, nel caso in cui il modem sia invece ceduto a titolo gratuito tali oneri non siano presenti nel contratto di fornitura. Non è superfluo ricordare in questa sede che queste disposizioni si collocano sulla scia di quanto sancito anche dalla sentenza del Tar Lazio, (sez. III, n. 1200 del 23 ottobre 2019) recepita dall’Agcom con delibera n. 34/20/CONS. Credo però che il vero elemento di novità introdotto da questa Delibera sia il fatto che viene stabilito in maniera incontrovertibile che gli ISP includano obbligatoriamente tra le proprie offerte anche quelle che non includano l’apparecchiatura terminale o che rendano opzionale la fornitura della stessa.
Come accade in ogni settore regolato dall’Autorità, all’adozione di Regolamenti corrisponde sempre un’intensa attività di vigilanza. Lo stesso è avvenuto per la 348/18/CONS: tra attività di moral suasion e obblighi regolamentari possiamo affermare senza dubbio che in questi 5 anni si è assistito ad un sostanziale adeguamento alle norme da parte degli operatori che ha consentito di facilitare notevolmente gli utenti nello scegliere liberamente il proprio modem anche in caso di stipula di nuovi contratti per l’accesso a internet da rete fissa.
Evidentemente però di fronte a questa conquista noi dobbiamo necessariamente fare i conti con una costante evoluzione delle condizioni di scenario tecnologico e di mercato. E lasciatemi aggiungere, per fortuna!
Il futuro della regolamentazione
Come noto, infatti, e come vedremo più avanti anche con alcuni dati tratti dal nostro Osservatorio, la rete è profondamente cambiata dal 2018 ad oggi in particolar modo per quanto riguarda la penetrazione delle tecnologie FWA e FTTH. Per questa ragione, sin dal 2019, l’Autorità ha dovuto adattare la propria regolamentazione, prevedendo delle restrizioni alla libera scelta per queste specifiche tecnologie.
Da un lato per il Fixed Wireless Access (FWA), con riguardo a quello potremmo definire l’“antenna” che viene installata fuori dall’immobile, l’utente ad oggi non può sceglierne una alternativa a quella fornita dall’operatore, ma in ogni caso deve essere reso edotto di quelli che sono i costi di fornitura, installazione e manutenzione dell’antenna.
Dall’altro, anche per le offerte in tecnologia FTTH, è stata individuata una ulteriore restrizione in materia di scelta dell’ONT.
Come noto, infatti, quando parliamo di fibra pura sono due le apparecchiature che permettono l’accesso alla rete da parte dell’utente, l’OLT o Optical Line Termination che rappresenta l’ultimo apparato attivo dell’operatore, ossia quello ubicato proprio in casa dell’utente, e l’ONT o Optical Network Termination che rappresenta invece il primo apparecchio dell’utente. Quest’ultimo dunque è quanto di più vicino alla vecchia concezione di modem e come tale par analogia la sua scelta dovrebbe essere libera. Dico dovrebbe perché per la specifica architettura di rete in fibra è necessario assicurare che vi siano degli standard condivisi di interoperabilità. Per questa ragione già nel 2019 l’Autorità si era vista costretta ad applicare delle limitazioni di scelta dell’ONT. Limitazioni queste che nel 2022 Agcom ha rimesso in discussione con la delibera n. 26/22/CIR, avviando un procedimento relativo alle condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra le ONT degli OAO e gli apparati OLT dell’operatore TIM.
Ad esito della relativa consultazione pubblica, il procedimento si è concluso ad aprile di quest’anno con l’approvazione dei tali (delibera n. 11/23/CIR). Da ciò è emerso che gli ONT commercializzati, seppure adeguati agli standard internazionali come quelli definiti dall’ITU – Unione internazionale delle telecomunicazioni (ossia l’organizzazione che decide gli standard di trasmissione) non sempre sono risultati affidabili e in grado di assicurare le condizioni di interoperabilità con la rete nazionale necessarie a garantire l’assenza di disservizi sulla rete per l’utente finale. Pertanto, ad oggi, considerando le attuali modalità di fornitura dei servizi FTTH e i relativi standard, l’utilizzo di ONT diversi da quelli forniti dall’operatore richiede una specifica certificazione di interoperabilità il cui iter di adozione è appunto definito nella 11/23/CONS. L’auspicio è dunque quello che una volta consolidate le attività di testing gli ONT via via prodotti siano sempre più in linea con gli standard. Grazie al coinvolgimento sul campo delle diverse parti coinvolte, ossia operatore wholesale di accesso, operatore retail e vendor, l’obiettivo, a fronte delle criticità tecniche finora riscontrate, è quello di costruire un terreno comune che possa consentire un maggiore sviluppo tecnologico ed una maggiore maturazione tecnologica, in modo da poter avere sul mercato nel prossimo futuro degli apparati ONT pienamente interoperabili in diversi scenari e contesti di riferimento, ciò a beneficio di tutto il mercato e, soprattutto, dei consumatori finali.
Stato della Rete Nazionale
Passando ora allo stato di “salute” della Rete nazionale e in particolar alla sua evoluzione, come sapete una delle attività di Agcom consiste proprio nel misurare, monitorare e controllare lo stato della nostra rete fissa e mobile; a tale scopo ci avvaliamo di due strumenti l’Osservatorio delle Comunicazioni e la Broadband Map.
Osservatorio delle comunicazioni
Con l’Osservatorio effettuiamo un monitoraggio costante che, con cadenza trimestrale sin dal gennaio 2015, fornisce una visione di sintesi sul quadro congiunturale di tutti i mercati di interesse dell’Autorità. Si articola in sezioni dedicate alle telecomunicazioni, ai media (televisione, radio, internet, editoria quotidiana e periodica), ai servizi postali e di corriere espresso, ed in una sezione riguardante l’andamento dei prezzi al consumo dei servizi di comunicazione.
Soffermandosi sul primo capitolo, quello relativo alle Comunicazioni Elettroniche, l’ultimo rapporto relativo ai dati aggiornati a fine giugno scorso afferma che ci siamo attestati su 19,9 milioni di linee fisse.
Tra le statistiche più interessanti, c’è quella che attesta che la percentuale delle linee fibra FTTH ha superato quella delle linee in rame (ADSL). In particolare, al 30 giugno 2023, il totale delle linee fisse in Italia era così composto: al 50,7% da linee in tecnologia Misto Fibra Rame FTTC, al 20% da linee in Fibra FTTH, al 19,7% da linee in rame (ADSL), e per il 9,6% da linee in FWA (Fixed Wireless Access).
Dal 2019 ad oggi siamo passati da quasi il 5% delle linee in FTTH (fibra pura) al 20.0% dell’attuale rapporto che – se vi sommiamo il 50,7% delle linee in FTTC (misto rame) e il 9,6% di linee in FWA (misto radio) – ci restituisce una contrazione di oltre 32 punti percentuali delle linee in rame che dal 2019 ad oggi passano dal rappresentare il 51,7% delle linee ad appena il 19,7%.
Le linee in rame si sono ridotte di circa 210 mila unità su base trimestrale e di circa 900 mila rispetto al giugno 2022. Nell’ultimo quadriennio, sono diminuite di oltre 6,4 milioni di accessi.
Pur se in lieve flessione (-110 mila linee su base trimestrale, -287 mila su base annua), gli accessi FTTC rappresentano oltre 50% della base clienti complessiva.
Quelli FTTH crescono di oltre 200 mila unità nel secondo trimestre dell’anno e di 850 mila su base annua, mentre rispetto al giugno 2019 l’incremento è superiore ai 2,9 milioni di linee.
In aumento, anche se in misura più contenuta (poco meno di 150 mila unità su base annua), risultano le linee Fixed Wireless Access che, a fine giugno 2023, ammontano a poco più di 1,9 milioni di accessi.
Le linee broadband complessive, a fine giugno 2023, sono stimate in poco meno di 18,7 milioni di unità, risultando in leggera flessione sia su base trimestrale (-42 mila linee), che annuale (-70 mila); la flessione delle linee DSL (-790 mila su base annua) non è stata del tutto controbilanciata dalla crescita delle linee in altra tecnologia.
Visti questi dati i numeri dell’osservatorio ci restituiscono dunque una rete profondamente mutata rispetto al 2018, anno in cui abbiamo appunto adottato le misure per il modem libero. Questo in un certo senso giustifica e rende evidente per quale ragione siamo dovuti ricorre nel tempo a deroghe che di fatto hanno portato ad una restrizione di questa libertà di scelta per l’utente finale. La penetrazione in particolare dell’FTTH fa sì che un numero sempre crescente di utenti che si sono avvalsi di questa tecnologia potrebbero in un futuro, speriamo non troppo lontano, riacquisire quella piena libertà di scelta che con la “vecchia” rete in rame e l’FTTC gli veniva assicurata con la Delibera 348/18/CONS. La rete in fibra infatti così come l’FWA, come detto prima, richiede una maggiore maturazione del mercato dei router e degli ONT i quali sono ad ora oggetto di testing con gli operatori.
Il nostro obiettivo, e con nostro intendo di Agcom ma anche degli ISP e dei produttori di apparecchi è quello di assicura che l’utente da un lato non veda limitata la propria libertà di scelta degli apparecchi, dall’altro che non patisca disagi derivati da un disallineamento di standard tra apparecchiatura e rete internet. certificano una buona maturità della rete FTTH, sempre crescente.
Rete Nazionale sicura
Ma la rete nazionale deve essere non solo libera ed evoluta, ma anche sicura. Su questo specifico aspetto voglio sottolineare due ambiti di intervento su cui l’Autorità sta investendo molte delle proprie energie e competenze proprio in questo periodo. La tutela dei minori e il contrasto alla pirateria.
Tutela Minori (Parental Control)
Per quanto attiene il primo tema, con la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, “Adozione delle linee guida in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”, l’Autorità ha individuato i requisiti minimi dei Sistemi di Controllo Parentale rilasciati dagli operatori, le modalità di realizzazione degli stessi, le modalità di configurazione e la fornitura di informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo da parte degli utenti.
Le Linee Guida sono volte a identificare le categorie di contenuti inappropriati per i minori, orientare gli operatori sulle modalità di realizzazione dei sistemi di parental control e sulle relative modalità di configurazione, nonché a fornire al pubblico informazioni chiare, trasparenti ed esaustive sul funzionamento dei sistemi.
Sfruttando le indicazioni promosse dall’Autorità, gli operatori dovranno entro il 21 novembre implementare sistemi di parental control e, nel caso ne fossero già dotati, di adeguarli alle disposizioni contenute nelle Linee Guida.
Le categorie per i contenuti sottoposti al blocco preventivo sono “contenuti destinati agli adulti”, ossia a tema sessuale, o aventi ad oggetto il gioco d’azzardo, armi, violenza, a cui si affiancano categorie riferite a contenuti che promuovono l’odio o l’intolleranza verso specifici gruppi o che promuovono pratiche atte a danneggiare la salute (a titolo esemplificativo, contenuti che incentivano anoressia/bulimia o assunzione di stupefacenti) o a far ricorso a pratiche magiche.
Di un certo interesse è l’inclusione anche della categoria “anonymizer” che include tutti quei siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l’attività online irrintracciabile.
Le Linee guida dell’Autorità stabiliscono che:
– Obbligo di fornitura: i fornitori di servizi di accesso ad Internet (ISP), qualsiasi sia la tecnologia utilizzata per l’erogazione del servizio, mettono a disposizione dei consumatori dei Sistemi di Controllo Parentale, ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
– Gratuità del servizio: gli ISP devono offrire gratuitamente i Sistemi di Controllo Parentale ai consumatori e non possono imporre costi correlati all’attivazione, alla disattivazione, alla configurazione o al funzionamento degli stessi. La fornitura dei Sistemi di Controllo Parentale non può essere vincolata alla sottoscrizione di qualsiasi servizio accessorio a pagamento.
– Pre-attivazione: I Sistemi di Controllo Parentale devono essere inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori. Sulle altre offerte i Sistemi di Controllo Parentale devono essere resi disponibili come attivabili da parte dell’utente. I soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore.
– Assistenza ai clienti: gli ISP devono pubblicare sui propri siti web guide chiare ed esaustive per l’utilizzo dei Sistemi di Controllo Parentale ed offrire assistenza gratuita per la loro attivazione, disattivazione e configurazione attraverso call center ove selezionato dal consumatore secondo la vigente regolamentazione.
– Pubblicità: i fornitori di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono assicurare adeguate forme di pubblicità dei Sistemi di Controllo Parentale pre-attivati, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. In particolare, i Sistemi di Controllo Parentale dovranno essere pubblicizzati sui siti web degli ISP, nelle carte dei servizi e con campagne di comunicazione mirate.
Per ulteriori informazioni, gli utenti possono rivolgersi al proprio operatore di accesso a Internet (ossia, la società che fornisce i servizi telefonici e dati su rete fissa e mobile), chiamando il relativo call center, consultando il sito web o accedendo alla propria area riservata.
In aggiunta ai sistemi di filtro messi a disposizione dagli operatori di accesso a Internet e regolati dall’Autorità sono disponibili sul mercato ulteriori applicazioni di controllo parentale.
Copyright (pirateria)
Sul secondo tema l’Autorità può vantare ormai una tradizione di quasi 10 anni a contrasto della pirateria. Non sarò qui a raccontarvi ancora una volta la portata del regolamento 680/13/CONS e delle sue successiva modifiche, poiché molti di voi qui in sala hanno collaborato sin dagli albori con l’Autorità per assicurarne un’applicazione efficace e puntuale.
Come sapete la legge n. 93 del 2023, approvata lo scorso 14 luglio su cui tra l’altro si è intervenuti con specifici emendamenti nell’iter di conversione del DL in legge approvato ieri alla Camera, ha rafforzato i poteri di Agcom. Introducendo le cosiddette ingiunzioni dinamiche, l’Autorità può oggi ordinare immediatamente lo switch off dei siti che trasmettono illegalmente i contenuti coperti dal diritto d’autore e gli ISP provvedono entro 30 minuti dalla ricezione dell’ordine. Questo vuol dire che chi guarda una partita di calcio servendosi di servizi streaming illegali, si troverà a ridosso dell’inizio del match davanti a uno schermo nero. E, probabilmente, la Polizia postale o la Guardia di Finanza fuori dalla porta (come già accaduto a novembre scorso ad alcune centinaia di migliaia di persone).
Ovviamente tutto ciò è possibile non solo grazie al potere attribuitoci dalla norma ma anche grazie alla piattaforma tecnologica che stiamo validando proprio in questi giorni. Molti di voi siedono al Tavolo istituito dall’Autorità oramai dal 7 settembre e sanno meglio di me a quale sforzo siamo chiamati, tutti noi, per contrastare la pirateria. Dal 2013 ad oggi Agcom ha impartito 3303 ordini di disabilitazione con la vecchia procedura che richiedeva fino a tre giorni per impartire l’ordine e fino a due per eseguirlo, è evidente dunque che molto è stato fatto ma ci aspettiamo nel prossimo futuro di veder crescere questo numero che ci permetterà di rendere ancora più efficace il nostro lavoro e di contribuire a rendere internet un luogo più sicuro e libero.