Le regole

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche in Italia: che cambia

Il Consiglio dei ministri a novembre 2021 ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 che istituisce il nuovo Codice comunicazioni elettroniche in Italia: si punta a migliorare la qualità dei servizi e tutelare i consumatori

Pubblicato il 21 Dic 2021

Roberto Jacchia

Socio co-fondatore, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

Marco Stillo

Associate, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

AI appello urgente

Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche è stato recepito dall’Italia. In data 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972, che ha istituito il nuovo regolamento.

La legge è in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre ed entra in vigore il 24 (aggiornamento del 10 dicembre).

L’approvazione del decreto legislativo di recepimento potrebbe porre fine alla procedura di infrazione che la Commissione aveva avviato nei confronti dell’Italia in data 3 febbraio 2021 (infrazione INFR(2021)0056) per non aver trasposto il Codice entro il termine ultimo del 21 dicembre 2020 stabilito dalla Direttiva 2018/1972.

Ulteriori novità sono pertanto da attendersi nei prossimi mesi, nella direzione di una legislazione che promette di modificare in maniera radicale il quadro normativo attuale migliorando sensibilmente la qualità dei servizi e rafforzando la tutela dei consumatori.

Codice comunicazione elettroniche italiano: punti chiave

(aggiornamento 21 dicembre)

Elenchiamo in breve i punti principali del nuovo codice recepito in Italia.

Contratti massimo 24 mesi

Ogni contratto, comprese le rate di apparati, dovrà durare massimo 24 mesi “con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi”. Eccezione: “contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”.
Tuttavia, “un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.

Rinnovi e tariffe nuove più chiari col nuovo codice comunicazioni elettroniche

Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi.

I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

Più forte diritto di recesso

I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni
contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne’ ulteriore costo di
disattivazione se non accettano le nuove condizioni.

Quanto sopra già era in vigore prima, ma ora “il diritto di recedere dal contratto puo’ essere esercitato entro sessanta giorni (contro gli attuali 30, ndr.)
dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorita’ provvede affinche’ la comunicazione sia
effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole”.

Sanzioni più forti

“Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o
dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a
euro 5.000.000,00, ordinando altresì all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

“Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative
a imprese aventi significativo potere  di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per  cento  del fatturato  realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo  al  mercato al  quale l’inottemperanza si riferisce”.

Bollino blu banda ultra larga agli edifici

Da gennaio 2022 i nuovi edifici o quelli che subiscono interventi dovranno avere un attestato di compatibilità “digitale”, per la banda ultra larga, rilasciato da un tecnico.

Prezzi frequenze

Cambiano anche i prezzi che gli operatori devono pagare per le frequenze. Vanno via gli sconti a volume, un punto su cui i grandi operatori protestano. Di contro i prezzi sono modulati più finemente in base all’effettivo utilizzo, quindi chi li usa poco – segnatamente piccoli operatori in zone svantaggiate – pagherà di meno rispetto a quanto fatto finora.

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Entrato in vigore in data 20 dicembre 2018, il Codice riunisce in un unico testo normativo, con integrazioni e modificazioni, la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche, che ricomprende la Direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale, la Direttiva 2002/58/CE in materia di vita privata e trattamento dei dati personali, e il Regolamento 1211/2009/CE che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regolators for Electronic Communications, BEREC).

Nuovo codice comunicazioni elettroniche: cosa cambia per i diritti dei consumatori

Si tratta della terza fase dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario in materia di telecomunicazioni, che va oltre il punto di approdo di un percorso durato quasi 10 anni. Il suo scopo è quello di fornire a tutti i cittadini europei la migliore connessione internet possibile, di modo che essi possano partecipare pienamente e attivamente alla società e all’economia digitale.

Gli obiettivi

La necessità di un approccio di policy parzialmente diverso rispetto al precedente quadro normativo era già emersa con l’Agenda digitale europea del 2010, in cui la politica basata sulla complementarietà fra la promozione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti era stata messa in discussione dai sempre più ambiziosi obiettivi di copertura e connettività a banda larga e dalle reti di nuova generazione. L’importanza di un focus maggiore sugli investimenti pubblici era stata ulteriormente ribadita nella Strategia per il mercato unico del 2015, in cui la Commissione aveva evidenziato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte, tra le altre cose, ad incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, a promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, nonché ad assicurare un’efficace protezione dei consumatori. Questa posizione era stata ulteriormente rafforzata dalla Comunicazione “Gigabit Society” del 2016 che, sottolineando come l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità in tutti gli strati della società fosse fondamentale per beneficiare appieno dei vantaggi economici e sociali della trasformazione digitale, ribadiva l’importanza cruciale dei grandi investimenti nelle reti e di una connettività internet ad alte prestazioni nel mercato unico.

Le novità del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, il Codice intende favorire una concorrenza sostenibile, ampliare la connettività e l’accesso alle reti 5G da parte dei cittadini europei nonché garantire l’accessibilità generalizzata a reti sicure a vantaggio degli utenti finali (ossia quelli che non forniscono reti pubbliche o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico).

Reti 5G

In primo luogo, nell’ottica di una migliore implementazione delle reti 5G il Codice invita gli Stati Membri e le istituzioni europee a cooperare per attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio. Più particolarmente, gli Stati Membri devono assicurarne una gestione efficace garantendo che la sua allocazione nonché il rilascio delle relative autorizzazioni generali e dei diritti d’uso individuali da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali. Nello specifico, la concessione di diritti d’uso individuali deve essere limitata alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente dello spettro alla luce della domanda, e la loro durata non deve essere inferiore a 20 anni, cosa che dovrebbe garantire certezza giuridica e stimolare investimenti a lungo termine.

Il ruolo delle autorità nazionali

In secondo luogo, il Codice amplia le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Oltre a svolgere un ruolo propriamente tecnico, consistente nell’attuare la regolamentazione ex ante del mercato, nel provvedere alla gestione dello spettro e alle relative decisioni, nel contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel valutare e monitorare la definizione dei mercati e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet, le ANR possono perseguire anche degli obiettivi di politica settoriale relativi alla promozione della connettività e dell’accesso alle reti ad altissima capacità, degli interessi dei cittadini dell’Unione e della concorrenza nella fornitura delle reti. Al fine di tutelare la concorrenza nel mercato interno, inoltre, le ANR possono imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato (significant market power, SMP) specifici obblighi quali, tra gli altri, quello di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile. Le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso, tuttavia, possono, a determinate condizioni, beneficiare di un regime più favorevole, la cui ratio si rinviene nei minori rischi per la concorrenza che esse sollevano in quanto non integrate verticalmente.

I servizi di comunicazione elettronica

In terzo luogo, il Codice provvede ad ampliare la definizione di “servizio di comunicazione elettronica” includendovi, al fine di garantirne la fruibilità universale, non solo i servizi di accesso ad internet, ma anche quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali e, soprattutto, quelli di comunicazione interpersonale. Questi ultimi, in particolare, consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica tra un numero finito di persone determinato dal mittente, e comprendono servizi quali, tra gli altri, le chiamate vocali tradizionali tra due persone, i messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica e le chat di gruppo. In questo modo, rientrano nel campo di applicazione del Codice la maggior parte delle imprese c.d. “over the top” (OTT), ossia che forniscono sevizi, contenuti e applicazioni di tipo “rich media“, traendo ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali (che possono accedervi tramite qualsiasi tipo di unità con una connessione a banda larga) o di spazi pubblicitari.

Tutela dei consumatori

Per quanto riguarda, infine, la tutela dei consumatori, il Codice impone ai service providers l’obbligo di fornire loro una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita, contenente le informazioni principali sui termini del contratto e redatta seguendo un formato standard. Pur non sostituendo il contratto vero e proprio, la sintesi svolge un ruolo fondamentale, in quanto il contratto diventa efficace solamente quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla sua ricezione. Inoltre, nell’ottica di garantire l’armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda le tariffe di terminazione, in data 18 dicembre 2020 la Commissione ha adottato un regolamento delegato per definire le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello europeo, da imporre a tutti i fornitori di chiamate vocali.

Articolo uscito a novembre, aggiornato dopo l’uscita in Gazzetta

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